La Commissione propone al proprio Consiglio di raccomandare al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa popolare «Per l’imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile» e di adottare il controprogetto che prevede di far decorrere il termine di prescrizione per questi reati dal giorno in cui la vittima compie 18 anni. La Commissione ha anche esaminato alcune iniziative parlamentari riguardanti la protezione dei bambini.

La Commissione ha esaminato l’iniziativa popolare depositata dall’associazione «Marche Blanche» ( 07.063 Per l’imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile. Iniziativa popolare) che chiede di rendere imprescrittibili l’azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi. Secondo il diritto vigente, il termine di prescrizione per reati gravi contro l’integrità sessuale di fanciulli minori di 16 anni è di 15 anni, ma l’azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto 25 anni (art. 97 cpv. 2 CP).

Con 16 voti contro 3 e 4 astensioni, la Commissione propone di respingere l’iniziativa popolare. Come il Consiglio federale, è del parere che l’imprescrittibilità sia una misura sproporzionata, in quanto va ben al di là di quanto è necessario per evitare che una vittima non abbia più la possibilità di sporgere denuncia quando è finalmente in grado di farlo. La Commissione ritiene che l’iniziativa utilizzi nozioni giuridicamente problematiche. Introducendo la nozione di «reati di pornografia» verrebbe considerato reato imprescrittibile anche il semplice possesso di pornografia, ciò che appare sproporzionato. Anche la nozione di «fanciulli impuberi» comporterebbe una disparità di trattamento tra le vittime dato che, a seconda del sesso e dell’individuo,la pubertà inizia ad età alquanto diverse. Sarebbe d’altronde assai difficile stabilire, a diversi anni di distanza, se al momento dei fatti la vittima era ancora impubere. La Commissione condivide il parere del Consiglio federale secondo cui l’imprescrittibilità può avere effetti perversi. Con il passare del tempo diventa sempre più arduo, se non impossibile, accertare i fatti con precisione. La scomparsa di eventuali testimoni (irreperibili o defunti), così come delle prove e dei ricordi, abbinata all’applicazione del principio «in dubio pro reo», comporterebbe sovente l’assoluzione dell’imputato, con il rischio di provocare nella vittima un nuovo trauma.

La Commissione ritiene tuttavia che alle vittime debba essere offerto un periodo di riflessione più lungo per sporgere denuncia. Con 16 voti contro 5 e 2 astensioni, ha perciò deciso di accogliere il controprogetto del Consiglio federale, che prevede di modificare il Codice penale e il Codice penale militare in modo che alle vittime di gravi reati contro l’integrità sessuale o di reati molto gravi contro la vita e l’integrità fisica sia concesso un periodo di riflessione più lungo per decidere se sporgere denuncia: il termine di prescrizione di 15 anni per i summenzionati reati decorrerebbe in tal modo soltanto a partire dal momento in cui la vittima raggiunge la maggiore età, soluzione che permetterebbe alla vittima di sporgere denuncia fino al compimento dei 33 anni. Questa norma si applica unicamente se l’autore del reato è maggiorenne. La maggioranza della Commissione ritiene che si tratti di una soluzione ragionevole, in sintonia d’altronde con le legislazioni di quasi tutti i Paesi europei. Per una minoranza della Commissione il termine previsto nel controprogetto non è sufficientemente lungo; essa propone di far decorrere il termine di prescrizione dal giorno in cui la vittima ha, o avrebbe, compiuto 25 anni. La Commissione ha respinto questa proposta con 15 voti contro 7.
Una minoranza della Commissione ritiene che il controprogetto non sia una soluzione soddisfacente e propone pertanto di raccomandare l’accettazione dell’iniziativa popolare.

La Commissione propone senza opposizioni di togliere di ruolo un’iniziativa parlamentare ( 03.424 Iv.pa. Abate Fabio. Atti sessuali con fanciulli. Inasprimento della pena prevista dall’articolo 187 CP), alla quale il Consiglio nazionale aveva dato seguito nel settembre 2004. L’iniziativa chiede l’innalzamento da cinque a dieci anni di reclusione della pena massima in caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 CP). La Commissione reputa che le nuove disposizioni sull’internamento a vita per criminali estremamente pericolosi, adottate dall’Assemblea federale nel dicembre 2007, nonché il summenzionato controprogetto indiretto all’iniziativa popolare dell’associazione «Marche Blanche» proteggano meglio i fanciulli dagli atti sessuali commessi nei loro confronti. Sottolinea inoltre che il diritto vigente prevede un sistema equilibrato, in cui l'articolo 187 CP contempla i casi di gravità limitata; questa disposizione non presuppone che il colpevole eserciti una coazione sulla vittima ed è applicabile anche nel caso di una relazione amorosa consensuale fra due adolescenti. I casi gravi sono contemplati negli articoli 189 (coazione sessuale), 190 (violenza carnale) e 191 CP (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere), per i quali sono previste pene fino a un massimo di 10 anni.

La Commissione ha pure deciso di non dare seguito a tre iniziative parlamentari ( 04.469 Iv.pa. Simoneschi-Cortesi. Obbligo di presentare l'estratto del casellario giudiziario per le persone che lavorano con bambini; 04.473 Iv.pa. Darbellay. Autori di reati di pedofilia. Divieto di esercitare professioni a contatto con bambini; 04.441 Iv.pa. Freysinger. Condanna per pedofilia. Nessuna radiazione dal casellario giudiziario). La decisione è stata presa con 13 voti contro 8 per l’iniziativa della consigliera nazionale Simoneschi-Cortesi, 11 voti contro 10 per quella del consigliere nazionale Darbellay e 12 voti contro 11 per quella del consigliere nazionale Freysinger. Pur esprimendosi in modo chiaro sulla necessità di proteggere i bambini dalla pedofilia, la Commissione ritiene inapplicabili o molto lacunose le misure proposte, e sproporzionati i loro effetti. Nel caso, per esempio, dell’iniziativa parlamentare Freysinger, il reinserimento sociale degli autori di reati pedofili risulterebbe molto difficile. Segnati a vita come pedofili, incontrerebbero grosse difficoltà nel trovare un impiego, anche in ambiti in cui non sono a contatto con i bambini. L’iniziativa parlamentare Darbellay si riferisce all’articolo 187 del Codice penale (in proposito si vedano le motivazioni esposte al paragrafo precedente). Per quel che concerne infine l’iniziativa parlamentare Simoneschi-Cortesi, la Commissione ha fatto notare che la Confederazione non ha competenze in merito, ciò che renderebbe impossibile un’applicazione esauriente di quanto richiesto dall’iniziativa.
Una minoranza della Commissione propone di dare seguito a queste tre iniziative parlamentari, ritenendo che le misure proposte contribuiscono a una migliore protezione dei bambini. I dettagli dovrebbero essere esaminati in una seconda fase.

Infine, è proseguita la deliberazione di dettaglio sul codice di procedura civile svizzero ( 06.062 ). Una volta concluso l’esame, la Commissione informerà in merito.

La Commissione si è riunita a Berna il 17 e 18 gennaio 2008 sotto la presidenza della consigliera nazionale Gabi Huber (PRD/UR) e alla parziale presenza della consigliera federale Widmer-Schlumpf.

 Berna,  18 gennaio 2008 Servizi del Parlamento