Nel progetto di revisione del diritto penale in materia sessuale la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) riformula, basandosi sul principio «No significa no», le disposizioni chiave del diritto penale in materia sessuale, ossia i reati di coazione sessuale e di violenza carnale (art. 189 e 190 del Codice penale). Ha inoltre deciso di rinunciare all’elemento della coercizione nella fattispecie di base.

La Commissione ha elaborato il progetto di revisione del diritto penale in materia sessuale (18.043, oggetto 3) nel corso di diverse sedute. Tenendo conto dei pareri espressi nella consultazione, ha deciso all’unanimità di non introdurre il reato di «aggressione sessuale» (art. 187a del progetto preliminare), optando invece per una soluzione a cascata negli articoli 189 e 190 P-CP. In essi sono disciplinati gli atti sessuali che l’autore fa subire o compiere alla vittima agendo (intenzionalmente o con dolo eventuale) contro la volontà di quest’ultima. La vittima può esprimere la sua volontà in modo verbale o non verbale. Il progetto prevede inoltre che commette violenza carnale chiunque, senza il consenso della persona, le fa subire o compiere la congiunzione carnale o un atto analogo che implica una penetrazione corporale. In tal modo la fattispecie potrà applicarsi anche alle vittime di sesso maschile. Entrambe le fattispecie di base (art. 189 e 190 P-CP) non contemplano più l’elemento della coercizione. Se vi è coercizione, le fattispecie sono qualificate; per queste la Commissione propone, con 7 voti contro 5, di mantenere la pena minima di un anno in caso di violenza carnale (art. 190 cpv. 2 P-CP). Una minoranza propone di fissare la pena minima a oltre due anni, al fine di evitare che possa essere concessa la condizionale.

Nonostante sia in linea di principio favorevole a queste modifiche, una minoranza della Commissione propone invece di fondare la cascata sul principio del mancato consenso della vittima (soluzione «Solo sì significa sì»), proposta respinta dalla Commissione con 9 voti contro 4.

Con questa modifica la Commissione intende affiancare alla protezione dell’autodeterminazione sessuale quella dell’integrità sessuale, tenendo in tal modo conto degli sviluppi sociali degli ultimi decenni. 

Pena minima per gli atti sessuali con fanciulli

Con 6 voti contro 5 la Commissione propone di introdurre, all’articolo 187 P-CP, una pena detentiva minima di un anno per i casi in cui la vittima non ha ancora compiuto i dodici anni. Una minoranza della Commissione non la ritiene invece necessaria.

Nuova fattispecie: atti sessuali compiuti nell’esercizio di un’attività nel settore sanitario

La Commissione è inoltre favorevole all’introduzione di una nuova fattispecie volta a proteggere le vittime di atti sessuali commessi da persone che esercitano un’attività nel settore sanitario (art. 193a P-CP): è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque nell’esercizio di un’attività nel settore sanitario fa subire o compiere a una persona un atto sessuale ingannandola circa il carattere dell’atto e adducendo un’indicazione medica. Secondo la minoranza della Commissione questa fattispecie sarebbe superflua se gli articoli 189 e 190 si fondassero sulla soluzione del consenso.

Adeguamenti della fattispecie di pornografia

La Commissione propone un adeguamento nell’ambito della pornografia cosiddetta dura: gli oggetti e le rappresentazioni pornografici che vertono su atti sessuali con l’uso di violenza tra adulti non saranno più considerati pornografia dura (art 197 cpv. 4 e 5 P-CP). Vuole inoltre ovviare al fatto che il tenore attuale della disposizione relativa alla pornografia ha come conseguenza che molti minorenni si rendono involontariamente penalmente perseguibili. Occorre pertanto prevedere condizioni di punibilità più severe, in modo da impedire che possano rendersi punibili i minorenni che, di comune accordo, fabbricano, possiedono o consumano immagini o film che li raffigurano (art. 197 cpv. 8 e 8bis P-CP).

Nuova fattispecie: «pornovendetta»

Con 11 voti contro 1 la Commissione propone una nuova fattispecie di reato, consistente nella condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici (art. 197P-CP). Un esempio tipico sono le foto o i video fatti di comune accordo durante una relazione e che vengono in seguito diffusi senza il consenso del partner. Una minoranza propone di rinunciare a questa fattispecie.

Bocciata la fattispecie di «grooming»

La Commissione ha deciso di non proporre alla propria Camera l’introduzione di questa fattispecie, contenuta nel progetto preliminare. Per «grooming» si intende l’adescamento in rete di minorenni al fine di compiere atti sessuali, ossia i preparativi in vista di un abuso sessuale. La Commissione non ritiene opportuno estendere la punibilità agli atti preparatori. Sottolinea che il tentativo di reati sessuali è punibile già oggi e che l’estensione della punibilità renderebbe perseguibile anche il «tentativo del tentativo».

Il progetto di legge e il relativo rapporto sono ora sottoposti al Consiglio degli Stati e simultaneamente per parere al Consiglio federale (per il momento il rapporto è disponibile solo in tedesco e francese). Il Consiglio degli Stati tratterà il progetto quale Camera prioritaria nella sessione estiva.

Presieduta dal consigliere agli Stati Carlo Sommaruga (PS, GE), la Commissione si è riunita a Berna il 17 febbraio 2022.