08.081 n CO. Locazione e affitto
Il 12 dicembre 2008 la Commissione ha proceduto all’esame del progetto del Consiglio federale inteso alla protezione contro i canoni di locazione abusivi. Questo disegno di revisione si ricollega ai diversi tentativi falliti negli anni 2003, 2004 e 2006 di modificare il diritto di locazione. Esso si basa su una soluzione di consenso raggiunta a fine 2007 dalle associazioni di locatari e locatori. Il progetto prevede in particolare di verificare, sulla base di un modello di locazione comparativo e con l’ausilio di un metodo statistico riconosciuto, se il canone di locazione iniziale per gli alloggi sia abusivo. In seguito, si potrà verificare il canone di locazione solo in base a regole d’adeguamento legali e contrattuali. Questa revisione si prefigge in primo luogo di sganciare il canone di locazione dai tassi ipotecari. D’ora in poi le pigioni dovranno seguire l’evoluzione del rincaro, rendendo più semplice e trasparente la formazione del canone. Il Consiglio federale ha modificato il sistema rispetto al disegno posto in consultazione in modo che sia determinante come base per l’adeguamento delle pigioni un indice dal quale siano esclusi i costi di alloggio ed energia. In tal modo sarà evitato un eventuale effetto a spirale riguardo alla parte del canone che compone l’indice. Questa modifica è stata criticata per diversi aspetti dai locatori. La Commissione ha deciso di discutere sull’entrata nel merito una volta consultate le cerchie interessate. Le consultazioni avranno luogo nella seduta di febbraio.
08.078 n Semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge (Sviluppo dell'acquis di Schengen)
Con 14 voti contro 6 e 3 astensioni, la Commissione è entrata nel merito di questo progetto. La minoranza si è espressa formalmente contro l’entrata in materia. La discussione di dettaglio avrà luogo nella prossima seduta. Il decreto federale proposto dal Consiglio federale riguarda l’approvazione e la trasposizione dello scambio di note fra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. La decisione quadro sarà recepita nel diritto svizzero grazie a una nuova legge speciale. Questa legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS) disciplina lo scambio d’informazioni fra le autorità di perseguimento penale degli «Stati Schengen».
07.454 n Iv. pa. Hubmann. Convenzione di divorzio dopo l'insorgenza di un caso di previdenza: modifica dell'articolo 124 CC
Secondo il diritto vigente, un coniuge ha diritto a una parte dell’avere della previdenza professionale dell’altro coniuge, solo se non è intervenuto alcun caso di previdenza. Per contro, dopo l’insorgenza di un caso di previdenza, il coniuge beneficiario ha diritto solo a un’indennità adeguata (art. 124 cpv. 1 CC). L’iniziativa parlamentare chiede che, anche dopo l’insorgenza di un caso di previdenza, il capitale di copertura delle rendite sia suddiviso. Nell’Amministrazione federale sono in corso lavori che si rifanno a una mozione accettata dalle Camere federali nel 2006 (05.3713 Mo Consiglio nazionale (CAG-N (04.405) Diritto del divorzio. Revisione delle disposizioni relative alla compensazione della previdenza e alle questioni riguardanti i figli). Dato che secondo la Commissione è urgente intervenire a questo riguardo, essa ha dato seguito all’unanimità all’iniziativa.
07.426 n Iv. pa. Vischer. Divieto di acquisizione di mezzi di prova e di informazioni da persone che sono state torturate o sono potenzialmente minacciate di tortura
Con 16 voti contro 8, la Commissione ha deciso di proporre al suo consiglio di non dare seguito all’iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Daniel Vischer. Quest’ultima chiede l’elaborazione di basi legali, purché necessarie, per vietare alle autorità di giustizia e polizia della Confederazione e dei Cantoni l'acquisizione diretta e indiretta di mezzi di prova e informazioni da persone che sono state torturate o sono potenzialmente minacciate di tortura. Siffatti mezzi di prova o informazioni procurati illecitamente sottostanno al divieto assoluto di utilizzazione. La maggioranza della Commissione ritiene che non vi sia alcuna necessità di legiferare. Rinvia al Codice di procedura penale svizzero già adottato il quale negli articoli 140 e seguenti prevede un divieto di rilevazione e di utilizzazione dei dati. Una minoranza propone di dare seguito all’iniziativa parlamentare. Essa vede problemi per procedure nelle quali le autorità svizzere chiedono assistenza amministrativa a Stati che praticano la tortura.
07.458 n Iv. pa. Hofmann. Porzione legittima dei discendenti indipendente dallo stato civile dei genitori
Con 11 voti contro 10 e 2 astensioni, la Commissione chiede inoltre di non dare seguito all’iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Hofmann. Secondo tale iniziativa, l’articolo 471 CC relativo alla porzione legittima in virtù del diritto successorio deve essere modificato in modo che l'ammontare della porzione legittima dei discendenti nei confronti dei loro genitori non vari in funzione dello stato civile di questi ultimi. La maggioranza della Commissione ritiene giustificata la porzione legittima dei discendenti, che ammonta ai 3/4 della successione nel caso di un defunto senza coniuge superstite. Tale porzione legittima protegge la famiglia intesa come comunità. Una minoranza intende dare seguito all’iniziativa, dato che a suo avviso la porzione legittima vigente non tiene più conto dell’attuale situazione sociale. Essa ritiene che i partner concubini siano limitati eccessivamente nella loro libertà di disporre dall’elevata protezione dei discendenti.
08.501 Iv. pa. CAG-CS. Aumento del numero di posti di giudice al Tribunale amministrativo federale
La Commissione ha accolto questa iniziativa depositata dalla commissione parallela, la quale preparerà quindi prossimamente una modifica dell’ordinanza sui posti di giudice.
03.428 n Iv. pa. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità (Leutenegger Oberholzer)
La Commissione ha iniziato l’esame del parere del Consiglio federale del 12 dicembre 2008 (FF 2009 389 ss) e lo proseguirà nelle prossime sedute.
07.3697 n Mo. Consiglio nazionale (Allemann). Casi di violenza. Obbligo di notifica
La Commissione propone al suo consiglio di accogliere all’unanimità la modifica della mozione decisa dal Consiglio degli Stati. Essa intende incaricare quindi il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, di rilevare a livello nazionale casi di violenza contro persone e di valutarli in vista dell’adozione di provvedimenti.
La Commissione si è riunita il 15 e 16 gennaio 2009 sotto la presidenza della consigliera nazionale Anita Thanei (PS/ZH) e, in parte, alla presenza delle consigliere federali Doris Leuthard ed Eveline Widmer-Schlumpf.
Berna, 16 gennaio 2009 Servizi del Parlamento