Dopo un intervallo di un anno, la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati ha ripreso i dibattiti sulla revisione della legge sulla protezione degli animali (02.092) alla luce dell'atteso messaggio del Consiglio federale concernente l'iniziativa popolare 'Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)' (04.039), presentato in giugno.

L'iniziativa popolare „Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)" (04.039) mira a integrare nella Costituzione una serie di principi fondamentali come pure l'obbligo di istituire un difensore degli interessi degli animali. Durante l'audizione, i rappresentanti del comitato d'iniziativa hanno sottolineato, in particolare, che i fondamenti non devono essere intesi come norme giuridiche da applicare bensì, per l'appunto, come principi. I promotori dell'iniziativa sostengono che non c'è alcuna violazione del diritto internazionale vincolante. Laddove appaiono incompatibilità con disposizioni nell'ambito del GATT e dell'OMC, il Consiglio federale deve avviare trattative con gli Stati parte sui principi della protezione degli animali. Dal canto suo, la Commissione ha lamentato la scelta arbitraria dei principi fondamentali, che non consente di coprire integralmente la protezione degli animali. In particolare, l'obbligo di importare solo animali e prodotti animali che adempiono i principi della legislazione svizzera sulla protezione degli animali sarebbe in contraddizione con trattati internazionali e difficilmente praticabile dal punto di vista dell'esecuzione. Le esigenze attuabili e tali da suscitare consenso devono essere considerate nell'ambito della revisione della legge sulla protezione degli animali (02.092).

La Commissione aveva deciso all'unanimità l'entrata in materia sulla legge sulla protezione degli animali (02.092) già nel giugno 2003. Durante le deliberazioni è stata esplicitamente ribadita la difficoltà di trovare una formulazione incisiva per le esigenze riconosciute. Per esempio, i membri della Commissione erano d'accordo sul fatto che, nei trasporti, i patimenti degli animali devono essere ridotti al minimo. Questa finalità tuttavia non può essere raggiunta solo fissando la durata e la distanza massima dei trasporti, poiché in questo modo non si garantisce un migliore trattamento degli animali. Secondo l'amministrazione, le disposizioni dell'ordinanza forniscono già oggi una protezione degli animali adeguata alle condizioni delle diverse specie e ai tipi di trasporto. È inoltre ricordato che la legge sulla protezione degli animali non può mantenere nel nostro Paese la concentrazione su pochi macelli, dettata da ragioni economiche. Infine un rigoroso divieto di transito comporterebbe contromisure da parte degli altri Stati. La Commissione riesaminerà ancora una volta l'articolo in questione (art.13).

La castrazione dei porcellini, spesso criticata, serve a prevenire uno sgradevole odore sessuale nelle carni. Tenuto conto della quantità di carne di maiale consumata, la castrazione è effettuata di sovente dagli agricoltori stessi, senza anestesia, perché oggi l'anestesia deve essere praticata dai veterinari. Si stanno attualmente sviluppando metodi di anestesia che potrebbero eventualmente essere eseguiti da agricoltori appositamente formati. La Commissione ha deciso, con 7 voti contro 3, che gli interventi dolorosi possono essere eseguiti solo da „persone esperte" e sotto anestesia. Il Consiglio federale può stabilire le deroghe. Una minoranza vuole limitare esplicitamente la competenza ai veterinari, mentre una seconda minoranza intende seguire il Consiglio federale (art. 14).

Oltre a queste discussioni di punti critici esemplari della protezione degli animali, la Commissione si è pronunciata, con 8 voti contro 2 e un'astensione, per una formulazione breve e chiara dello scopo di tutelare la dignità e il benessere degli animali (art. 1). Riguardo al campo d'applicazione, la Commissione ha mantenuto il principio di disciplinare, per il momento, la protezione degli animali vertebrati, perché con una normativa applicabile a tutti gli animali ci si dovrebbe aspettare una valanga di disposizioni d'eccezione. Come previsto, il Consiglio federale avrà competenza di emanare prescrizioni relative agli invertebrati. In proposito, la Commissione intende vincolare il Consiglio federale alle conoscenze scientifiche sulla sensitività degli invertebrati mediante un complemento dell'articolo 2 capoverso 1. Per giunta, nell'articolo 4 capoverso 3, la formula potestativa deve essere sostituita da un mandato vincolante al legislatore. In questo modo si deve inculcare il rispetto della dignità degli animali nonché precisare quando tale dignità è lesa.

Le misure della protezione degli animali comportano anche oneri finanziari, segnatamente nel settore agricolo. Il rendimento non è un criterio di rilevanza diretta per la protezione degli animali, ma quest'ultima tocca anche i detentori di animali. Con 8 voti contro 2, la Commissione ha deciso che la sopportabilità economica deve essere presa in considerazione come criterio di proporzionalità nel prescrivere i requisiti minimi della detenzione di animali da reddito ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2.

Per quando concerne la sperimentazione, la necessità degli esperimenti che causano agli animali gravi travagli (grado 3) è contestata dalle cerchie della protezione degli animali. L'amministrazione ha fatto osservare che la legge sulla protezione degli animali in vigore ha prodotto una diminuzione generalizzata del numero di animali utilizzati per la sperimentazione. Circa i requisiti degli esperimenti su animali di cui all'articolo 17, la Commissione sottolinea con un capoverso supplementare - accettato con 8 voti contro 0 e un'astensione - che un esperimento è inammissibile allorché causa all'animale sofferenze sproporzionate rispetto alle conoscenze che si spera di conseguire. È inoltre stato accettato all'unanimità un complemento al capoverso 2 dell'articolo 18, secondo il quale gli esperimenti sugli animali possono essere eseguiti solo allorché non sono disponibili metodi alternativi adeguati.

Dalle discussioni sulla legislazione per la protezione degli animali in seno alla Commissione, appare chiaramente che in Svizzera la protezione degli animali soffre di mancanza di trasparenza. L'esecuzione non concretizza ovunque nella stessa misura il livello di protezione degli animali prescritto e non di rado le disposizioni precise si trovano solo nell'Ordinanza. Anche se l'amministrazione adeguasse le disposizioni di esecuzione alle nuove conoscenze scientifiche, e si preoccupasse quindi della presa in considerazione dei bisogni degli animali, presso la popolazione rimarrebbero vive soprattutto le immagini impressionanti di animali maltrattati.

Le deliberazioni proseguiranno il 9/10 settembre

Al termine della sessione. la Commissione doveva pronunciarsi sulla mozione del Consiglio nazionale Tutela delle fonti audiovisive (03.3441). La mozione chiede al Consiglio federale di elaborare, in tutti i settori di competenza interessati, le basi giuridiche volte a tutelare, rendere accessibili e trasmettere le fonti audiovisive. Già nella sua risposta del 5 dicembre 2003, il Consiglio federale dichiarava pertinente l'esigenza della mozione. Desiderava però trattarla nell'ambito della concretizzazione dell'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale mediante la legge sulla promozione della cultura. Tuttavia, temendo ritardi nell'elaborazione di tale legge e conseguenti difficoltà per la protezione del patrimonio audiovisivo, la Commissione ha seguito il Consiglio nazionale e ha raccomandato al proprio Consiglio, con 6 voti contro 2, di accettare la mozione.

La Commissione si è riunita a Berna il 16 e 17 agosto 2004, sotto la presidenza della consigliera nazionale Christiane Langenberger (FDP/VD). Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss, ha parzialmente assistito alle deliberazioni.

Berna, 18.08.2004    Servizi del Parlamento