(ats) Semplificare l'esecuzione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI). È quanto prevede un progetto approvato oggi all'unanimità dal Consiglio nazionale, alla luce del mutato paesaggio giuridico.

La legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF, perché propriamente non si limita alle sole CDI) risale al 1951, ed è ormai superata, ha spiegato a nome della commissione preparatoria Céline Amaudruz (UDC/GE), aggiungendo che la modifica è importante per la piazza finanziaria e fiscale svizzera.

Il progetto pone particolare attenzione alle procedure amichevoli. Queste sono condotte tra Stati e basate su una CDI, o un'altra convenzione internazionale, su richiesta di un contribuente. Consentono alle autorità di rimediare a un'imposizione non conforme alla convenzione.

Negli ultimi 15 anni il loro numero e la loro portata finanziaria sono aumentati significativamente. I casi pendenti si sono moltiplicati di 400 volte, fa notare il Consiglio federale nel suo messaggio alle Camere. Le entrate fiscali interessate dalle procedure possono avere notevoli ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni perché gli importi in gioco sono sempre più considerevoli.

I motivi di tale aumento sono la maggiore interconnessione internazionale delle imprese, ma anche delle persone fisiche, la costante estensione della rete di CDI e in linea di massima anche gli impegni internazionali profusi per ridurre i rischi di trasferimento degli utili tra imprese multinazionali.

La legge attuale non tiene più sufficientemente conto di questa evoluzione, ha spiegato in aula il consigliere federale Ueli Maurer, aggiungendo che la riveduta LECF colmerà le lacune e assicurerà anche in futuro un'esecuzione giuridicamente certa delle convenzioni concluse dalla Confederazione in ambito fiscale precisando come le procedure amichevoli debbano svolgersi.

Nella nuova legge vengono introdotti anche aspetti essenziali per lo sgravio dell'imposta preventiva secondo le convenzioni internazionali in ambito fiscale. Il contribuente può chiedere un rimborso al più tardi tre anni dopo la fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.

Vengono contemplate anche le disposizioni penali in relazione allo sgravio delle imposte riscosse alla fonte sui redditi di capitale. A seconda dei casi, la multa può raggiungere 30'000 franchi o il triplo del profitto illecito.

Il plenum ha ampiamente sostenuto le modifiche apportate dagli Stati al progetto governativo, proponendo una lieve modifica in relazione ai versamenti di compensazione in materia di imposta preventiva. Per questo motivo il dossier torna alla Camera dei Cantoni.