La Commissione chiede al Consiglio federale di mettere a punto, nel quadro del programma di legislatura 2003-2007, una strategia per l'applicazione della parità tra donna e uomo. Essa propone di dar seguito a un'iniziativa parlamentare destinata a promuovere la rappresentanza delle donne in seno ai consigli d'amministrazione delle società di cui la Confederazione è azionista.  

La Commissione ha preso atto del 1° e del 2° rapporto della Svizzera sull'attuazione della Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, del piano d'azione della Svizzera in questo campo, come pure del rapporto del Consiglio federale del mese di novembre 2002 sull'attuazione del piano d'azione "Parità tra donna e uomo" da parte delle autorità federali. Malgrado le numerose misure puntuali in corso di realizzazione, la Commissione constata che la parità tra donna e uomo non è ancora realizzata, soprattutto nella vita professionale. Essa rileva la mancanza di una strategia globale. Con 11 voti contro 1 e 4 astensioni, la Commissione ha adottato un postulato che chiede al Consiglio federale di mettere a punto, nel quadro del programma di legislatura 2003-2007, una strategia per l'applicazione della parità tra donna e uomo.

In tale contesto, la Commissione ha pure proceduto all'esame preliminare delle iniziative parlamentari dei consiglieri nazionali Barbara Hearing (03.440 Iv.pa. Aumentare la percentuale di donne nei consigli d'amministrazione delle imprese di cui lo Stato è azionista) e Franziska Teuscher (03.412 Iv.pa. Più donne nelle direzioni delle società anonime). La commissione ha deciso con 12 voti contro 7 e 1 astensione di dar seguito all'iniziativa che mira a introdurre una quota del 30 per cento di rappresentanza femminile nei consigli d'amministrazione delle società nelle quali la Confederazione è azionista (03.440). Secondo la Commissione, la Confederazione deve farsi carico della parità dei sessi e dare l'esempio. Una minoranza propugna per contro la parità senza quote restrittive. Per quanto concerne l'iniziativa che vuole introdurre una quota del 40 per cento di rappresentanza delle donne nella direzione e nel consiglio d'amministrazione delle società anonime quotate in borsa (03.412), la Commissione ha deciso, con 11 voti contro 8 e 1 astensione, di non darvi seguito soprattutto perché essa pone esigenze troppo elevate che potrebbero rivelarsi controproducenti. Una minoranza sostiene che la parità debba essere promossa e resa vincolante soprattutto nel settore privato.

La Commissione ha esaminato il parere del Consiglio federale del 3 settembre scorso a proposito del suo progetto relativo al disciplinamento delle sterilizzazioni (99.451 Iv. pa. Sterilizzazioni forzate. Risarcimento delle vittime). Malgrado l'opposizione del Consiglio federale, la Commissione ha deciso di mantenere il progetto di legge sul risarcimento delle vittime di sterilizzazioni e di castrazioni coatte. Le ricerche storiche più recenti hanno dimostrato che sterilizzazioni abusive sono state effettuate in passato nel corso di decenni contro la volontà delle persone interessate. Esse hanno pure rivelato esiti personali tragici. Dando seguito all'iniziativa parlamentare alla base di questo progetto, il Consiglio nazionale ha chiaramente indicato di volersi confrontare con queste ingiustizie del passato. Tuttavia, la Commissione è disposta a definire la nozione di sterilizzazione abusiva in senso più restrittivo e a rivedere le modalità di risarcimento. Essa riprenderà i lavori in occasione della sua prossima seduta. Nel quadro del progetto di legge sul disciplinamento della sterilizzazione per il futuro, la maggioranza della Commissione ha avallato il parere del Consiglio federale e propone di fissare a 18 anni il limite d'età generale a partire dal quale una sterilizzazione può essere effettuata, e di fissare questo limite a 16 anni per le persone incapaci di discernimento in maniera duratura. Una minoranza vuole mantenere il limite a 16 anni per tutti, ritenendo che la protezione deve essere uguale per tutti. Infine, la Commissione si oppone a un attenuamento delle condizioni richieste per la sterilizzazione delle persone incapaci di discernimento in maniera duratura. Essa sostiene in particolare che l'intervento deve essere praticato esclusivamente nell'interesse della persona interessata e che quest'ultima non deve aver manifestato alcuna opposizione.

Nel quadro di un'iniziativa parlamentare (00.421; Time-sharing in materia immobiliare. Protezione dei consumatori), la Commissione ha adottato all'unanimità un avamprogetto che mira a rafforzare la protezione dei consumatori in materia di utilizzo d'immobili a tempo parziale. Essa propone di introdurre nel diritto svizzero le disposizioni essenziali della direttiva dell'Unione europea del 26 ottobre 1994 concernenti la protezione degli acquirenti per certi aspetti dei contratti relativi all'acquisto di un diritto di utilizzazione a tempo parziale di beni immobiliari [ZEB1]. L'avamprogetto stabilisce quali informazioni devono essere date al consumatore prima della conclusione del contratto. Esso precisa la forma e il contenuto del contratto, come pure le conseguenze derivanti dal non rispetto delle esigenze materiali del contratto. Prevede un diritto di revoca, il divieto dei pagamenti anticipati e l'annullamento di contratti di credito vincolati. La Commissione ha deciso di incaricare il Consiglio federale di porre questo avamprogetto in consultazione.

La Commissione propone con 8 voti contro 7 e 3 astensioni di non dare seguito a un'iniziativa parlamentare (03.424 Iv.pa. Abate Fabio. Atti sessuali con bambini. Allungamento della pena prevista dall'articolo 187 CP) che chiede un allungamento da cinque a dieci anni della pena di reclusione massima in caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187 cpv. 1CP). La Commissione conferma così la sua decisione del mese di agosto di quest'anno (cfr. il comunicato stampa del 26 agosto 2003) con la quale costatava che il diritto vigente prevedeva un sistema equilibrato in seno al quale l'articolo 187 CP era riferito ai casi di gravità limitata, mentre i casi gravi erano coperti dall'articolo 189 (coazione sessuale), 190 (violenza carnale) e 191 CP (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere).

Dopo aver preso atto del rapporto di un gruppo di lavoro interdipartimentale sulla tratta degli essere umani in Svizzera, elaborato quale risposta a un postulato (00.3055. Tratta delle donne. Programma di protezione per le vittime), la Commissione ha ammesso che occorre proteggere le vittime e i testimoni della tratta di essere umani. Con 9 voti contro 8, ha approvato una mozione che incarica il Consiglio federale di modificare l'ordinanza che limita il numero di stranieri al fine di rilasciare permessi di soggiorno a stranieri vittime o testimoni della tratta di essere umani, il cui soggiorno in Svizzera è necessario nel contesto di una procedura giudiziaria o che si trovano in una situazione personale di estrema gravità. Con 10 voti contro 6, essa ha adottato un'altra mozione che incarica il Consiglio federale di prevedere, nel progetto di procedura penale federale, misure destinate a proteggere le vittime e i testimoni analoghe a quelle previste nella revisione attuale della procedura penale militare (03.008). Una minoranza della Commissione si oppone alle due mozioni. Essa teme in particolare che tali permessi di soggiorno generino abusi.

Infine, la Commissione ha approvato all'unanimità la ratifica del 2° Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (03.025; messaggio del Consiglio federale del 26 marzo 2003)

La Commissione si è riunita a Berna il 3 e 4 novembre 2003 sotto la presidenza della consigliera nazionale Anita Thanei (S/ZH) e, parzialmente, in presenza della consigliera federale Ruth Metzler.

Berna, 05.11.2003    Servizi del Parlamento