Di fronte all’aggravarsi della penuria di beni medici, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ritiene necessario attribuire nuove competenze alla Confederazione. In linea di principio, è favorevole al controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Sì alla sicurezza dell’approvvigionamento medico» che riprende l’obiettivo dell’iniziativa, proponendo al contempo un approccio più mirato.

Con 17 voti contro 8 la Commissione ha deciso di entrare in materia sul controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Sì alla sicurezza dell’approvvigionamento medico» (26.036). Lanciata da una ventina di attori del sistema sanitario, l’iniziativa mira a rafforzare l’approvvigionamento di agenti terapeutici e di altri beni medici importanti. Prevede di attribuire alla Confederazione una nuova competenza costituzionale che le conferirebbe nuove responsabilità lungo l’intera catena di approvvigionamento, dalla ricerca alla fornitura degli agenti terapeutici.

Il Consiglio federale condivide l’obiettivo dell’iniziativa. Ha tuttavia sottoposto al Parlamento un controprogetto diretto, che ritiene più equilibrato ed efficace per rispondere alle attuali sfide nel settore dell’approvvigionamento. Esso conferisce alla Confederazione nuove competenze in materia di sicurezza dell’approvvigionamento di beni medici importanti, ma soltanto nei settori in cui i Cantoni e l’industria non possono agire da soli per ovviare alla penuria. La Confederazione avrebbe il compito di monitorare attivamente la situazione dell’approvvigionamento, definendo i «beni medici importanti». Inoltre, se necessario, la Confederazione dovrebbe poter adottare misure volte a prevenire o risolvere i problemi di approvvigionamento, nel rispetto del principio di sussidiarietà e tenendo conto del ruolo dei Cantoni e dell’economia. Potrebbe così, ad esempio, adottare misure di incentivazione economica e avrebbe la possibilità di acquistare, far produrre o, come ultima ratio, produrre essa stessa beni medici importanti. Si impegnerebbe inoltre a livello internazionale per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento.

La Commissione sottolinea la crescente importanza di questa problematica. Dopo aver ascoltato il comitato promotore dell’iniziativa, nonché rappresentanti dei fornitori di prestazioni, degli assicuratori e dei produttori di dispositivi medici, constata che gli attori del sistema sanitario si trovano quotidianamente a dover affrontare la penuria di beni medici. Questa situazione critica può compromettere la sicurezza dei pazienti e comportare costi aggiuntivi. La Commissione ritiene necessario intervenire. Condivide la volontà del Consiglio federale di rivedere la ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione, adottando un approccio il più possibile mirato e pragmatico. Nella sua prossima seduta esaminerà in dettaglio il testo del controprogetto, in particolare per quanto riguarda la sussidiarietà e la portata delle possibilità di intervento della Confederazione.

Una minoranza della Commissione ritiene che il controprogetto non apporti alcun miglioramento rispetto allo status quo e propone pertanto di non entrare in materia.

Vendita per corrispondenza di medicamenti: la Commissione intende attendere i risultati della consultazione

La Commissione ha esaminato la revisione 3a della legge sugli agenti terapeutici (25.074) nell'ambito dell'appianamento delle divergenze.

Durante la sessione estiva, il Consiglio degli Stati ha inserito in questa ampia revisione una disposizione che autorizza la vendita per corrispondenza di medicamenti (art. 27). La Commissione la reputa una modifica dalle importanti implicazioni, che merita quindi un esame approfondito. Dal canto suo, il Consiglio federale intende disciplinare tale questione nell’ambito della revisione 3b e ha recentemente sottoposto a consultazione il proprio progetto. Al fine di garantire una legislazione armonizzata, la Commissione ha deciso all’unanimità di attendere i risultati della consultazione, che saranno disponibili nel quarto trimestre, prima di elaborare le proprie proposte in merito. Ha inoltre chiesto all’Amministrazione informazioni quanto alla regolamentazione delle «deroghe ospedaliere» per le terapie avanzate non omologate per la commercializzazione (art. 9c). Proseguirà l’esame di queste due divergenze nel mese di novembre.

Per quanto riguarda le altre divergenze, ha adottato le seguenti proposte:

  • Articolo 9a capoverso 1 lettera c: riguardo alle autorizzazioni di durata limitata propone senza opposizione di allinearsi alla decisione del Consiglio degli Stati.
  • Approvvigionamento in medicamenti veterinari: la Commission propone senza opposizione di allinearsi alle modifiche degli articoli 14 e 14a decise dal Consiglio degli Stati. Dato che però essa ritiene queste misure insufficienti a garantire l’approvvigionamento, con 18 voti contro 6 e 1 astensione propone di mantenere il nuovo articolo 14b, che era stato adottato dal Consiglio nazionale.
  • Il Consiglio degli Stati ha deciso di prevedere aiuti finanziari della Confederazione per i gestori di sistemi elettronici relativi ai piani di trattamento farmacologico (art. 26abis). Con 12 voti contro 10 e 2 astensioni, la Commissione propone di stralciare questa nuova disposizione, ritenendo che occorra lasciare al mercato lo sviluppo di tali strumenti.
  • La Commissione considera che, nell’ambito dei trattamenti pediatrici stazionari, sia opportuno richiedere l’impiego di un sistema elettronico di aiuto alla decisione per tutti i medicamenti e non soltanto per l’uso per indicazioni non omologate. Propone senza opposizioni di precisare in tal senso la formulazione dell’articolo 26b capoverso 1.
  • Articolo 43a: con 15 voti contro 10, la Commissione propone di mantenere la decisione del Consiglio nazionale. Considera le disposizioni relative alla rintracciabilità dei medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario come equilibrate e necessarie.
  • Riguardo al follow-up dell’efficacia e degli effetti indesiderati delle terapie avanzate (art. 59a), la Commissione sostiene senza opposizione la formulazione più precisa adottata dal Consiglio degli Stati.
  • Con 12 voti contro 12, 1 astensione e il voto decisivo della presidente, la Commissione propone di mantenere il nuovo articolo 64h, che prevede la possibilità di estendere l’obbligo di utilizzare il sistema d’informazione sugli antibiotici in medicina veterinaria agli antiparassitari o ad altri agenti antimicrobici diversi dagli antibiotici.
  • Infine, con 12 voti contro 11 e 2 astensioni, la Commissione si oppone all’obbligo per la Confederazione di continuare a finanziare la base di dati SwissPedDose (art. 67a).

Diverse proposte di minoranza sono state depositate in vista dell’appianamento delle divergenze nel Consiglio nazionale che avrà luogo verosimilmente durante la sessione invernale.

Per un'attuazione pragmatica della revisione della legge sui prodotti del tabacco

La Commissione è stata consultata in merito al progetto di revisione dell’ordinanza sui prodotti del tabacco, che attua le modifiche legislative derivanti dall’adozione dell’iniziativa popolare «Giovani senza tabacco». Con 16 voti contro 9, la Commissione si è allineata alle tre raccomandazioni della sua omologa del Consiglio degli Stati (cfr. comunicato stampa della CSSS-S del 26 giugno 2026). Propone infatti di autorizzare la promozione di sigari e cigarillos presso tutte le persone maggiorenni, e non soltanto presso quelle già clienti dell’azienda (art. 20c cpv. 1) e di non esigere che essa avvenga in uno spazio separato quando si svolge in luoghi accessibili al pubblico (art. 20c cpv. 2). Raccomanda inoltre che il controllo dell’età online avvenga una sola volta al momento della creazione dell’account utente (art. 20g cpv. 2).

Al fine di rispettare la volontà del legislatore senza imporre oneri sproporzionati agli ambienti interessati, la Commissione ha inoltre formulato le seguenti raccomandazioni all’attenzione del Consiglio federale:

  • Articolo 14: con 12 voti contro 12, 1 astensione e il voto decisivo della presidente, rinunciare alla modifica concernente l’avvertenza relativa alle sostanze cancerogene.
  • Articolo 18 e allegato 1: con 12 voti contro 10 e 3 astensioni, rinunciare alle modifiche relative alla superficie delle avvertenze combinate.
  • Articolo 20a 1 lett. a n. 1: con 12 voti contro 10 e 3 astensioni, precisare che la pubblicità è autorizzata nelle pubblicazioni disponibili, e non vendute, prevalentemente in abbonamento.
  • Articolo 20d capoverso 3: con 16 voti contro 9, precisare che il controllo dell’età per mezzo di un documento di legittimazione è richiesto soltanto in caso di dubbio riguardo alla maggiore età della persona interessata.
  • Articolo 20f capoverso 1 lett. d: con 15 voti contro 9 e 1 astensione, prevedere che la prova della maggiore età online soddisfi almeno le esigenze del grado di riservatezza 2 invece del grado 3.
  • Articolo 20f capoverso 2: con 15 voti contro 9 e 1 astensione, stralciare il nuovo capoverso relativo all’inclusione di una procedura di autenticazione conforme alle evoluzioni tecnologiche.
  • Articolo 46a capoverso 2: con 12 voti contro 12, 1 astensione e il voto decisivo della presidente, stralciare il nuovo capoverso relativo alla riscossione di emolumenti.
  • Articolo 46b: con 12 voti contro 12, 1 astensione e il voto decisivo della presidente, stralciare il nuovo articolo relativo al calcolo degli emolumenti.
  • Articolo 46c: con 12 voti contro 10 e 3 astensioni, stralciare il nuovo articolo relativo agli esborsi.
  • Articolo 47 lettera c: con 12 voti contro 11 e 2 astensioni, modificare la nuova lettera in modo che l’allegato 3a sia adattato soltanto in caso di modifica significativa e verificata delle quantità medie di consumo.
  • Articolo 49 capoverso 2: con 12 voti contro 9 e 4 astensioni, rinunciare alla modifica della disposizione transitoria.
  • Allegati: precisare anche per i prodotti del tabacco a uso orale le quantità massime esenti da dazi doganali (con 12 voti contro 10 e 3 astensioni) e, precisare il dazio doganale applicabile al traffico turistico (con 12 voti contro 12, 1 astensione e il voto decisivo della presidente).

No all’assicurazione malattie obbligatoria per le persone detenute non domiciliate in Svizzera

Con 16 voti contro 0 e 9 astensioni, la Commissione non è entrata in materia sulla modifica della LAMal relativa all’assicurazione delle persone detenute (25.099) proposta dal Consiglio federale. Si allinea così alla decisione del Consiglio degli Stati, che già nella sessione estiva non era entrato in materia su questo progetto. Esso prevede l’estensione dell’obbligo assicurativo alle persone detenute non domiciliate in Svizzera. Inoltre, i Cantoni e gli assicuratori dovrebbero poter concordare forme assicurative specifiche per tutte le persone detenute. Attualmente sono i Cantoni a farsi carico delle spese di cura delle persone detenute non domiciliate in Svizzera. La Commissione respinge questo progetto, poiché non intende scostarsi dal principio dell’obbligo di domicilio in Svizzera previsto dalla LAMal. Ritiene inopportuno un trasferimento dei costi dai Cantoni all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Molte delle persone interessate beneficerebbero comunque della riduzione dei premi. Inoltre, per loro l’assistenza sanitaria dovrebbe essere garantita anche senza l’obbligo di assicurazione.

Il progetto sarà discusso nella sessione autunnale.

Ulteriori oggetti

Con 18 voti contro 6 la Commissione ha presentato la Mo. «Trasparenza e parità di trattamento nella procedura di conciliazione in relazione all’attribuzione di mandati per perizie mediche» (26.4057). Con una modifica di ordinanza si intende precisare la procedura di conciliazione, nonché migliorare la trasparenza e la parità di trattamento delle persone assicurate evitando ritardi nella procedura. La deliberazione del progetto in attuazione dell’Iv. Pa. Roduit. Attuare il rapporto di valutazione concernente le perizie mediche nell'AI (21.498), che è stato respinto dal Consiglio degli Stati, sarà ripresa dalla CSSS-N quando le Camere avranno deciso in merito alla mozione.

La Commissione mantiene l’Iv. Pa. CSSS-N. «Accrediti di vecchiaia LPP. Due aliquote invece di quattro» (26.400) e l’Iv. Pa. Processo di risparmio per la vecchiaia LPP dal 1° gennaio successivo al compimento del 19° anno di età (26.401) – rispettivamente con 12 voti contro 12, 1 astensione e il voto decisivo del presidente e con 13 voti contro 11 e 1 astensione – e propone alla propria Camera di dare loro seguito. A fine marzo la CSSS-S aveva rifiutato di dare seguito alle iniziative parlamentari e richiesto nel suo postulato 26.3521 una panoramica con i possibili miglioramenti nella previdenza professionale. La CSSS-N sottolinea la necessità ampiamente incontestata di intervenire e fa notare che, alla luce del sostegno mancante per riforme più ampie, occorre comunque agire con miglioramenti mirati nella LPP.

Con 16 voti contro 9 la Commissione propone di accogliere la Mo. Rieder «Le mance facoltative non fanno parte del salario» (25.4578), volta a esentare le mance dai contributi sociali e dalle imposte. La commissione sottolinea la natura volontaria delle mance e intende eliminare le disparità di trattamento legate alla modalità di pagamento.

Con 12 voti contro 10 e 3 astensioni, la Commissione propone di respingere la Mo. Poggia «Autorizzare l’importazione parallela di generici garantendo la protezione dei pazienti»(25.4501). Pur condividendo l’obiettivo di rafforzare il ricorso ai medicamenti generici e di contribuire al controllo dei costi della salute, ritiene che la mozione sollevi questioni troppo importanti, segnatamente in materia di responsabilità e di sicurezza dei pazienti.

La Commissione ha presentato all’unanimità la Mo. «Rafforzamento dei criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (EAE) per garantire prestazioni adeguate nell’approvvigionamento medico»(26.4059). L’obiettivo è quello di poter definire con maggiore precisione quando una prestazione è efficace, appropriata ed economica e, di conseguenza, coperta dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. In particolare, in futuro dovrà essere possibile richiedere linee guida cliniche, ad esempio qualora queste ultime risultino obsolete o non sufficientemente chiare.

La Commissione ha esaminato la revisione dell’ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, volta a definire le modalità di rimborso pro rata delle prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio per le persone che vivono in parte in una casa di cura o in un ospedale. Il Consiglio federale propone di fissare importi progressivi sulla base di tre scaglioni fissati a 60, 90 e 120 giorni trascorsi a domicilio. Con 15 voti contro 8 la Commissione raccomanda al Consiglio federale di introdurre due ulteriori scaglioni a 150 e 180 giorni.

La Commissione è stata inoltre informata sulle nuove prospettive finanziarie di AVS, AI, IPG e PC. Si dice preoccupata per il peggioramento delle previsioni finanziarie dell’AI e si occuperà di questa problematica nell’ambito delle riforme pendenti dell’AVS e dell’AI.

Presieduta dalla consigliera nazionale Regine Sauter (PLR, ZH), la Commissione si è riunita a Berna il 2 e il 3 luglio 2026. A parte della seduta era presente la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider.