La Commissione è entrata in materia senza opposizione sul disegno di Codice di diritto processuale penale svizzero (05.092 Procedura penale. Unificazione; disegno 1). Il nostro ordinamento processuale è tuttora caratterizzato dalla coesistenza di 26 codici di procedura penale cantonali e di una legge federale sulla procedura penale. Il progetto mira a dotare la Confederazione e i Cantoni di una procedura penale unificata. L'unificazione proposta richiede l'adozione di un modello di perseguimento penale unitario. Il modello «pubblico ministero» proposto dal Consiglio federale comporterà cambiamenti considerevoli per la Confederazione e i Cantoni che prevedono l'istituto del giudice istruttore.
Prima di entrare in materia, la Commissione ha sentito rappresentanti dei Cantoni. Ha preso atto delle esperienze positive fatte nei Cantoni in cui è stato introdotto il modello «pubblico ministero» (in particolare nel Cantone di San Gallo). Durante le discussioni i membri della Commissione hanno unanimemente riconosciuto la necessità di unificare il diritto processuale penale svizzero. Hanno inoltre deciso di sostenere il modello di perseguimento penale proposto, che comporta la soppressione dell'istituto del giudice istruttore. Questo modello, adottato anche dalla maggioranza dei Paesi che ci circondano, consente di accrescere l'efficacia del perseguimento, segnatamente in casi complessi quali quelli di criminalità economica. Garantisce inoltre una chiara ripartizione delle responsabilità e accorda ai Cantoni un'ampia libertà in materia di organizzazione. In occasione della deliberazione di dettaglio, la Commissione vigilerà affinché il sistema proposto sia efficace e permetta di accelerare i procedimenti e di concluderli entro termini ragionevoli.
In vista dell'entrata in vigore della riforma giudiziaria, prevista per il 1° gennaio 2007, la Commissione ha adottato all'unanimità un disegno di legge che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale (06.023). Si tratta di armonizzare la durata della carica dei giudici del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni e di disciplinare a livello di legge le competenze dei Tribunali della Confederazione in materia d'infrastruttura, nonché di precisare le norme concernenti le disposizioni di esecuzione dei Cantoni tenendo conto della concomitante introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero e del Codice di diritto processuale civile svizzero.
La Commissione ha inoltre adottato - pure all'unanimità - una modifica dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (ordinanza sui giudici; 06.016). Tale modifica mira a fare dell'età il criterio più importante ai fini della determinazione dello stipendio iniziale dei giudici del Tribunale penale federale e del futuro Tribunale amministrativo federale. Inoltre, l'aumento annuo dello stipendio è stato ridotto dal 3 all'1,2 per cento allo scopo di garantire un sistema salariale coerente. Infine, la normativa concernente gli assegni di presidenza e gli assegni di funzione versati ai membri della Commissione amministrativa è stata completata in modo da tener conto della nuova struttura organizzativa dei Tribunali della Confederazione.
La Commissione ha deciso all'unanimità di dar seguito a un'iniziativa parlamentare presentata dal consigliere agli Stati Helen Leumann-Würsch (05.418. Iv. Pa. Legge sui brevetti. Disciplinamento concernente la professione di notaio di brevetti e istituzione di un tribunale federale dei brevetti). L'iniziativa chiede che si disciplini la professione di agente di brevetti e si crei un tribunale federale di primo grado specializzato nelle controversie in materia di diritto dei brevetti. La Commissione ha preso atto del fatto che nell'Amministrazione sono in corso lavori concernenti i due punti sopraccitati.
La Commissione ha inoltre deciso, con 7 voti contro 2, di dar seguito a un'iniziativa parlamentare presentata dal consigliere agli Stati Christoffel Brändli (05.415. Iv. Pa. Legge sulle case da gioco. Condizioni quadro). L'iniziativa chiede che si modifichi la legge sulle case da gioco in modo da consentire al Consiglio federale di ridurre fino al 20 per cento l'aliquota della tassa sulle case da gioco non soltanto durante i primi quattro anni di esercizio delle stesse bensì ogniqualvolta le circostanze lo giustifichino. La Commissione ha deciso di dar seguito all'iniziativa al fine di poter esaminare in modo approfondito la situazione attuale delle case da gioco e proporre, se del caso, modifiche legislative adeguate.
La Commissione è infine entrata in materia senza opposizione sul disegno di attuazione dell'iniziativa popolare concernente l'internamento a vita di criminali estremamente pericolosi (05.081; art. 123a Cost.), accettata da Popolo e Cantoni nel febbraio 2004. Le discussioni approfondite della Commissione hanno messo in evidenza le difficoltà poste dalla concretizzazione dell'iniziativa popolare. In occasione della prossima seduta, la Commissione esaminerà in dettaglio le proposte del Consiglio federale di introdurre nel Codice penale una disciplina dell'internamento a vita.
La Commissione si è riunita il 24 e il 25 aprile 2006 sotto la presidenza del consigliere agli Stati Franz Wicki (PPD/LU) e parzialmente in presenza del consigliere federale Christoph Blocher.
Berna, 25.04.2006 Servizi del Parlamento