(ats) Gli imputati devono continuare a poter partecipare alle udienze dei testimoni o dei coimputati. Il Consiglio nazionale si è nuovamente rifiutato oggi di limitare questo diritto nell'ambito della revisione del codice di procedura penale. Il dossier torna agli Stati.

I diritti di partecipazione sono uno dei punti nevralgici del dossier all'attenzione del Parlamento. Attualmente, essi conferiscono all'imputato la possibilità di presenziare a ogni assunzione delle prove.

Secondo il disegno del Consiglio federale, il ministero pubblico deve in futuro avere la facoltà di impedire la partecipazione a un interrogatorio se l'imputato non si è ancora pronunciato sull'argomento dello stesso. Una limitazione che il Nazionale ha già bocciato due volte.

Cercando un compromesso, gli Stati hanno proposto che il ministero pubblico possa escludere un imputato dalla prima udienza di un coimputato, ma solo se quest'ultimo non è ancora stato sentito al di fuori della procedura di detenzione.

L'imputato può essere escluso già oggi da un'udienza. Ma il ministero pubblico deve giustificarlo e rischiare un appello, ha dichiarato Baptiste Hurni (PS/NE) a nome della commissione. Si tratta di un equilibrio da preservare, per non avvantaggiare le procure. "Dobbiamo rispettare i diritti fondamentali degli imputati". Nella votazione, solo l'UDC non lo ha seguito: il plenum ha ribadito la sua posizione con 137 voti a 50.

Continua a suscitare dibattito anche il diritto concesso al ministero pubblico di ricorrere contro le decisioni del tribunale delle misure coercitive. A differenza degli Stati, il Nazionale non vuole questa disposizione proposta dal governo.

Un tribunale deve essere in grado di decidere rapidamente sulla detenzione provvisoria. Questo diritto di appello da parte della procura non soddisferebbe i criteri della Corte europea dei diritti dell'uomo e richiederebbe troppo tempo, ha rilevato Hurni. Oltretutto la Svizzera sarebbe l'unico Paese in Europa ad avere una simile disposizione.

La pratica in alcuni cantoni dimostra che i ministeri pubblici non abusano affatto di questa possibilità, ha sottolineato invano Christian Lüscher (PLR/GE). La misura consentirebbe anche di integrare la giurisprudenza del Tribunale federale nel codice di procedura. I parlamentari hanno voluto mantenere questa divergenza con 109 voti a 79.

Con la revisione saranno rese più facili anche le condizioni per l'uso dei profili di DNA dei sospetti. Tali profili sono già ammessi per i reati che sono oggetto di un procedimento in corso. Possono anche essere usati per reati commessi in passato. Sia il Consiglio degli Stati che il Governo vogliono però assicurarsi che ci siano "indizi concreti" in tal senso. Il Nazionale ha accettato questa versione.

La questione si pone anche per le persone già condannate. In questo caso Consiglio federale e degli Stati vogliono estendere la prassi attuale, che prevede la possibilità di prelevare campioni solo da persone condannate per un reato grave, condannate ad almeno un anno di carcere o internate.

Secondo questa proposta, l'esistenza di indizi concreti che una persona condannata possa recidivare sarebbe sufficiente per raccogliere il suo profilo DNA. Dopo aver rifiutato per due volte, il Nazionale ha infine accettato la proposta con 122 voti a 66.