Iv. Pa. Correttivi da apportare al finanziamento delle cure
Quando una persona è ricoverata in una casa di cura extracantonale dev’essere chiaro in ogni caso quale Cantone è tenuto ad assumere i costi residui delle cure. La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) pone in consultazione il progetto preliminare concernente una corrispondente modifica della legge federale sull’assicurazione malattie.

Dal 1° gennaio 2011 valgono le seguenti regole per il finanziamento delle cure: l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie versa un contributo il cui importo dipende dal bisogno terapeutico; l’assicurato deve assumersi al massimo il 20 per cento del contributo alle cure massimo fissato dal Consiglio federale, mentre i Cantoni disciplinano il finanziamento residuo. Poiché le normative cantonali in materia sono molto diverse, i pazienti sono spesso confrontati con problemi quando si avvalgono di cure dispensate al di fuori del proprio Cantone. Con il proprio progetto preliminare nell’ambito dell’iniziativa parlamentare Correttivi da apportare al finanziamento delle cure (14.417 ; Egerszegi-Obrist), la CSSS-S propone un disciplinamento unitario per tutti i Cantoni: il Cantone di domicilio è tenuto ad assumere i costi residui delle cure della persona che è ricoverata in una casa di cura o è curata ambulatorialmente in un altro Cantone. Con questa soluzione la Commissione si rifà al modello delle prestazioni complementari.

La Commissione pone in consultazione il progetto preliminare e il relativo rapporto esplicativo fino al 18 dicembre 2015.

 

La documentazione può essere richiamata ai seguenti indirizzi Internet: https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html oppure
http://www.parlament.ch/i/dokumentation/berichte/vernehmlassungen/14-417/Pagine/default.aspx

 

 

Berna, 9 settembre 2015 Servizi del Parlamento