La Commissione ha approvato allunanimità il progetto di modifica degli articoli 114 e 115 del Codice civile volti a ridurre da quattro a due anni il periodo di separazione necessario affinché i coniugi possano chiedere unilateralmente il divorzio. La Commissione si allinea con la posizione del Consiglio nazionale che, il 24 settembre 2003, ha accolto allumanità tale progetto nel quadro di uniniziativa parlamentare (01. 408. Iniziativa parlamentare. Divorzio su azione di un coniuge. Periodo di separazione). Il nuovo diritto del divorzio è stato concepito in modo da favorire il divorzio su richiesta comune dei coniugi rispetto al divorzio contenzioso. Nella prassi il nuovo diritto si è rivelato insoddisfacente nei casi di divorzi contenziosi. Lapplicazione restrittiva, voluta dal legislatore, dellarticolo 115 del Codice civile, secondo il quale un coniuge può chiedere il divorzio prima della scadenza del termine di quattro anni quando non si possa ragionevolmente esigere da lui la continuazione dellunione coniugale, permette raramente di ridurre tale termine. Una riduzione a due anni del periodo di separazione sembra rimediare alle insufficienze del diritto attuale senza modificare la concezione delle cause di divorzio.
La Commissione si allinea parimenti allunanimità al progetto del Consiglio nazionale volto a modificare larticolo 219 capoverso 4 lettera a della legge federale sullesecuzione e sul fallimento (LEF) (00.459. Iniziativa parlamentare. Crediti dei lavoratori in caso di fallimento); in tal senso beneficiano del privilegio della collocazione nella prima classe non solo i crediti dei lavoratori sorti durante il semestre precedente la dichiarazione di fallimento, ma anche i crediti esigibili durante tale periodo. Ciò permette di collocare nella prima classe gli elementi di salario non esigibili nel momento in cui sorgono, in particolare le quote della tredicesima mensilità, attualmente collocati nella terza classe.
La Commissione ha quindi esaminato in quale misura sarebbe possibile togliere la riserva posta dalla Svizzera all'articolo 5 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo a favore della legislazione svizzera concernente l'autorità parentale. Tale riserva non corrisponde a un'incompatibilità del diritto svizzero rispetto alla Convenzione. Si tratta di una riserva interpretativa di natura politica inserita su proposta della CAG-S. Nelle risposte a due mozioni depositate al Consiglio nazionale in vista della soppressione delle riserve alla Convenzione (99.3627; 02.3194), il Consiglio federale ha espresso il desiderio che il Consiglio degli Stati si pronunci prima di intervenire in merito all'articolo 5. La Commissione propone al Consiglio degli Stati di approvare una raccomandazione affinché il Consiglio federale avvii le pratiche necessarie per ritirare la riserva in questione.
La Commissione propone senza opposizione di togliere di ruolo liniziativa parlamentare 00.429 (Iniziativa parlamentare. Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale. Revisione dell'articolo 31 capoversi 3 e 4) alla quale il Consiglio degli Stati ha dato seguito nellautunno 2001. L'iniziativa chiede che nelle procedure che rivestono interesse nazionale la Confederazione assuma una determinata percentuale delle spese non coperte risultanti da una domanda di assistenza internazionale. Dopo attento esame la Commissione è giunta alla conclusione che una revisione legislativa sulla base di due casi particolari isolati (Werner K. Rey e Peter Krüger) non si giustifica. Tale soluzione non sarebbe conforme alle decisioni in materia di politica penale e finanziaria prese recentemente dal Parlamento. La Commissione constata che la nuova legge sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (01.064) e le misure volte a migliorare l'efficienza e la legalità nel perseguimento penale (98.009) alleggeriscono già finanziariamente i Cantoni. Il Parlamento ha del resto riconosciuto questa nuova situazione approvando di conseguenza un postulato (00.3601 Indennizzo a carico dei Cantoni per le spese sopportate dalla Confederazione a titolo di assunzione del perseguimento penale) nel quale si chiede che i Cantoni indennizzino la Confederazione per le spese che questultima dovrà sopportare viste le sue nuove competenze nellambito del perseguimento penale.
Infine la Commissione ha approvato senza opposizione due mozioni del Consiglio nazionale. La prima è una mozione elaborata nel quadro della Sessione federale dei giovani 2002 (02.3723) che chiede alla Confederazione di prendere provvedimenti al fine di sollecitare gli organi competenti delle Nazioni Unite a realizzare un centro di competenze per la lotta contro la criminalità informatica, segnatamente contro la pornografia infantile, e di agire nella stessa direzione anche sul piano nazionale. La seconda chiede che il diritto federale disciplini in modo esaustivo la procedura di divorzio fino al raggiungimento di un accordo parziale tra i coniugi secondo larticolo 112 CC (02.3035).
La Commissione si è riunita il 13 novembre 2003 a Berna sotto la presidenza del Consigliere degli Stati Simon Epiney (VS/PDC).
Berna, 14.11.2003 Servizi del Parlamento