Le proposte modifiche al Codice di procedura penale (CPP), in vigore dal 2011, sono intese ad adeguarlo in modo puntuale e a trasporre nella legge, per ragioni di trasparenza, la giurisprudenza del Tribunale federale (TF) su talune questioni litigiose. Già poco tempo dopo l’entrata in vigore del nuovo CPP, che ha sostituito i 26 Codici di procedura penale cantonali e la legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale, vi sono state critiche sporadiche quanto alla sua applicabilità. Nell’ambito delle modifiche proposte ora occorre affrontare questi punti critici.
Dal giugno di quest’anno la Commissione si è occupata a più riprese approfonditamente della revisione del Codice di procedura penale prendendo le decisioni seguenti.
Diritti di partecipazione
L’attuale diritto di partecipazione autorizza l’imputato a partecipare all’assunzione delle prove, in particolare all’interrogatorio dei testimoni e dei coimputati. La Commissione respinge la limitazione dei diritti di partecipazione proposta dal Consiglio federale e vorrebbe mantenere la normativa vigente (16/9/0). La maggioranza della Commissione ritiene che non sia opportuno limitare importanti diritti procedurali, soprattutto vista la posizione di forza del pubblico ministero. Una minoranza si esprime a favore della variante del Consiglio federale, la quale prevede che il pubblico ministero può privare l’imputato del diritto di partecipare all’interrogatorio se l’imputato non si è ancora espresso in merito al tema dell’interrogatorio. Altre due minoranze chiedono una più ampia limitazione dei diritti di partecipazione. A loro avviso, diritti di partecipazione interpretati in senso ampio rendono più difficile la ricerca della verità e portano ad accordi tra i coimputati.
Possibilità per il pubblico ministero di interporre reclamo
Il disegno del Consiglio federale prevede che, seguendo il principio della doppia istanza, in futuro anche il pubblico ministero deve potere impugnare le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi. In tal modo la giurisprudenza del TF verrebbe trasposta nel CPP. La Commissione respinge tuttavia tale modifica (13/12/0) e vorrebbe continuare a permettere esplicitamente soltanto all’imputato di impugnare le decisioni. Una minoranza propone di seguire la proposta del Consiglio federale per tale questione.
Profili del DNA
Conformemente all’attuale giurisprudenza del TF, l’allestimento di un profilo del DNA è ammesso non soltanto per accertare il reato oggetto del procedimento in corso, ma anche se vi sono «indizi significativi e concreti» che l’imputato potrebbe essere coinvolto in altri reati di una certa gravità, già commessi o futuri. Riguardo a quelli già commessi, nel suo disegno il Consiglio federale prevede ora che i profili del DNA possano già essere allestiti se «indizi concreti» segnalano che l’imputato potrebbe avere commesso ulteriori crimini o delitti. La Commissione vorrebbe spingersi oltre e si è espressa a favore di una «certa probabilità» quale requisito sufficiente a tal fine (12/11/2). Una minoranza ritiene che un profilo del DNA possa essere allestito soltanto per chiarire il reato oggetto del procedimento. Una minoranza, invece, chiede che i profili del DNA siano allestiti unicamente se vi sono indizi concreti di ulteriori crimini, ma non in presenza di indizi concreti di ulteriori delitti.
Quanto all’accertamento di futuri reati, il Consiglio federale propone che il tribunale possa ordinare di allestire un profilo del DNA di un condannato se ci sono di nuovo «indizi concreti» che in futuro la persona potrebbe commettere ulteriori crimini o delitti. La Commissione è contraria a tale proposta e vorrebbe mantenere la normativa vigente (13/12/0), che prevede una siffatta misura soltanto se è stata comminata una determinata pena detentiva minima oppure in presenza di una condanna a causa di determinati reati o ancora di un ordine di misura terapeutica o di internamento. Una minoranza ritiene che si dovrebbe potere allestire un profilo del DNA per tutte le persone condannate.
Apposizione di sigilli
Nell’ambito della deliberazione di dettaglio la Commissione ha incaricato l’Amministrazione di costituire un gruppo di lavoro al fine di individuare nuove modalità mediante le quali si potrebbe accelerare la procedura di dissigillamento. La Commissione approva senza voti contrari la formulazione, elaborata dal gruppo di lavoro, che rispetto al disegno del Consiglio federale prevede, fra l’altro, una definizione più chiara e più accurata delle registrazioni o degli oggetti sigillati, nonché un disciplinamento preciso e conciso della procedura di dissigillamento presso il giudice dei provvedimenti coercitivi.
Il concetto di «justice restaurative»
Il principio della «justice restaurative» (giustizia riparativa) prevede che in una procedura penale le parti possano accordarsi per una procedura di mediazione. L’obiettivo è che esse partecipino attivamente per risolvere le difficoltà sorte a causa del reato. L’esito di una siffatta procedura di mediazione potrebbe essere considerato dalle autorità penali. Il Consiglio federale respinge l’introduzione nell’ambito della presente revisione di un’ampia «justice restaurative», come chiesto durante la procedura di consultazione e dal postulato Mazzone 18.4063. La Commissione propone invece di sancire nel CPP il concetto di «justice restaurative» (15/6/3). Contrariamente alla proposta del Consiglio federale, la Commissione propone pertanto alla propria Camera di non togliere dal ruolo al momento attuale il postulato Mazzone. Una minoranza respinge l’introduzione del concetto di «justice restaurative».
Inchieste mascherate
La Commissione ha deciso all’unanimità di facilitare le inchieste mascherate nel settore della pedopornografia. Tali inchieste vanno escluse dalla punibilità purché gli oggetti o le rappresentazioni utilizzati vertano su atti sessuali fittizi con minorenni.
L’oggetto sarà trattato in Consiglio nazionale verosimilmente nella sessione primaverile del 2021.
Presieduta dalla consigliera nazionale Laurence Fehlmann Rielle (PS, GE), la Commissione si è riunita il 5 e il 6 novembre a Berna.