Procedono speditamente i lavori della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati concernenti il nuovo Codice di procedura penale. La Commissione prevede di ultimare i lavori relativi a questo voluminoso progetto entro la sessione invernale del 2006.

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha focalizzato la propria attenzione sul disegno di Codice di procedura penale (05.092; disegno 1), aderendo sostanzialmente alle proposte del Consiglio federale. L'istituto dell'avvocato della prima ora, la procedura del decreto d'accusa e la procedura abbreviata saranno nuovamente esaminati in modo approfondito nel corso della prossima seduta.

Nell'apportare modifiche al disegno, la Commissione ha cercato di individuare soluzioni che accrescessero l'efficienza del procedimento, ad esempio per quanto riguarda le udienze dinanzi al tribunale. La maggioranza della Commissione propone ad esempio di rinunciare a che le deposizioni dell'imputato o del denunciante siano verbalizzate in una lingua diversa da quella in cui si svolge il procedimento (art. 76), poiché ritiene che l'obbligo di far capo a un traduttore o interprete quando una persona non padroneggia la lingua del procedimento (art. 66) tuteli nella debita misura i diritti delle parti, e più in particolare quelli della difesa. Una minoranza reputa nondimeno che, per quanto possibile, le deposizioni essenziali debbano essere messe a verbale nella lingua in cui si è espresso l'interrogato.

La Commissione rinuncia a talune disposizioni troppo dettagliate, come ad esempio quella sull'immobilizzazione (art. 211). Secondo la maggioranza della Commissione, in casi come questo è sufficiente che la polizia si attenga al principio di proporzionalità ed è opportuno che la legge non disciplini in modo troppo circostanziato la sua attività. Una minoranza della Commissione è nondimeno favorevole al mantenimento della disposizione, al fine di garantire una prassi uniforme nei Cantoni.

Per quanto riguarda il diritto degli avvocati di non deporre, la maggioranza della Commissione si allinea a quanto previsto dal Consiglio federale, proponendo dunque che gli avvocati siano tenuti a deporre in particolare quando il cliente li abbia liberati dal segreto (art. 168). Una minoranza propende invece per una norma che non obblighi l'avvocato a divulgare i fatti confidatigli.

La Commissione ritiene inoltre sia opportuno dare seguito a un procedimento penale anche qualora il querelante rinunci successivamente a costituirsi accusatore privato (art. 118 cpv. 3), in quanto reputa che in molti casi (ad es. il taccheggio in un grande magazzino) il procedimento penale deve poter seguire il proprio corso anche se il querelante rinuncia a prendervi parte.

La Commissione propone infine di prevedere la possibilità di impugnare ogni decisione che disponga la carcerazione preventiva o di sicurezza. Secondo il disegno del Consiglio federale, tale possibilità è data unicamente se la carcerazione è durata almeno tre mesi (art. 221).

La Commissione ha deciso all'unanimità di entrare in materia sul disegno concernente la modifica della legge sul diritto d'autore e l'approvazione di due trattati dell'Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale (WCT e WPPT) (06.031 s Diritto d'autore. Convenzione). Tale disegno si propone di adeguare i diritti d'autore e i diritti affini alle tecnologie digitali e di trasporre nel diritto svizzero le norme di protezione previste dai trattati. La Commissione ha deciso di procedere a una serie di indagini conoscitive prima di chinarsi sui singoli articoli del disegno.

Sempre all'unanimità, la Commissione propone di adottare il disegno di modifica della legge federale sul diritto internazionale privato che il Consiglio nazionale ha approvato nel corso della sessione di giugno 2006 (02.415 Iv. Pa. Modifica dell'articolo 186 della legge federale sul diritto internazionale privato [Claude Frey]). Il disegno in questione prevede che un tribunale arbitrale possa decidere sulla propria competenza anche quando un'azione concernente lo stesso oggetto è già pendente tra le stesse parti dinanzi a un altro tribunale (statale o arbitrale).

La Commissione ha infine approvato senza voti contrari la modifica della legge federale sulla procedura penale (06.034) concernente l'indennizzo delle spese straordinarie sostenute da organi cantonali nelle attività di polizia giudiziaria della Confederazione.

Presieduta dal consigliere agli Stati Franz Wicki (LU/PPD), la Commissione si è riunita a Berna il 21, 22 e 23 agosto 2006. A talune sedute ha presenziato anche il consigliere federale Christoph Blocher.

Berna, 24.08.2006    Servizi del Parlamento