In occasione della sua seduta del 22 e 23 aprile, la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSES N) ha proseguito il dibattito sui dettagli della revisione della legge sulle scuole universitarie professionali (03.076). Riguardo a due problemi centrali - condizioni d'ammissione allo studio nelle scuole universitarie professionali e disciplinamento dell'accreditamento delle scuole universitarie professionali nonché dei loro cicli di studio - la commissione del Consiglio nazionale ha deciso in contrasto con la posizione assunta dal Consiglio degli Stati.
Per quanto concerne l'ammissione alle scuole universitarie professionali è necessario che l'articolo 5 chiarisca in quale misura la maturità liceale come pure la maturità professionale debbano garantire un accesso senza esami ai diversi tipi di scuole universitarie professionali senza comprometterne la diversità. Permane incontestato l'obbligo di una pratica di un anno accanto alla maturità liceale. Appare tuttavia controversa come in passato la collocazione temporale della pratica prima o durante il periodo di studio presso la scuola universitaria professionale. In contrasto con il disegno del Consiglio federale, il Consiglio degli Stati era favorevole alla possibilità di compiere la pratica durante lo studio. Questa posizione non ha però raccolto la maggioranza dei consensi in seno alla CSES N: con 14 voti contro 9 la Commissione si è allineata al Consiglio federale, favorevole a uno svolgimento della pratica prima dello studio. La Commissione teme che altrimenti le scuole universitarie professionali potrebbero divenire un bacino di contenimento delle università. Sarebbe necessario mantenere le differenze strutturali esistenti fra scuole universitarie professionali e università assicurando i punti forti della formazione professionale svizzera e del sistema dualistico di formazione.
La Commissione ha respinto all'unanimità la proposta del Consiglio degli Stati volta a limitare nell'articolo 16 capoverso 2 l'autonomia delle scuole universitarie professionali in merito all'ammissione al master secondo l'articolo 5 capoverso 4. Secondo la Commissione tali decisioni autonome devono rimanere chiaramente distinte dai provvedimenti per il controllo politico secondo l'articolo 16. Affinché sia evidenziata la possibilità di conciliare lo studio presso le scuole universitarie professionali con la professione e la famiglia, la Commissione ha inoltre deciso all'unanimità di menzionare esplicitamente nell'articolo 6 capoverso 1 la possibilità dello studio a tempo parziale.
In merito all'accreditamento il Consiglio degli Stati aveva aderito al disciplinamento del Consiglio federale che offre al Dipartimento federale dell'economia la possibilità di delegare a terzi l'esame delle richieste di accreditamento e l'accreditamento medesimo (articolo 17). La Commissione del Consiglio nazionale riconosce che, nel caso in cui fosse messo a concorso e sottoposto al confronto internazionale, l'accreditamento diverrebbe compito di organi esteri riconosciuti. Ciononostante è necessario che lo sviluppo delle scuole universitarie professionali permanga sotto il controllo della Confederazione. La Commissione si è espressa unanimemente in favore di un modello secondo cui l'accreditamento sia compito esclusivo del Dipartimento dell'economia. Per contro, l'esame delle richieste di accreditamento può essere assunto da terzi. In tal modo si intende assicurare il controllo da parte della Confederazione in merito alle specificità del sistema dualistico di formazione in Svizzera. L'accreditamento da parte dello Stato conferisce inoltre rinomanza internazionale ai diplomi e la possibilità di applicare procedure d'esame internazionali assicura la mobilità sul piano internazionale. La legge dovrebbe inoltre prevedere esplicitamente la possibilità di accreditamenti supplementari facoltativi. (Il dibattito sui dettagli proseguirà a fine giugno.)
La Commissione ha inoltre sottoposto a un esame preliminare l'iniziativa Wirz-von Planta (rappresentata dalla consigliera nazionale Brunschwig Graf) Contributi federali secondo i principi dell'accordo intercantonale sulle Università per gli studenti stranieri alle scuole universitarie professionali cantonali (03.347 n). L'iniziativa esige l'aumento dei contributi federali alle scuole universitarie professionali cantonali per gli studenti stranieri secondo i principi dell'accordo intercantonale sulle università. La Commissione condivide in parte il parere dell'autrice dell'iniziativa: gli studenti stranieri rappresentano un elemento prezioso del sistema di formazione svizzero e il loro finanziamento dev'essere disciplinato in modo corretto e uniforme. In ogni caso ritiene irrealistico un adeguamento della legge sulle scuole universitarie professionali alle esigenze dell'iniziativa parlamentare. Incarica tuttavia il Consiglio federale con una mozione di creare, nel quadro della revisione della legge sulle scuole universitarie professionali pianificata per il periodo di finanziamento 2008-2011, le basi per un finanziamento federale degli studenti stranieri nelle università e nelle scuole universitarie professionali cantonali. La Commissione propone unanimemente al Consiglio di non dare seguito all'iniziativa e adotta la mozione con 13 voti contro 5.
Nell'ambito di un colloquio con rappresentanti del Consiglio e della Direzione del PFZ, la Commissione è stata infine informata sulle misure che permettono di garantire la varietà di opinioni all'interno di tali organi, emersa e discussa a Lindau segnatamente in relazione con le immissioni sperimentali nell'ambiente di frumento geneticamente modificato. La Commissione si è riunita il 22/23 aprile 2004 a Berna sotto la presidenza del Consigliere nazionale Theo Pfister (UDC/SG) e in parte con la presenza del Consigliere federale Joseph Deiss.
Berna,
26.04.2004 Servizi del Parlamento