14.061 Legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi)
Nel corso della sua seduta di ieri, la Commissione dell’economia e dei tributi (CET-N) ha dato avvio alla deliberazione di dettaglio sulla LInFi. In particolare sono stati discussi i seguenti punti salienti:

Trasparenza pre-negoziazione per le sedi di negoziazione (art. 29)

Con 16 voti contro 7, la Commissione propone di approvare il disciplinamento proposto dal Consiglio federale, secondo il quale una sede di negoziazione deve pubblicare i corsi correnti di acquisto e di vendita delle azioni e di valori mobiliari nonché il volume degli interessi di negoziazione espressi a tali corsi. La Commissione ritiene che la traparenza permetta pari opportunità e un’attribuzione efficace dei prezzi. Essa sottolinea anche che la disposizione corrisponde alle norme internazionali in questo ambito, ciò che contituisce un elemento fondamentale per garantire l’accesso al mercato delle infrastrutture finanziarie svizzere. È tuttavia emerso anche il timore che la pubblicazione del volume degli interessi di negoziazione possa essere utilizzato a detrimento degli investitori.

Negoziazione algoritmica e negoziazioni ad alta frequenza (art. 30)

La Commissione vuole impedire le ripercussioni negative delle negoziazioni ad alta frequenza come le manipolazioni del mercato. Con 12 voti contro 11 propone che una sede di negoziazione adotti provvedimenti per impedire ripercussioni negative della negoziazione algoritmica, delle negoziazioni ad alta frequenza e di pratiche analoghe. Dato che queste attività di negoziazione hanno anche effetti positivi sulla qualità del mercato, la Commissione non vuole vietarle nella legge. Una minoranza vuole aderire alla fomulazione del Consiglio federale.

Introduzione di limiti di posizione

Con 12 voti contro 12 e il voto decisivo del presidente, la Commissione ha deciso di respingere, in adempimento alla direttiva MiFID II, l’adozione nella LInFi di nuove disposizioni riguardanti i limiti di posizione. La maggioranza osserva che nell’UE le relative disposizioni d’esecuzione non sono ancora in vigore e che quindi sarebbe prematuro legiferare in tal senso. Attraverso l’adozione nella LInFi di un’apposita disposizione, la minoranza della Commissione vorrebbe che ci si cautelasse sin d’ora dal rischio che in futuro operazioni effettuate all’estero nel mercato di strumenti derivati su merci possano venir trasferite su piattaforme in Svizzera nel tentativo di eludere le norme internazionali, ciò che nuocerebbe alla reputazione del nostro Paese.

Commercio di derivati (art. 92 segg.)

La questione riguardante la definizione delle controparti finanziarie ha suscitato un ampio dibattito. Con 17 voti contro 7, la Commissione propone un disciplinamento conforme a quanto proposto dal Consiglio federale. Una minoranza propone che le società madri, gli investimenti collettivi di capitale e gli istituti di previdenza non siano considerati controparti finanziarie. Con 17 voti contro 7, la CET-N ha inoltre deciso di respingere un concetto che intende escludere le controparti non finanziarie dalle disposizioni previste nell’ambito del commercio di derivati, e quindi dagli obblighi di compensazione, di comunicazione, di riduzione dei rischi e di commercio su una piattaforma. Adottando questo concetto, una minoranza vorrebbe alleviare l’onere amministrativo delle controparti non finanziarie.

 

La CET-N proseguirà la deliberazione di dettaglio nel corso della sua prossima seduta (9 febbraio 2015). La deliberazione in Consiglio nazionale è prevista per la sessione primaverile del 2015.

 

Berna, 14 gennaio 2015 Servizi del Parlamento