1. Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (08.054 )
In occasione della seduta del 30 ottobre 2008, la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) aveva deciso, all’unanimità, di entrare in materia sul messaggio del Consiglio federale concernente la revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio. Nella seduta del 29 e 30 gennaio 2009, essa si è ora chinata in prima lettura sulla modifica di legge proposta dal Governo, adottando alcune decisioni di principio.
Per quanto concerne l’introduzione autonoma del cosiddetto «principio Cassis de Dijon» – il perno dell’oggetto in esame –, la Commissione avalla la decisione del Consiglio federale secondo cui possono essere immessi in commercio in Svizzera anche i prodotti fabbricati conformemente alle prescrizioni della CE o di uno Stato membro della CE o dello SEE e vi sono stati legalmente immessi in commercio. Il «principio Cassis de Dijon» non si applicherà ai prodotti soggetti a omologazione, a un divieto d’importazione o ad autorizzazione preliminare d’importazione.
A proposito delle disposizioni sulle misure volte a evitare la discriminazione dei produttori svizzeri, la Commissione respinge tuttavia la soluzione del Consiglio federale con 8 voti contro 2 e 1 astensione. Essa adotta invece una soluzione più liberale in virtù della quale i produttori svizzeri che producono unicamente per il mercato svizzero possono chiedere l’autorizzazione a produrre conformemente alle norme CE. Contrariamente alla proposta del Governo, tale possibilità è data anche se non si tratta di casi di rigore. I produttori devono tuttavia comprovare l’osservanza delle pertinenti prescrizioni tecniche. Secondo la Commissione, questa soluzione permette di evitare efficacemente che i produttori svizzeri siano discriminati. La proposta della Commissione prevede inoltre che un produttore svizzero che dichiara che i suoi prodotti sono fabbricati in Svizzera deve pure indicare le prescrizioni tecniche estere secondo le quali il prodotto in questione è stato fabbricato. In tal modo la Commissione intende garantire la necessaria trasparenza per i consumatori.
Per quanto attiene all’importazione di derrate alimentari prodotte conformemente alle prescrizioni CE ma che non corrispondono alle prescrizioni tecniche svizzere, la Commissione aderisce alla proposta del Consiglio federale con 7 voti contro 4. Secondo tale proposta, per l’immissione in commercio di derrate alimentari importate in Svizzera in virtù dell’applicazione del «principio Cassis de Dijon» è necessaria l’autorizzazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). La maggioranza della Commissione riconosce che questa regolamentazione è necessaria per garantire la protezione della salute e sgravare i Cantoni nell’ambito del controllo delle derrate alimentari. In tal modo è inoltre possibile evitare che i produttori svizzeri siano discriminati. L’autorizzazione è infatti rilasciata dall’UFSP sotto forma di decisione generale a cui possono appellarsi i produttori esteri e quelli svizzeri.
Quanto alla sorveglianza dei prodotti fabbricati conformemente a norme tecniche estere, la Commissione evidenzia che la soluzione proposta dal Consiglio federale rappresenta un problema se l’importatore non può dimostrare che un prodotto corrisponde alle prescrizioni CE. Tale normativa esigerebbe troppo dalle persone interessate, ad esempio qualora non potessero ottenere un determinato documento dal fabbricante. Pertanto la Commissione ha incaricato l’Amministrazione di sottoporle una nuova proposta implicante che la sorveglianza del mercato presupponga l’osservanza delle prescrizioni. Soltanto in presenza del sospetto che le prescrizioni tecniche non siano rispettate sarebbe possibile esigere le prove pertinenti.
La Commissione ha inoltre incaricato l’Amministrazione di chiarire alcune questioni insolute entro la prossima seduta del 23 febbraio 2009, quando saranno trattate in seconda lettura. Il Consiglio degli Stati delibererà sull’oggetto, come previsto, durante la sessione primaverile.
2. Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (08.055 )
La proposta del Consiglio federale prevede di sostituire la legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT) con una legge federale sulla sicurezza dei prodotti. Una simile legge permetterà di garantire che le esigenze svizzere poste alla sicurezza dei prodotti di consumo siano identiche alle esigenze del mercato interno europeo. A tale scopo il campo d’applicazione della legge dovrà essere esteso in maniera generale a tutti i prodotti (e quindi andare oltre le installazioni e gli apparecchi tecnici). Le autorità di controllo disporranno di maggiori competenze per adottare i provvedimenti necessari alla protezione della sicurezza o della salute. Inoltre, una volta immesso in commercio un prodotto, in futuro il produttore o l’importatore sarà obbligato a prendere misure idonee per individuare eventuali pericoli e, se del caso, informarne gli organi di esecuzione.
La Commissione ha deliberato in prima lettura su questo disegno, che presenta un vincolo immediato con il disegno di revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC). Essa ne ha approvato le disposizioni nel loro complesso. La Commissione ritiene che con la nuova legge si possa garantire che i prodotti svizzeri e quelli esteri presentino il medesimo livello di sicurezza, il che rafforzerà la fiducia nella sicurezza dei prodotti stessi. Ciò significa anche che per i produttori svizzeri e quelli esteri saranno eliminati gli ostacoli tecnici al commercio dovuti alla diversità delle esigenze di sicurezza.
In seconda lettura la Commissione esaminerà alcuni punti rimasti in sospeso, segnatamente la questione della sorveglianza del mercato, rimasta aperta anche nel dibattito sulla revisione della LOTC (cfr. punto 1). L’oggetto sarà trattato nella sessione primaverile unitamente alla revisione della LOTC.
La Commissione si è riunita a Berna il 29 e 30 gennaio 2009, sotto la presidenza della consigliera agli Stati Simonetta Sommaruga (PS, BE).
Berna, 30 gennaio 2009 Servizi del Parlamento