La Commissione intende aumentare il numero di posti di giudice al Tribunale amministrativo federale per far fronte a eventuali ricorsi che l’alta corte dovrebbe trattare in seguito alla domanda di assistenza amministrativa degli USA relativa a UBS. A tal fine ha depositato un’iniziativa volta a creare al massimo 5 posti di giudice supplementari per un periodo di 2 anni. Ha inoltre terminato l’esame del disegno di legge sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione

Numero dei posti di giudice presso il Tribunale amministrativo federale

Nell’ambito della domanda di assistenza amministrativa degli Stati Uniti relativa a UBS, attesa nei prossimi giorni, i primi ricorsi contro le decisioni dell’Amministrazione federale delle finanze dovrebbero pervenire al Tribunale amministrativo federale nel mese di dicembre 2009. Il presidente del Tribunale amministrativo federale (TAF) e l’Ufficio federale di giustizia (UFG) hanno fornito alla Commissione informazioni più dettagliate in proposito. La Commissione condivide il parere del TAF e dell’UFG circa la necessità di creare le condizioni che consentano al Tribunale di trattare eventuali ricorsi con quanta più solerzia e efficacia possibile. Con 15 voti contro 8 e nessuna astensione, la Commissione ha pertanto deciso depositare un’iniziativa che intende istituire la base legale necessaria per creare un certo numero di posti di giudice supplementari per una durata determinata. Con 16 voti contro 0, e 7 astensioni, la Commissione propone di assegnare un massimo di 5 posti supplementari di giudice per una durata di 2 anni. La Commissione ritiene che tali posti saranno occupati in modo scaglionato e si aspetta che l’Assemblea federale proceda all’elezione di 1 o 2 giudici nel corso della sessione invernale  2009.

08.066 Legge sull’organizzazione delle autorità penali

La Commissione ha concluso l’esame di dettaglio del disegno di legge sull’organizzazione delle autorità penali e l’ha adottato con 15 voti contro 6. Ha ampiamente aderito alle decisioni del Consiglio degli Stati del 9 giugno 2009. Nella sua seduta del 25 giugno aveva trattato essenzialmente le disposizioni relative al Ministero pubblico della Confederazione (cfr. comunicato del 26.6.2009). Con 12 voti contro 9 e un’astensione ha respinto una proposta intesa ad assegnare al Tribunale federale la funzione di giurisdizione d’appello che esamini nei fatti e in diritto le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale. Ritiene che una soluzione di questo tipo contraddica l’obiettivo della riforma dell’organizzazione giudiziaria, che è quello di sgravare il Tribunale federale. Questa proposta è sostenuta da una minoranza della Commissione che vorrebbe rafforzare la protezione di chi adisce le vie legali. Infine, la Commissione ha discusso la questione dell’opportunità di modificare le denominazioni dei tribunali della Confederazione di primo grado (Tribunale amministrativo federale, Tribunale penale federale e Tribunale federale dei brevetti) per evitare eventuali confusioni con il Tribunale federale. In una decisione di principio adottata con 9 voti contro 8 e 5 astensioni, si è pronunciata contro un siffatto cambiamento. La maggioranza della Commissione sottolinea che la questione è stata discussa più volte e che non è opportuno procedere a tal cambiamenti proprio nel momento in cui si giunge al termine del processo legislativo concernente la riforma giudiziaria; inoltre, ciò comporterebbe un onere legislativo considerevole. Una minoranza si è pronunciata a favore del cambiamento.

03.428 n Cognome e cittadinanza dei coniugi. Uguaglianza (Leutenegger Oberholzer)

L’11 marzo 2009 il Consiglio nazionale ha deciso di entrare in materia sul progetto della Commissione e poi di rinviare l’oggetto a quest’ultima pregandola di limitarsi alle modifiche rese assolutamente necessarie dalla decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del 22 febbraio 1994 nella causa Burghartz contro la Svizzera. All’inizio di maggio, la Commissione ha deciso di attenersi a tale mandato. Ieri ha confermato questa decisione con 14 voti contro 7 e con 15 voti senza opposizione ma con 6 astensioni ha approvato un progetto di modifica del Codice civile che prevede di introdurre all’articolo 160 capoverso 2 secondo periodo la norma seguente: « [La sposa può tuttavia dichiarare all’ufficiale di stato civile di voler mantenere il proprio cognome, anteponendolo a quello coniugale.] Analoga possibilità ha lo sposo, se gli sposi fanno domanda di poter portare, dopo la celebrazione del matrimonio, il cognome della moglie come cognome coniugale (art. 30, cpv. 2)». Questa disposizione, già introdotta dal Consiglio federale nell’ordinanza sullo stato civile in seguito alla sentenza citata della Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. Il vigente art. 12 cpv. 1 secondo periodo OSC), dovrà pertanto figurare nel Codice civile.

Una minoranza della Commissione desidera ampliare la discussione e propende per un progetto più ambizioso che garantisca in modo più completo l’uguaglianza tra uomo e donna in materia di cognome e cittadinanza; nella discussione nel plenum formulerà una proposta di rinvio in Commissione a tal fine.

Il Consiglio federale ha ora l’opportunità di prendere posizione sul nuovo progetto della Comissione.

08.011 s CO. Diritto della società anonima e diritto contabile
08.080 s Contro le rimunerazioni abusive. Iniziativa popolare. CO. Modifica

Infine, la Commissione ha proceduto ad alcune audizioni concernenti questi due oggetti. Nella sua prossima seduta, inizierà la trattazione di dettaglio.

Presieduta in parte dalla consigliera nazionale Gabi Huber (PLR/UR) e in parte dalla consigliera nazionale Anita Thanei (PS/ZH), la Commissione si è riunita il 27 e 28 agosto 2009 a Berna. A parte della seduta era presente la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf.

 

Berna,  28 agosto 2009 Servizi del Parlamento