Corruzione nel settore privato
La Commissione ha accolto all’unanimità il progetto riguardante la corruzione nel settore privato (14.035). Contrariamente alla proposta del Consiglio federale, la maggioranza della Commissione si oppone al perseguimento d’ufficio nei casi di lieve gravità.

Con 6 voti contro 6 e il voto decisivo del Presidente, la Commissione ha deciso che, se non danneggia o mina gli interessi pubblici, il reato di corruzione sarà punito soltanto a querela di parte. La minoranza è favorevole alla soluzione del Consiglio federale, che, diversamente dalla legislazione vigente, prevede il perseguimento d’ufficio in tutti i casi di corruzione di privati. È stata inoltre accolta una proposta secondo la quale i vantaggi usuali nelle relazioni d’affari non costituiscono dei vantaggi indebiti (5/4/2). È stata invece respinta la proposta che intende sancire la non punibilità dei vantaggi che aiutano il creditore nella riscossione di un credito esistente all’estero (1/11/0). Con 5 voti contro 5 e il voto decisivo del Presidente, la Commissione ha infine respinto una proposta di aumentare, rispetto a quanto proposto dal Consiglio federale, la pena comminata (pena detentiva fino a cinque anni) in casi gravi di corruzione privata (vantaggio superiore ai 10 000 franchi). Sono state presentate diverse proposte di minoranza.

 

Raccomandazioni per l’attuazione di SWISSNESS
Nel quadro del suo diritto di consultazione (art. 151 LParl), la Commissione ha esaminato i progetti di ordinanze di esecuzione riguardanti il progetto “Swissness” e ha discusso eventuali adattamenti. La discussione si è concentrata sull’ordinanza sull'utilizzo dell’indicazione di provenienza “Svizzera” per le derrate alimentari (IPSDA). La maggioranza della Commissione ha fatto notare che nel quadro delle ordinanze di esecuzione non è possibile ritornare su decisioni prese dal Parlamento in merito al progetto “Swissness”. La Commissione ha deciso di formulare delle raccomandazioni formali sui seguenti punti:

- Vanno considerate località di provenienza ai sensi dell’articolo 48 capoverso 4 LPM le superfici coltivate prima del 1° gennaio 2014 da aziende agricole svizzere nella zona di confine estera (art. 3 cpv. 1 Ordinanza IPSDA).

- Tutte le derrate alimentari, e non solo quelle trasformate, provenienti dalle zone franche del Paese di Gex e dell’Alta Savoia devono poter utilizzare l’indicazione di provenienza svizzera. A tale scopo, la produzione e il controllo delle derrate alimentari devono seguire le norme di produzione svizzere (art. 3 cpv. 3 lett. b Ordinanza IPSDA).

- La procedura di dichiarazione al DEFR va semplificata e resa meno complessa dal punto di vista burocratico (art. 10 Ordinanza IPSDA).

- Al momento dell’emanazione di ordinanze di settore (OPM) si dovrà tenere conto della rappresentatività dei gruppi di settore.
La maggioranza della Commissione suggerisce al Consiglio federale di attenersi alla tabella di marcia e di mettere in vigore la nuova legislazione “Swissness” il 1° gennaio 2017.

 

Discriminazione basata sull’orientamento sessuale
Oggi la Commissione ha nuovamente esaminato l’iniziativa parlamentare Reynard 13.407 e l’iniziativa cantonale del cantone di Ginevra (13.304). Entrambi gli oggetti concernono la lotta contro la discriminazione basata sull’orientamento sessuale. Con 11 voti contro 1 la Commissione ha deciso di dare seguito all’iniziativa parlamentare che intende modificare l’art. 261bis del Codice penale. Con 11 voti contro 0 e 1 astensione la Commissione propone alla Camera di non dare seguito all’iniziativa cantonale 13.304, che prevede anche una modifica della Costituzione.

 

Atti sessuali con fanciulli
La Commissione ha esaminato le mozioni 14.3665 e 14.3666. Con 6 voti contro 5 e 1 astensione, propone di accogliere la mozione 14.3665 che chiede di ampliare l’elenco dei reati punibili in virtù dell’articolo 260bis CP (Atti preparatori punibili) con la fattispecie “Atti sessuali con fanciulli” (art. 187 CP). Una minoranza propone di respingerla. Con 8 voti contro 4, la Commissione propone di respingere la mozione 14.3666 che chiede di modificare l’art. 198 CP, rendendo perseguibili d’ufficio le molestie sessuali nei confronti di persone minori di 16 anni. Il Consiglio federale propone di respingere entrambe le mozioni.

 

Opinioni di minoranza al Tribunale federale
Con 7 voti contro 3 e 1 astensione la Commissione ha deciso di accogliere la mozione 14.3667 della sua Commissione omologa. Una minoranza propone di respingerla. La mozione invita il Consiglio federale a preparare un progetto di modifica della legge sul Tribunale penale federale che consenta di riportare anche le opinioni divergenti (dissenting opinions) nelle sentenze del Tribunale.

Presieduta dal consigliere agli Stati Stefan Engler (PPD, GR), la Commissione si è riunita a Berna il 23 aprile 2015.

 

Berna, 24 aprile 2015  Servizi del Parlamento