La Commissione non ha raggiunto l'obiettivo ambizioso di concludere la deliberazione per articoli in merito alla legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU; 02.065 n. Sono state tuttavia portate a termine le due sezioni concernenti gli esami genetici negli ambiti medico e lavorativo.
Inizialmente la Commissione ha dibattuto intensamente sulle condizioni relative agli esami genetici su persone nell'ambito medico. Con il voto preponderante del presidente è stato accettato un testo il cui contenuto corrisponde alla formulazione di leggi internazionali paragonabili. Secondo questo testo, gli esami genetici su persone sono possibili soltanto se servono a uno scopo medico ed è garantito il diritto di decisione della persona interessata conformemente all'articolo 18. Con l'approvazione di questa versione viene a cadere la discussione se il concetto di profilassi sia da intendere in un senso medico o politico. La minoranza sconfitta intende però che gli esami genetici siano permessi soltanto se è segnalato un rischio genetico. Inoltre, quale complemento, occorrerebbe stabilire che tali esami possono essere effettuati soltanto se hanno uno scopo profilattico o terapeutico o se avvengono nel quadro della pianificazione familiare. Una seconda minoranza chiede di stralciare per intero il capoverso corrispondente dell'articolo 10.
Secondo il disegno del Consiglio federale, i Cantoni provvedono all'istituzione di consultori indipendenti per esami prenatali. La Commissione ha ampliato e precisato il loro compito: detti consultori devono offrire anche consulenza e assistenza psicosociale.
Nell'ambito lavorativo gli esami genetici presintomatici sono consentiti soltanto in casi particolari per prevenire malattie professionali e infortuni. Tali deroghe devono sottostare a criteri restrittivi. Ciononostante, singoli membri della Commissione temono che garantire deroghe nell'ambito lavorativo possa dare adito ad abusi. È stata inoltre messa in discussione l'utilità di esami genetici presintomatici volti a prevenire malattie professionali e infortuni. La Commissione ha pertanto dovuto ponderare le paventate possibilità di abuso rispetto alla diminuzione dei rischi; la maggioranza si è pronunciata in seguito a favore di quest'ultima. La proposta di proibire per principio esami genetici presintomatici nell'ambito lavorativo è stata successivamente rifiutata con 14 voti contro 7.
Nel primo trimestre dell'anno prossimo la Commissione porterà avanti, nella sua nuova composizione, la deliberazione per articoli relativa alla LEGU. In seguito verrà trattata la controversa parte relativa agli esami genetici nell'ambito assicurativo. La Commissione avrà il compito di decidere se nell'ambito assicurativo per principio debba valere o meno il divieto per l'assicuratore di esigere o utilizzare i risultati di precedenti esami. Nel caso in cui lo stipulante l'assicurazione fosse obbligato a comunicare i risultati di precedenti esami genetici, per una simmetria dell'informazione, si pone la questione della somma assicurata a partire dalla quale ciò debba avvenire.
In seguito a un'iniziativa parlamentare (97.419) accolta nella sessione estiva 1998, la CSEC ha ricevuto l'incarico di elaborare un articolo quadro riguardante l'educazione nella Costituzione federale. La via da percorre per adempiere tale compito, ossia istituire le condizioni quadro per una piazza svizzera della formazione coerente, estesa e di alto livello qualitativo, si è rivelata disseminata di ostacoli. Il disegno approvato nell'agosto 2001 è stato oggetto di opposizioni provenienti da vari ambiti. Per questa ragione la sottocommissione è stata incaricata di trovare una nuova soluzione, sottoposta successivamente alla CSEC e approvata con 20 voti contro 0 e un'astensione. La Commissione è alla ricerca di una base per impostare nuovamente e a lungo termine la politica svizzera in materia di educazione. A tale scopo essa parte da un'osservazione complessiva delle disposizioni della Costituzione federale che riguardano l'educazione (art. 63 segg. Cost.). La proposta lega la disposizione generale relativa all'intero sistema educativo svizzero con il disciplinamento dei vari settori della formazione. Si prevede di includere nel disegno relativo ai nuovi articoli della Costituzione federale riguardanti l'educazione anche altre riforme come l'istituzione di un nuovo articolo sulle scuole universitarie. Fondamentalmente i nuovi articoli costituzionali concernenti l'educazione dovrebbero basarsi sul regime di competenze esistente. Nel 2002, come è noto, il Consiglio federale ha posto in consultazione un articolo sulle scuole universitarie. Per questa ragione la CSEC ha deciso di chiedere al Consiglio federale un primo parere in merito al suo progetto prima di sottoporlo a consultazione.
La Commissione si è riunita il 13/14 novembre 2003 a Berna sotto la presidenza del consigliere nazionale Hans Widmer (PS/LU).
Berna, 18.11.2003 Servizi del Parlamento