(ats) Proteggere gli affiliati dai rischi di insolvenza delle loro società d'assicurazione e dagli abusi, anche mediante l'obbligo di rivolgersi a un mediatore. È quanto si prefigge la revisione parziale della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) adottata oggi dal Consiglio nazionale all'unanimità (185 voti a favore). Il dossier va agli Stati.

La normativa prevede anche la pubblicazione delle indennità ricevute dagli intermediari non vincolati. I tentativi, da parte della sinistra, di estendere gli obblighi per i mediatori oltre a quelli previsti dal progetto governativo sono naufragati, anche se ciò non ha impedito al campo rosso-verde di sostenere la revisione al voto finale.

In futuro, qualora un'impresa assicurativi si trovasse in difficoltà finanziarie, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) non sarebbe più tenuta ad ordinarne il fallimento, ma potrebbe anche adoperarsi per il risanamento della società.

Tale modifica tiene maggiormente conto del punto di vista degli assicurati, poiché di regola hanno un maggiore interesse a proseguire i loro contratti. La regolamentazione del risanamento proposta colma questa lacuna normativa rafforzando così la protezione dei clienti.

Il progetto contempla anche l'introduzione di una categorizzazione dei clienti che permette alle società assicurative di beneficiare di agevolazioni in materia di sorveglianza se queste esercitano la loro attività esclusivamente con clienti professionisti (ad es. grandi imprese che non necessitano di particolare protezione).

Inoltre, le piccole imprese che presentano modelli aziendali innovativi, rispettando le esigenze di protezione degli assicurati, potranno essere in parte o completamente esonerate dalla sorveglianza.

Il progetto intende rafforzare la protezione dei clienti, in particolare con l'introduzione di un obbligo generale di affiliazione a un organo di mediazione. Inoltre introduce nuove disposizioni particolari per la prevenzione dei conflitti di interessi e per gli intermediari assicurativi non vincolati affinché questi pubblichino le indennità ricevute da imprese di assicurazione o da terzi.