La Commissione ha adottato, con 18 voti favorevoli e 3 astensioni, un progetto di modifica del Codice civile (CC) nell'ambito dell'iniziativa parlamentare della consigliera nazionale Vermot-Mangold volta a garantire la protezione delle vittime della violenza domestica (00.419 Iv. Pa.Protezione contro la violenza nella famiglia e nella coppia). Tenendo in considerazione i risultati della procedura di consultazione, il nuovo progetto prevede di completare le disposizioni relative alla protezione della personalità (art. 28 e segg. CC) mediante misure generali contro la violenza, le minacce o le molestie nonché mediante misure specifiche nell'ambito della violenza domestica. Tale progetto ha lo scopo di proteggere le vittime delle violenze domestiche, ma anche le vittime di altre forme di violenza quali l'inseguimento e le molestie ossessive di una persona ("stalking"). Le misure che possono essere pronunciate dal giudice sono segnatamente il divieto per l'autore di entrare in un determinato perimetro intorno all'alloggio della vittima, il divieto di frequentare determinati luoghi o il divieto di avere contatti con la vittima. Se la vittima e l'autore delle violenze vivono nello stesso alloggio, il giudice può far espellere quest'ultimo per una durata determinata.
Il progetto prevede inoltre l'obbligo per i Cantoni di designare un servizio che abbia il potere di espellere immediatamente una persona da un alloggio comune in caso di crisi. Una minoranza ha proposto che alla vittima straniera il cui statuto legale dipende dal congiunto sia accordato un permesso di dimora, almeno durante il periodo dell'allontanamento del congiunto.
I Cantoni dovranno controllare che siano istituiti centri di consultazione ai quali le vittime e gli autori d'atti di violenza, di minacce o di molestie possano rivolgersi. Infine una minoranza ha proposto che i Cantoni prevedano una procedura semplice, rapida e gratuita.
Con 17 voti contro 3 e 3 astensioni, la Commissione propone di mantenere la decisione del Consiglio nazionale del 1° marzo 2005 nell'ambito della revisione della legge sulle borse (04.069. Legge sulle borse e il commercio di valori mobiliari. Assistenza amministrativa internazionale). Per facilitare tale assistenza è previsto l'adeguamento della disposizione legale interessata alle pertinenti direttive internazionali. La Commissione ritiene che lo snellimento previsto consentirà di garantire il buon funzionamento dell'assistenza amministrativa nell'interesse della piazza economica svizzera. Essa ritiene che le garanzie siano sufficienti per escludere i rischi d'abuso e che in Svizzera sia garantita una sufficiente protezione giurisdizionale delle persone interessate. La Commissione mantiene pertanto le divergenze rispetto alla decisione del Consiglio degli Stati del 31 maggio 2005.
La Commissione ha inoltre esaminato le divergenze nell'ambito del progetto del diritto della società a garanzia limitata (Sagl) e del diritto della revisione (messaggio del 19 dicembre 2001 [01.082] e messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 23 giugno 2004 [ad 01.082]). Per quanto concerne la durata della funzione dell'organo di revisione, la maggioranza ha proposto con 12 voti contro 11 di mantenere la versione del Consiglio nazionale che prevede una durata massima di 5 anni per tutte le società soggette alla revisione ordinaria. Una minoranza ha proposto di portare tale durata a 7 anni (art. 730a CO).
In materia di revisione delle associazioni, la maggioranza ha sostenuto con 11 voti contro 10 la soluzione meno vincolante del Consiglio degli Stati. Quest'ultima revoca il diritto del 10 per cento dei membri dell'associazione di esigere la revisione ordinaria. Inoltre, se un membro dell'associazione responsabile individualmente o tenuto a effettuare versamenti supplementari lo esige, l'associazione deve sottoporre la propria contabilità a una revisione limitata e non a una ordinaria. Una minoranza ha proposto invece di consentire al 10 per cento dei membri dell'associazione di esigere una revisione limitata (art. 69b CC).
La Commissione ha proposto all'unanimità di respingere la diminuzione voluta dal Consiglio degli Stati concernente gli anni di pratica professionale necessari per gli esperti in revisione. Secondo la Commissione abbassare a tre il numero di anni di esperienza professionale richiesti rischia di mettere in pericolo l'attuazione di tutto il progetto, uno dei cui obiettivi principali è la qualità del lavoro di revisione (art. 4 cpv. 2 lett. b e c della legge sulla sorveglianza della revisione [LSR]).
La Commissione ha inoltre proposto di adottare le nuove proposte del Consiglio federale volte ad organizzare in modo più flessibile l'autorità di vigilanza, in particolare proponendo che i rapporti di lavoro siano disciplinati dal diritto privato.
Per quanto concerne le altre divergenze, in particolare sulla revisione del diritto della Sagl, la Commissione ha proposto di aderire alle decisioni del Consiglio degli Stati.
La Commissione ha inoltre deciso il seguito dei lavori in merito a diverse iniziative parlamentari. Essa ha approvato senza opposizione la decisione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 27 giugno 2005 di dare seguito all'iniziativa parlamentare volta a modificare la legge sulla esecuzione e sul fallimento in modo che le esecuzioni sospese non siano pubblicate (04.467 Iv. Pa. Studer Jean. Assenza di pubblicità per le esecuzioni sospese). Come la commissione omologa del Consiglio degli Stati, la Commissione ritiene che il diritto vigente non sia soddisfacente e che sia necessario riesaminarlo. La Commissione del Consiglio degli Stati potrà così intraprendere i lavori necessari.
Per 9 voti contro 6, la Commissione propone di togliere dal ruolo l'iniziativa volta a colmare le lacune legislative al fine di combattere il contrabbando e il crimine economico organizzato (00.447. Proposta di modifiche legislative volte a lottare più efficacemente contro il contrabbando e il crimine economico organizzato [Pedrina Fabio]). La maggioranza della Commissione ritiene che gli obiettivi dell'iniziativa siano già stati raggiunti con l'associazione della Svizzera all'Accordo di Schengen, con l'Accordo bilaterale con l'Unione europea sulla lotta contro la frode e con il progetto sull'attuazione delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio di capitali (GAFI) in sospeso a livello di Consiglio federale; l'iniziativa può pertanto essere tolta di ruolo. Una minoranza propone di non togliere di ruolo l'iniziativa prima di aver esaminato in modo più approfondito in quale misura tutte le lacune della legislazione attuale sono state colmate.
Infine, con 10 voti contro 9 e 3 astensioni, la Commissione ha proposto anche di togliere di ruolo un'iniziativa parlamentare (97.407 Iv. Pa. Licenziamenti collettivi. Difesa degli interessi dei lavoratori [Gross Jost]) volta ad ampliare le misure di protezione dei lavoratori previste nell'articolo 333 CO. La Commissione ha constatato che una parte importante dell'iniziativa era già stata attuata nell'ambito della legge sulle fusioni. Poiché i lavori intrapresi in altri settori interessati dall'iniziativa (fallimento, concordato) non hanno permesso di trovare soluzioni accettabili nel senso della stessa, la Commissione propone di mantenere lo status quo.
La Commissione si è riunita a Berna il 18 e il 19 agosto 2005, sotto la presidenza del consigliere nazionale Luzi Stamm (UDC/AG) e parzialmente in presenza dei consiglieri federali Christoph Blocher e Hans-Rudolf Merz.
Berna, 19.08.2005 Servizi del Parlamento