Dopo aver conquistato le sale cinematografiche con il film ,Mais im Bundeshuus', il tema dell'ingegneria genetica" ritorna sulla scena politica con l'iniziativa popolare 'per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche' (04.054). Già nell'ambito dell'elaborazione della legge sull'ingegneria genetica (LIG), come pure nei negoziati sulla politica agricola 2007, numerose voci si erano levate - particolarmente in seno al Consiglio nazionale - per reclamare un divieto temporaneo della coltivazione a fini commerciali di vegetali geneticamente modificati. Dopo che l'importante questione della responsabilità è stata disciplinata nella LIG, il baricentro del dibattito si è spostato in misura crescente dai rischi biologici ad argomenti di politica agricola.
In occasione della loro audizione i rappresentanti del comitato d'iniziativa hanno sostenuto che la LIG non è sufficiente a proteggere l'agricoltura tradizionale dalla contaminazione involontaria mediante prodotti geneticamente modificati. La contaminazione può per esempio prodursi tramite disseminazione del polline, residui vegetali nel suolo ma anche tramite l'impiego comune di macchine agricole e mezzi di trasporto. La coesistenza "separata" dell'agricoltura tradizionale con quella basata sull'ingegneria genetica, così come stabilito nella LIG, non è realizzabile senza specifiche misure precauzionali. Finché queste ultime non sono assicurate si dovrebbe pertanto rinunciare alla coltivazione di vegetali geneticamente modificati e all'apertura di un nuovo mercato agricolo. Infine, secondo gli autori dell'iniziativa, la maggioranza dei consumatori è contraria agli alimenti geneticamente modificati.
La Commissione riconosce in linea di massima che devono essere presi provvedimenti per garantire la coesistenza dei due tipi di agricoltura. La sua maggioranza rifiuta tuttavia l'istituzione di una moratoria. A tal proposito alcuni sottolineano che l'articolo 7 della LIG vigente (protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati e della libera scelta) prevede già una base sufficiente per prendere le necessarie misure di coesistenza. Il dibattito di fondo sull'ingegneria genetica è già stato svolto nell'ambito della LIG e ha condotto all'adozione di norme chiare e affidabili. Il sistema di autorizzazione progressiva per la ricerca, la vendita o lo sfruttamento commerciale, così come previsto nella LIG, dovrebbe essere proseguito in considerazione dell'applicazione dell'ingegneria genetica in ambito agricolo. Un divieto, anche se temporaneo, potrebbe avere ripercussioni negative sia sulla certezza del diritto che sulla ricerca biotecnologica. I rischi di contaminazione menzionati non rappresentano un pericolo biologico vero e proprio per l'ambiente; anzi accentuerebbero i problemi di un'agricoltura possibilmente intatta se confrontata con eventuali contaminazioni. Il divieto delle piante geneticamente modificate è dunque motivato unicamente da argomentazioni di politica agricola, cosa che l'OMC considererebbe alla stregua di un ostacolo tecnico al commercio. Inoltre la maggioranza della Commissione non vede come una semplice moratoria di cinque anni potrebbe cambiare le cose. Una procedura di autorizzazione richiederebbe un certo tempo e per il momento non è stata depositata nessuna richiesta di sfruttamento commerciale. La menzione degli animali geneticamente modificati nell'iniziativa (lett. b) può inoltre dare l'impressione che questi ultimi sono autorizzati in Svizzera, mentre l'articolo 9 LIG li vieta espressamente. Infine il titolo dell'iniziativa, che parla di alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche, è fuorviante: non tutti gli alimenti provengono infatti dall'agricoltura svizzera e l'accettazione dell'iniziativa non impedirebbe in linea di massima l'impiego di mangimi geneticamente modificati per la produzione di latte e di carne (cosa rara nella prassi attuale).
Alla luce delle disposizioni vigenti della LIG, la maggioranza della Commissione ritiene che l'iniziativa sia inutile. Con cinque voti contro uno la Commissione ha respinto l'iniziativa popolare, conformemente alla proposta del Consiglio federale. L'eventualità di affiancare un controprogetto all'iniziativa è stata respinta con cinque voti contro due e un'astensione.
In seguito la Commissione ha esaminato le divergenze concernenti la legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP; 03.076). Da un lato la revisione è volta a estendere il campo d'applicazione della legge ai settori della sanità, del lavoro sociale e delle arti (SSA) e, dall'altro, a iscrivere nella legge gli obblighi previsti nella Dichiarazione di Bologna. Nella riforma si intende tenere in considerazione la volontà di evitare i pericoli derivanti dalla coesistenza di istituzioni equivalenti ma a vocazione differente, quali le scuole universitarie professionali e le università. Uno dei punti problematici concerne l'ammissione nelle scuole universitarie professionali dei titolari di una maturità professionale disciplinata nell'articolo 5 capoverso 1. Come il Consiglio nazionale, la Commissione intende mantenere distinti i profili delle scuole universitarie professionali e delle università. Nel corso della discussione è chiaramente emerso che non tutti i settori di studio consentono di svolgere uno stage di un anno prima dell'inizio degli studi. È stato inoltre rammentato che taluni deputati avevano sottolineato la rarità dei posti di stage per i titolari di una maturità professionale e il fatto che questi ultimi sarebbero difficilmente "utilizzabili" dai datori di lavoro. Infine l'esigenza di un'esperienza lavorativa di almeno un anno prima dell'inizio degli studi è ritenuta troppo poco flessibile. È stato invece riconosciuto che le scuole universitarie professionali dovrebbero mantenere il loro profilo, rimanendo orientate verso il mondo del lavoro. La Commissione ha adottato con nove voti contro due una proposta di compromesso che, pur riprendendo la versione del Consiglio nazionale e del Consiglio federale, consente al dipartimento di prevedere eccezioni. La Commissione ha accettato le proposte del Consiglio nazionale per quanto concerne gli articoli 4 capoversi 2 e 3, 6 capoverso 1, 16 capoverso 2, 22a e 24 nonché le modifiche del diritto vigente. Riguardo a tutte le altre decisioni, in particolare quella concernente l'accreditamento (art. 17a), essa ha mantenuto a larga maggioranza le decisioni del Consiglio degli Stati.
La Commissione si è riunita a Berna il 28 ottobre 2004 sotto la presidenza dalla consigliera agli Stati Christiane Langenberger (PLR/VD).
Berna,
28.10.2004 Servizi del Parlamento