1. Imposizione delle partecipazioni dei collaboratori
La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) si è occupata della legge federale sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori (04.074), dopo che il disegno era stato accettato dal Consiglio degli Stati nell'ultima sessione.
Detta legge ha principalmente lo scopo di ripristinare la certezza del diritto in materia d'imposizione dei vantaggi valutabili in denaro risultanti dalle partecipazioni dei collaboratori. In questi ultimi anni la distribuzione di opzioni dei collaboratori sotto forma di salario è fortemente aumentata; è pertanto necessario fondare l'imposizione su basi legali chiare. Adottando l'articolo 17 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), il legislatore intendeva creare una base legale che consentisse di imporre tali vantaggi valutabili in denaro.
Considerato che la maggior parte delle azioni e delle opzioni dei collaboratori è soggetta a un divieto di disporre temporaneo, tale base legale è insufficiente nella prassi. Per quanto concerne le azioni dei collaboratori si pone la questione di sapere se il reddito è realizzato al momento della loro acquisizione o soltanto alla scadenza del divieto di disporre. Per le opzioni è necessario chiarire se si deve imporre il reddito al momento dell'attribuzione, al momento dell'acquisizione irrevocabile del diritto di opzione o al momento dell'esercizio delle opzioni. Il presente disegno di legge intende fornire una risposta chiara disciplinando il momento dell'imposizione di questi vari tipi di partecipazioni dei collaboratori.
La CET-N ha deciso l'entrata in materia con 16 voti favorevoli e 9 astensioni. Essa ha respinto con 16 voti contro 9 una proposta di rinvio al Consiglio federale che chiedeva la presentazione di un disegno maggiormente rispettoso dell'equità fiscale. La maggioranza ha infatti ritenuto che il progetto presentato fosse giustificato per il mantenimento dell'attrattiva della Svizzera. La CET-N ha pure respinto con 14 voti contro 11 un'altra proposta di rinvio che chiedeva di valutare le conseguenze del progetto sul gettito fiscale e sui contributi alle assicurazioni sociali. La maggioranza ha infatti ritenuto di essere in possesso di elementi sufficienti per discutere il progetto. La Commissione non ha potuto terminare la deliberazione di dettaglio, che sarà continuata nella prossima seduta della stessa.
2. Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni
La Commissione si è occupata delle divergenze con il Consiglio degli Stati sulla legge federale concernente l'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (04.065). La deliberazione della Commissione non ha consentito di eliminare le divergenze esistenti con il Consiglio degli Stati. Tali divergenze concernono soprattutto la differenziazione tra rischi e debitori pubblici e privati, che la Commissione auspica mantenere. La CET-N ha inoltre confermato la sua volontà di garantire che siano assicurate una rappresentanza adeguata dei partner sociali nel consiglio di amministrazione nonché una rappresentanza equilibrata di entrambe i sessi nei vari organi. Nel plenum una minoranza si opporrà a tale misura. Un'altra proposta minoritaria, che sarà presentata nel Consiglio nazionale, chiede che i membri del consiglio di amministrazione siano scelti anche in funzione delle loro conoscenze nell'ambito della politica dello sviluppo.
3. Promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera
Con il programma «Location: Switzerland» la Confederazione fornisce il suo contributo alla promozione della piazza economica. Tramite attività informative e campagne promozionali si attira l'attenzione sulla qualità della piazza economica del nostro Paese. «Location: Switzerland» ha lo scopo di impedire che vi sia dispersione nel modo di presentarsi all'estero, svolgendo pertanto un ruolo sussidiario rispetto agli sforzi di promozione dei Cantoni e delle regioni economiche.
Il programma, così come il suo finanziamento, sono limitati fino al 2006. Per questo il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la legge federale sul promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera (04.077). Esso propone inoltre un massimale di spesa di 9,8 milioni di franchi per un periodo di due anni (2006-2007), una parte del quale non avrà incidenza sul budget poiché 2 milioni di franchi saranno inseriti nel budget dell'Ufficio federale dell'agricoltura e 3 milioni di franchi saranno compensati da tasse versate da terzi. Il programma «Location: Switzerland» disponeva finora di 3,6 milioni di franchi all'anno. L'aumento del budget deve consentire di proseguire i lavori realizzati fino ad oggi, di abbordare i nuovi mercati del futuro, di istituire una gestione informatica dei progetti e un controllo della qualità nonché di intensificare l'osservazione dei mercati. In occasione dell'ultima sessione il Consiglio degli Stati ha approvato il disegno di legge e il disegno di decreto di finanziamento.
Durante i dibattiti in seno alla Commissione è stata respinta una proposta di non entrata in materia con 7 voti contro 13 e 2 astensioni. Secondo la minoranza i Cantoni e le regioni si occupano già a sufficienza della promozione della Svizzera quale luogo per l'insediamento di imprese estere; l'intervento federale è pertanto superfluo. La maggioranza ritiene invece che il programma «Location: Switzerland» ha lo scopo di coordinare gli sforzi profusi dai Cantoni, rafforzandone gli effetti. Le spese occasionate dal programma sono ampiamente compensate quando le imprese estere si insediano in Svizzera.
Modificando solo alcuni aspetti minori, la Commissione ha infine approvato il disegno di legge con 15 voti contro 1 e 4 astensioni e il disegno di decreto con 17 voti contro 2 e 5 astensioni.
4. Promozione delle esportazioni
Nel 2003 il Parlamento aveva limitato il finanziamento delle attività dell'OSEC agli anni 2004-2005 auspicando che venissero presentati una valutazione e un rapporto sugli scenari di sviluppo alternativi. Il nuovo messaggio del Consiglio federale(05.026) presenta da un lato i rapporti richiesti e, d'altro lato, la seconda parte del finanziamento (34 milioni di franchi per gli anni 2006 e 2007).
Approvando la seconda parte del finanziamento, la Commissione ha preso conoscenza con soddisfazione degli sforzi già profusi e di quelli previsti dall'OSEC, che miglioreranno segnatamente l'utilità delle prestazioni fornite ai clienti nonché la coordinazione con gli altri attori attivi in materia di promozione delle esportazioni (p. es. camere di commercio). Poiché attende un corapporto su questo dossier da parte dellaCommissione della politica estera, a Commissioneha rinviato la votazione sul complesso alla sua prossima seduta (22-23 agosto 2005).
5. Regolamentazione dei prezzi dei libri
La Commissione si è occupata dell'iniziativa parlamentare Maitre "Regolamentazione dei prezzi dei libri" (04.430). L'iniziativa parlamentare chiede che siano create rapidamente le basi giuridiche necessarie per la regolamentazione dei prezzi dei libri. In seguito alle decisioni concordanti delle CET delle due Camere, la Commissione è stata incaricata di elaborare un progetto di legge. È stata pertanto istituita una sottocommissione presieduta dal consigliere nazionale De Buman (PPD, FR).
La Commissione si è riunita il 21 giugno a Berna sotto la presidenza del consigliere nazionale Charles Favre (PLR/VD) e in parte in presenza dei consiglieri federali Deiss e Merz.
Berna, 22.06.2005 Servizi del Parlamento