La Commissione ha esaminato le divergenze relative al progetto Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (19.051 s). Le sue proposte permetteranno a circa 3400 persone ogni anno di evitare il rischio di povertà in vecchiaia dopo una lunga vita lavorativa. I costi di questa soluzione ammontano a circa 150 milioni di franchi all’anno (dati del 2028).
La Commissione si allinea alle decisioni del Consiglio degli Stati in particolare nei seguenti punti:
- hanno diritto alle prestazioni transitorie soltanto coloro che esauriscono il diritto all’indennità di disoccupazione al compimento dei 60 anni d’età o successivamente (art. 3 cpv. 1 lett. a; 8 voti contro 5);
- le prestazioni transitorie sono limitate a 38 900 franchi all’anno per le persone sole e a 58 350 franchi per le coppie sposate (art. 5 cpv. 1; 8 voti contro 4 e 1 astensione);
- di fatto non devono essere creati nuovi sussidi per i settori con prestazioni di pensionamento anticipato (art. 21 cpv. 4; 7 voti contro 0 e 6 astensioni).
Nei seguenti punti, in particolare, la Commissione propone invece di allinearsi alle decisioni del Consiglio nazionale:
- i disoccupati a partire dai 60 anni che hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione hanno diritto alle prestazioni transitorie sino all’età ordinaria di pensionamento o sino al momento in cui possono percepire la rendita di vecchiaia anticipata, se è prevedibile che, al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, avranno diritto alle prestazioni complementari (PC) (art. 2 cpv. 1; 8 voti contro 0 e 5 astensioni);
- il diritto a prestazioni transitorie è dato soltanto se la sostanza netta risulta inferiore alla metà della soglia patrimoniale definita ai fini delle PC e di conseguenza ammonta a meno di 50 000 franchi per le persone sole e di 100 000 franchi per le coppie sposate (art. 3 cpv. 1 lett. d; 6 voti contro 4 e 3 astensioni);
- nel calcolare il precedente reddito soggetto all’AVS, che dà diritto a prestazioni transitorie, sono considerati gli accrediti per compiti educativi e assistenziali (art. 3 cpv. 1 lett. b; 9 voti contro 4);
- chi percepisce le prestazioni transitorie, riceve il rimborso delle spese di malattia e invalidità (art. 14a e 14b; senza voti contrari).
Presieduta da Paul Rechsteiner (PS, SG), la Commissione si è riunita a Berna il 5 marzo 2020 alla presenza del consigliere federale Alain Berset.