Attualmente il governo può decretare simili misure solo basandosi sull'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale. Il problema è che la validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo.
Il relatore della commissione, Damian Müller (PLR/LU), ha fatto l'esempio del divieto di importazione dalla Russia e dall'Ucraina di armi da fuoco, relative parti e munizioni nonché di altri beni. Questa misura è stata disposta nel 2015 - per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali - per la durata di quattro anni e rinnovata per un altro quadriennio due anni fa.
Con la nuova legge il Consiglio federale non dovrà più far ricorso alla Costituzione federale per disciplinare simili casi. La normativa proposta, ha precisato Müller, non comporta alcun cambiamento materiale della politica svizzera in materia di sanzioni economiche internazionali.
Durante le discussioni il Consiglio degli Stati ha deciso che la legge non si applicherà solo a embarghi diretti contro Stati, ma anche alle misure coercitive emesse contro persone o entità. Nel raffronto internazionale, l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge non dovrà inoltre penalizzare le aziende svizzere.
La legge sugli embarghi, in vigore dal 2003, costituisce la base legale per l'attuazione di sanzioni da parte della Svizzera. Le misure che vanno oltre le sanzioni dell'ONU o dei principali partner commerciali non possono essere decise sulla base della legge sugli embarghi, ma devono fondarsi sulla Costituzione federale.
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