La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ha deciso che la nuova prestazione transitoria per i disoccupati che hanno esaurito il diritto alle indennità non sarà accordata solo fino al momento del pensionamento anticipato. Su questo punto propone al Consiglio degli Stati di allinearsi alla posizione del Consiglio nazionale. Tuttavia, la prestazione transitoria verrà corrisposta soltanto a chi esaurisce il diritto all’indennità di disoccupazione dopo aver compiuto i 60 anni. Intende inoltre limitare l’importo di tale prestazione.

La Commissione ha esaminato le divergenze relative al progetto Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (19.051 s). Le sue proposte permetteranno a circa 3400 persone ogni anno di evitare il rischio di povertà in vecchiaia dopo una lunga vita lavorativa. I costi di questa soluzione ammontano a circa 150 milioni di franchi all’anno (dati del 2028).

La Commissione si allinea alle decisioni del Consiglio degli Stati in particolare nei seguenti punti:

  • hanno diritto alle prestazioni transitorie soltanto coloro che esauriscono il diritto all’indennità di disoccupazione al compimento dei 60 anni d’età o successivamente (art. 3 cpv. 1 lett. a; 8 voti contro 5);
  • le prestazioni transitorie sono limitate a 38 900 franchi all’anno per le persone sole e a 58 350 franchi per le coppie sposate (art. 5 cpv. 1; 8 voti contro 4 e 1 astensione);
  • di fatto non devono essere creati nuovi sussidi per i settori con prestazioni di pensionamento anticipato (art. 21 cpv. 4; 7 voti contro 0 e 6 astensioni).

Nei seguenti punti, in particolare, la Commissione propone invece di allinearsi alle decisioni del Consiglio nazionale:

  • i disoccupati a partire dai 60 anni che hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione hanno diritto alle prestazioni transitorie sino all’età ordinaria di pensionamento o sino al momento in cui possono percepire la rendita di vecchiaia anticipata, se è prevedibile che, al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, avranno diritto alle prestazioni complementari (PC) (art. 2 cpv. 1; 8 voti contro 0 e 5 astensioni);
  • il diritto a prestazioni transitorie è dato soltanto se la sostanza netta risulta inferiore alla metà della soglia patrimoniale definita ai fini delle PC e di conseguenza ammonta a meno di 50 000 franchi per le persone sole e di 100 000 franchi per le coppie sposate (art. 3 cpv. 1 lett. d; 6 voti contro 4 e 3 astensioni);
  • nel calcolare il precedente reddito soggetto all’AVS, che dà diritto a prestazioni transitorie, sono considerati gli accrediti per compiti educativi e assistenziali (art. 3 cpv. 1 lett. b; 9 voti contro 4);
  • chi percepisce le prestazioni transitorie, riceve il rimborso delle spese di malattia e invalidità (art. 14a e 14b; senza voti contrari).

Presieduta da Paul Rechsteiner (PS, SG), la Commissione si è riunita a Berna il 5 marzo 2020 alla presenza del consigliere federale Alain Berset.