Le misure di compensazione per le donne maggiormente colpite dall’innalzamento dell’età di pensionamento vanno limitate alle prime sei coorti. Inoltre, anche per le donne il pensionamento flessibile nell’AVS dovrebbe essere possibile solo a partire dai 63 anni anziché dai 62. La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) vuole modificare in questo senso il progetto AVS 21 del Consiglio federale. Propone inoltre di aumentare il tetto delle pensioni per coniugi dal 150 al 155 per cento della pensione massima

La Commissione ha quasi terminato la deliberazione di dettaglio della Stabilizzazione dell’AVS (AVS 21; 19.050). Dopo essersi pronunciata già in precedenza in favore dell’innalzamento a 65 anni dell’età di pensionamento delle donne, che sgraverebbe l’AVS di 1,4 miliardi di franchi nel 2030, ha ora presentato essenzialmente le seguenti proposte:

  • Misure di compensazione per le donne: La Commissione ha discusso oltre due dozzine di varianti di misure di compensazione a favore della generazione di transizione delle donne, particolarmente colpita dall’aumento dell’età di pensionamento. Alla fine, con 6 voti contro 4 e 3 astensioni, ha adottato il modello del Consiglio federale, che si concentra sulla riscossione anticipata della rendita e sulla formula delle rendite, riducendo però il numero di coorti beneficiarie da nove a sei. Diminuisce in tal modo i costi delle misure di compensazione da 700 a 440 milioni di franchi nel 2030. All’esame del Consiglio degli Stati sono state sottoposte sei proposte di minoranza: due minoranze propongono una formulazione più generosa del modello del Consiglio federale (con costi pari a 1,38 risp. 2,65 miliardi di franchi), tre minoranze un supplemento alla pensione per le donne della generazione di transizione, che a seconda della data di pensionamento dapprima aumenterebbe, poi rimarrebbe stabile e infine tornerebbe a diminuire («modelli trapezoidali» con costi rispettivamente di 430, 700 e 2600 milioni di franchi); un’altra minoranza combina un ritiro anticipato della pensione facilitato con un supplemento di pensione (costi di 600 milioni di franchi). 
  • Flessibilizzazione della riscossione della rendita: con 9 voti contro 4 la Commissione propone che la rendita AVS possa essere riscossa al più presto a partire dai 63 anni, ossia un anno più tardi di quanto proposto dal Consiglio federale. A coloro che hanno guadagnato meno di 56 880 franchi all’anno la rendita riscossa anticipatamente sarà ridotta del 40 per cento in meno rispetto a quanto sarebbe attuarialmente appropriato. La Commissione ha inoltre stabilito all’unanimità che il Consiglio federale opererà un adeguamento generale delle aliquote di riduzione per la riscossione anticipata e delle aliquote d’aumento per il rinvio della rendita ai valori attuariali corretti al più presto il 1° gennaio 2027.
  • Tetto massimo per i coniugi: il tetto per le rendite dei coniugi va innalzato dal 150 al 155 per cento della rendita massima; in questo modo, secondo la Commissione (6 voti contro 3 e 4 astensioni), sarà possibile ovviare parzialmente a un’ingiustizia. I relativi costi ammontano a 650 milioni di franchi.

Nel corso della sua prossima seduta la Commissione si esprimerà sul finanziamento della riforma AVS 21, in modo che l’oggetto possa essere trattato durante la sessione primaverile.

Legge federale sui prodotti del tabacco: discusse la maggior parte delle divergenze

Dopo la trattazione della legge federale sui prodotti del tabacco (15.075) da parte del Consiglio nazionale durante la sessione invernale 2020, la CSSS-S ha esaminato le divergenze che ne sono scaturite. La Commissione propone in larga misura alla propria Camera di mantenere le proprie decisioni. Ciò vale in particolare per quanto concerne le restrizioni della pubblicità (art. 18): la maggioranza della Commissione reputa che la soluzione adottata dal Consiglio degli Stati sia coerente e propone pertanto di attenervisi (con 8 voti contro 5, risp. 8 voti contro 4 in relazione alle singole disposizioni). Sempre a maggioranza, la Commissione ha approvato quanto deciso dal Consiglio nazionale in relazione agli altri luoghi a cui andrebbe esteso il divieto di pubblicità per i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (art. 18 cpv. 1bis lett. c–g). Una minoranza propone di allinearsi a quanto deciso dal Consiglio nazionale per l’intero articolo 18, rinunciando tuttavia a quanto aggiunto al capoverso 1bis. La Commissione è d’accordo con l’eccezione prevista per la promozione di sigari e cigarillos (art. 18a) e con l’inasprimento del divieto di sponsorizzazione previsto all’articolo 18b (manifestazioni destinate a un pubblico minorenne). Contrariamente al Consiglio nazionale, la CSSS-S intende tuttavia concedere anche in futuro ai Cantoni la facoltà di prevedere regole più severe di quanto disciplinato dalla Confederazione (art. 20, con 11 voti contro 1). Nella legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo, infine, la Commissione propone alla propria Camera di stralciare i capoversi aggiunti dal Consiglio nazionale.

In relazione agli articoli 6 e 7, concernenti gli ingredienti vietati nei prodotti del tabacco, la Commissione ha incaricato l’Amministrazione di fornire ulteriori chiarimenti quanto alle normative in vigore negli Stati confinanti e alle conseguenze degli adeguamenti decisi dal Consiglio nazionale. Infine, la Commissione ha deciso di rinviare la decisione concernente un collegamento del disegno di legge sui prodotti del tabacco con l’iniziativa popolare «Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla pubblicità per il tabacco (Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco)» (20.068). Proseguirà l’esame del disegno di legge presumibilmente nel corso del secondo trimestre.

Il Consiglio degli Stati deve decidere sulle liste degli assicurati morosi

La Commissione ha preso atto dei risultati della consultazione relativa al progetto preliminare elaborato sulla base dell’iniziativa del Cantone di Turgovia 16.312 Complemento all’articolo 64a della legge federale sull’assicurazione malattie concernente l’esecuzione dell’obbligo di pagare i premi da parte degli assicurati (v. rapporto sui risultati della consultazione). Ha adottato all’unanimità il progetto, sul quale deve esprimersi ora il Consiglio federale e che il Consiglio degli Stati tratterà nella sessione estiva. La Commissione mantiene i seguenti punti della versione del progetto inviata in consultazione:

  • i giovani adulti non devono rispondere per i premi non pagati quando erano minorenni;
  • il numero delle procedure di esecuzione dev’essere limitato. Sulla scorta dei pareri espressi durante la consultazione la Commissione riduce tuttavia il limite da quattro a due all’anno;
  • gli assicurati morosi devono essere affiliati a un modello di assicurazione con scelta limitata del fornitore di prestazioni;
  • se lo desiderano, i Cantoni devono poter riprendere e gestire gli attestati di carenza beni, versando agli assicuratori il 90 per cento dei crediti in arretrato.

A differenza di quanto proposto originariamente e sulla scorta di considerazioni federalistiche, la Commissione intende, con 8 voti contro 5, continuare a consentire ai Cantoni di tenere liste degli assicurati che non pagano i premi; una minoranza propone invece di abolirle. Dopo la consultazione è apparso chiaro che toccherà al plenum del Consiglio degli Stati decidere su questo punto controverso. La Commissione è tuttavia unanime sul fatto che i minorenni non debbano figurare sulle liste degli assicurati morosi e propone pertanto, senza controproposta, di accogliere la mozione 19.4290 n Mo. Consiglio nazionale (Barrile). Prestazioni mediche per tutti i bambini!

Diritti degli assicurati garantiti nei progetti pilota

Nella prima fase di appianamento delle divergenze sul Pacchetto 1a delle misure di contenimento dei costi nell’assicurazione contro le malattie (19.046; oggetto 2) la Commissione è favorevole di massima all’introduzione di tariffe forfetarie per le cure ambulatoriali, basate su una struttura tariffale uniforme unica, stabilita a livello nazionale (art. 43 cpv. 5); non concorda però con il Consiglio nazionale sulla sua attuazione. La Commissione si allinea alla decisione del Consiglio nazionale per quanto concerne le disposizioni che garantiscono i diritti degli assicurati nell’ambito dei progetti pilota. È invece contraria a un’elencazione esaustiva dei settori nei quali i progetti pilota possono derogare alla legge (art. 59b).
Senza voti contrari la Commissione propone di respingere la mozione 18.3777 n Mo. Consiglio nazionale (Hess Lorenz). LAMal. Deduzione per mancanza di trasparenza per i fornitori di prestazioni che non inviano ai pazienti una copia delle fatture, poiché la richiesta in essa contenuta è già adempiuta nel Pacchetto 1a.

Nella votazione sul complesso la Commissione ha accolto, con 10 voti e 1 astensione, la modifica della legge sugli stupefacenti relativa ai medicamenti a base di canapa (n 20.060), allineandosi alla decisione del Consiglio nazionale: in futuro i medici potranno prescrivere medicamenti a base di canapa, mentre attualmente nella maggior parte dei casi è necessaria un’autorizzazione eccezionale.

Presieduta da Paul Rechsteiner (PSS, SG), la Commissione si è riunita a Berna dal 27 al 29 gennaio 2021. A parte della seduta era presente il consigliere federale Alain Berset.