La revisione della legge federale sulla protezione degli animali (02.092 s) è volta a salvaguardare il livello di qualità raggiunto nel nostro Paese in materia di protezione degli animali, in particolare per quanto concerne la detenzione degli animali da reddito. In pratica, i consumatori non erano sinora informati del fatto che in Svizzera i prodotti agricoli di origine animale sono in ampia misura fabbricati conformemente alle norme sulla protezione degli animali. Per questo motivo, il Parlamento ha cercato a più riprese di introdurre un'etichettatura adeguata (cfr. Mo. 01.3399 e Iv. Pa. 02.439). In virtù dell'articolo 18 della legge sull'agricoltura, il Consiglio federale può già oggi prescrivere l'etichettatura dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera, purché siano rispettati gli impegni internazionali. Sinora il Governo non è tuttavia riuscito a soddisfare le richieste formulate dagli agricoltori e dai consumatori in materia di etichettatura. Teme infatti che simili etichette possano essere considerate ostacoli tecnici al commercio e violino quindi gli accordi internazionali. La Commissione si è pertanto chiesta se in futuro i consumatori non debbano essere informati in merito al rispetto delle norme sulla protezione degli animali mediante una dichiarazione specifica; tale dichiarazione potrebbe inoltre contribuire a rafforzare la protezione degli animali sul mercato. La Commissione si è pronunciata, con 15 voti contro 1 e 4 astensioni, a favore dell'introduzione di una dichiarazione obbligatoria. Ha deciso di proporre l'adozione di una prescrizione che obblighi il Consiglio federale a disciplinare l'etichettatura degli alimenti di origine animale secondo la loro provenienza, i metodi di produzione e il tipo di allevamento degli animali. Non ha tuttavia ancora stabilito in quale legge iscrivere tale disposizione.
Contrariamente al Consiglio federale, la Commissione ha anche esaminato in che misura i criteri economici debbano entrare in linea di conto nella legislazione concernente la protezione degli animali; ha segnatamente discusso in merito alla sopportabilità economica dei requisiti minimi e alla protezione degli investimenti per gli edifici destinati alla detenzione degli animali da reddito. Tale protezione è disciplinata nel vigente articolo 33a della legge federale sulla protezione degli animali, adottato dal Parlamento nel 2003, nell'ambito delle deliberazioni sulla Politica agricola 2007. A tale data il Consiglio federale aveva già licenziato il disegno e il messaggio concernenti la revisione della legge federale sulla protezione degli animali e non si è quindi potuto tener conto della decisione del Parlamento. La Commissione ha approvato all'unanimità la proposta di recepire il vigente articolo 33a LPDA (Protezione degli investimenti) nella versione riveduta della legge. Ha per contro deciso - sempre all'unanimità - di non tener conto dell'impatto economico dei requisiti minimi stabiliti in materia di detenzione degli animali, contrariamente a quanto previsto dal Consiglio degli Stati, che aveva iscritto questo principio nell'articolo 6 capoverso 2. I membri della Commissione ritengono che la disposizione vigente sia più precisa della formulazione generica scelta dal Consiglio degli Stati.
La Commissione ha esaminato il disegno di revisione fino all'articolo 11. Continuerà i suoi lavori durante la seduta del 17 e del 18 febbraio, nella quale esaminerà anche l'iniziativa popolare federale "Sì alla protezione degli animali!" (04.039 s). Qualora la Commissione dovesse ultimare l'esame dei due progetti in tale seduta, questi ultimi potrebbero essere sottoposti al Consiglio nazionale nella sessione primaverile.
La Commissione ha dedicato l'inizio della sua seduta all'esame preliminare dell'Iv. Pa. Gutzwiller. Scolarizzazione all'età di sei anni (04.428). Il promotore dell'iniziativa chiede che si stabilisca un limite massimo vincolante a livello nazionale per l'inizio della scolarità obbligatoria, al fine di sostenere gli sforzi già profusi a tal proposito dalla CDPE e dai Cantoni; questa richiesta è stata accolta favorevolmente in seno alla CSEC. La Commissione ha discusso non soltanto in merito alla necessità di legiferare bensì anche sui diversi modi in cui sarebbe possibile attuare l'iniziativa. Ritiene per esempio che non debba essere elaborato un atto normativo distinto e che l'iniziativa vada concretizzata nell'ambito dell'articolo quadro sull'istruzione (97.419). Dal canto suo, la CDPE ha spiegato che si sta già sperimentando l'introduzione di un "ciclo elementare" (2 anni di scuola materna e 2 anni di 1a/2a classe ripartiti su un periodo oscillante tra i 3 e i 5 anni) che implicherebbe comunque la "scolarizzazione" dei bambini sin dall'età della scuola materna. Anche in tale ambito si è accolto favorevolmente il fatto che questo obiettivo sia realizzato nel quadro dell'articolo costituzionale sull'istruzione. Da più parti è stato sottolineato che la scuola elementare non deve essere opposta alla scuola materna e che i due livelli non devono essere completamente separati l'uno dall'altro. Il nuovo sistema scolastico proposto è giudicato adeguato alle esigenze future e alle realtà sociali del nostro Paese.
La Commissione ha deciso, con 13 voti contro 1 e 4 astensioni, di dar seguito all'iniziativa Gutzwiller. In una fase ulteriore tale iniziativa sarà sottoposta all'approvazione della CSEC del Consiglio degli Stati.
La Commissione ha infine approvato le due iniziative depositate rispettivamente dal Cantone di Soletta e dal Cantone di Berna (03.302s e 04.304s) e volte - come l'iniziativa del Cantone di Basilea Campagna già trattata dalle Camere (02.302n) - ad armonizzare i sistemi educativi cantonali. Anche gli obiettivi perseguiti da queste due iniziative dovrebbero essere presi in considerazione dalla Sottocommissione che proseguirà l'esame dell'articolo quadro sull'istruzione nelle prossime settimane.
La Commissione si è riunita a Berna il 27 e il 28 gennaio 2005 sotto la presidenza del consigliere nazionale Theophil Pfister (UDC/SG).
Berna, 31.01.2005 Servizi del Parlamento