Normalmente le persone che ricoprono una posizione analoga a quella di un datore di lavoro oppure che collaborano nell'impresa del coniuge o del partner registrato non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto. Questa tipologia di lavoratori è presente soltanto nelle società di capitale (es. soci di una società a garanzia limitata [Sagl] o di una società anonima [SA]). Il legislatore le ha escluse perché hanno facoltà di decidere l'importo del loro compenso e il momento in cui realizzare il rischio assicurato. Il Tribunale federale lo ha confermato a più riprese.
Vista la situazione straordinaria, il Consiglio federale ha tuttavia deciso di estendere a titolo provvisorio il diritto all'indennità per lavoro ridotto alle persone di cui sopra in deroga all'articolo 31 capoverso 3 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI, RS 837.0). Per limitare i rischi di abusi, in caso di perdita totale del lavoro è stato definito un importo netto massimo di 3320 franchi (4150 franchi lordi), limitato nel tempo. Questa indennità serve a coprire il minimo vitale per una persona.
Le persone che in una società di capitali ricoprono una posizione analoga a quella di un datore di lavoro dispongono spesso di altre fonti di reddito, sotto forma di dividendi fruttati dalla propria quota di capitale, e di solito beneficiano di un accesso agevolato ad altre fonti di liquidità (fideiussioni, crediti aziendali, ecc.). I lavoratori indipendenti, inoltre, rispondono illimitatamente con il loro patrimonio privato.
La regolamentazione per le persone che ricoprono una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non è necessariamente meno favorevole rispetto a quella dei lavoratori indipendenti. Pur essendo vero che l'importo forfetario è inferiore all'importo massimo di 5880 franchi, il contributo forfetario a cui queste persone hanno diritto è garantito e viene versato tempestivamente nell'ambito di una procedura semplificata.
L'indennizzo nell'ambito della perdita di guadagno legata al coronavirus dipende dal reddito annuo conseguito l'anno prima e corrisponde all'80 per cento di tale importo. Si raggiunge il guadagno assicurato massimo con un reddito annuo di almeno 88 200 franchi.
L'importo forfetario netto di 3320 franchi vale esclusivamente per i lavoratori che ricoprono una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e non in generale per tutti i quadri. I dipendenti di un'azienda con un ruolo di dirigenti, ma che non denotano una posizione analoga a quella del datore di lavoro, non percepiscono un forfait bensì un'indennità per lavoro ridotto, in base al loro guadagno assicurato. Se si aumentasse a 5880 franchi netti al mese l'indennità per lavoro ridotto per coloro che ricoprono una posizione analoga a quella del datore di lavoro, i costi aggiuntivi per l'assicurazione contro la disoccupazione ammonterebbero a circa 190 milioni di franchi al mese.
Nel frattempo le casse di disoccupazione hanno raggiunto il limite di guardia per erogare rapidamente i versamenti e non sono in grado di ricontrollare tutte le prestazioni versate né di correggere il contributo forfetario.