La Commissione ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione condotta dal 3 luglio al 10 ottobre 2007 sull'avamprogetto di modifica del Codice civile (03.428 Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità (Leutenegger Oberholzer)). In una delle sue prossime sedute riesaminerà l'avamprogetto alla luce di questi risultati.
La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione auspica una maggiore parità dei coniugi per quanto concerne il cognome e la cittadinanza; approva pertanto la nuova disposizione secondo la quale il matrimonio non influisce sul cognome (art. 160 cpv. 1 dell’avamprogetto [AP]). L’avamprogetto consente ai coniugi di scegliere un cognome coniugale (art. 160 cpv. 2 AP); la maggior parte dei partecipanti alla consultazione approva questa disposizione, mentre altri vorrebbero stralciare questa possibilità; altri ancora vorrebbero rendere obbligatoria la scelta di un cognome comune al fine di dare più peso all'unità della famiglia.
Anche le proposte concernenti il cognome dei figli (art. 270 e 270a AP) sono state accolte favorevolmente. Vengono tuttavia proposte alcune modifiche. C'è chi contesta la priorità data al cognome da nubile della madre in caso di disaccordo dei genitori (art. 270 cpv. 2 AP). Altri auspicano un'unica regolamentazione applicabile a tutti i figli, indipendentemente dal fatto che i genitori siano sposati o meno. Altri ancora fanno proposte per evitare i conflitti tra genitori, obbligando i fidanzati a scegliere prima del matrimonio o, in caso di disaccordo, a dare i due cognomi al figlio, che sceglierà al momento della sua maggiore età.
I partecipanti alla consultazione approvano perlopiù il fatto che il matrimonio non influisca più sulla cittadinanza cantonale e sull'attinenza comunale dei coniugi (art. 161 AP) e che il figlio acquisisca la cittadinanza del genitore di cui porta il nome (art. 267a e 271 AP).
Con 24 voti contro 1 la Commissione approva il disegno di procedura penale minorile (05.092 Procedura penale. Unificazione; oggetto 2). Il disegno disciplina il perseguimento e il giudizio dei reati commessi dai minori, nonché l'esecuzione delle decisioni. Nonostante l’unificazione del diritto, ai Cantoni verrà garantito un ampio margine di manovra: come in passato, essi devono continuare ad avere la possibilità di scegliere tra il modello «giudice dei minorenni» e il modello «procuratore dei minorenni». Inoltre il disegno permetterà di accelerare le procedure, segnatamente grazie al ricorso quasi sistematico alla procedura del decreto penale. Al fine di privilegiare l'effetto educativo della procedura penale, il delinquente minorenne dovrà, nella misura del possibile, avere un solo interlocutore amministrativo.
La Commissione propone di modificare il disegno in alcuni punti. Con 15 voti contro 5 e 3 astensioni chiede in particolare di introdurre nella legge una disposizione che rafforzi l'obbligo di celerità nella procedura penale minorile rispetto a quella applicabile agli adulti (art. 4, cpv. 5 (nuovo)). Una maggioranza di 14 membri propone inoltre che l’autorità d’istruzione emani il decreto d'accusa entro 10 giorni dalla chiusura dell'istruzione (art. 32) e che il tribunale dei minorenni pronunci la sentenza entro 3 mesi dalla promozione dell'accusa; una forte minoranza (11 deputati) si oppone invece all'introduzione di siffatti termini. La Commissione si pronuncia poi, con 11 voti favorevoli, 8 contrari e 3 astensioni, contro il diritto accordato al minore imputato di far capo a una persona di fiducia in tutte le fasi del procedimento (art. 14); una minoranza propone anche in questo caso di seguire il disegno del Consiglio federale.
Con 12 voti contro 11 e 2 astensioni la Commissione propone al suo Consiglio di togliere di ruolo l’iniziativa parlamentare presentata dall'ex consigliera nazionale Barbara Haering (03.440 Più donne nei consigli di amministrazione delle società in cui la Confederazione detiene partecipazioni). L'iniziativa chiede che nei consigli di amministrazione delle società in cui la Confederazione detiene partecipazioni ciascuno dei due sessi dev'essere rappresentato nella misura del 30 per cento almeno. Nella sessione primaverile 2005 il Consiglio nazionale aveva accolto quest'iniziativa e una sottocommissione era stata in seguito incaricata di elaborare un progetto di legge. La Commissione non è entrata nel merito di questo progetto. La maggioranza della Commissione ritiene che introdurre una quota non è il metodo migliore per garantire una maggiore presenza di donne in seno agli organi dirigenziali delle imprese vicine alla Confederazione. Ricorda del resto che all'epoca il Consiglio nazionale aveva dato seguito all'iniziativa con una maggioranza alquanto risicata − era stato necessario il voto del presidente. Una forte minoranza della Commissione propone di non togliere di ruolo l'iniziativa poiché, anche se non è effettivamente la soluzione ideale, l'introduzione di una quota costituisce tuttavia il solo mezzo per giungere a una maggiore presenza femminile in seno agli organi direttivi. La minoranza sottolinea che l'introduzione di questa regola nelle imprese vicine alla Confederazione potrebbe essere d'esempio per l'intera economia.
La Commissione propone inoltre di non dare seguito a un'iniziativa parlamentare presentata dall'ex consigliere nazionale Heiner Studer (06.477 n . Evitare la pubblicità a sfondo sessuale esagerato e discriminante). Pur ammettendo che la pubblicità sessista e la sessualizzazione della società in generale sono problematiche e possono dar luogo a tensioni, ritiene che le misure proposte non sono adeguate. Vietando la pornografia il diritto penale pone già determinati limiti alla pubblicità nell'ambito pubblico. La Commissione è contraria e un divieto più severo, che sarebbe difficilmente realizzabile. Rifiuta parimenti l'istituzione di un ombudsman evocata dall'iniziativa. Le regole della Commissione svizzera per la lealtà definiscono sleale la pubblicità sessista. Questa commissione, istituita dal settore pubblicitario, può intervenire in modo più flessibile e più veloce rispetto a un organo statale. Inoltre la regolamentazione della pubblicità è di competenza dei Cantoni e dei Comuni, il che permette di tener conto delle diverse sensibilità a seconda delle regioni.
Con 13 voti contro 5 e 4 astensioni la Commissione propone di prorogare fino al 31 dicembre 2013 la cooperazione con i tribunali internazionali ad hoc incaricati di giudicare i crimini di guerra commessi nell'ex Jugoslavia e in Ruanda e di punire i crimini contro l'umanità e altre gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commessi in Sierra Leone (07.081 ). Il decreto federale del 1995, inizialmente limitato alla fine del 2003, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2008. La Commissione ritiene importante che la Svizzera cooperi con questi tribunali fino al termine del loro mandato. Una minoranza della Commissione, critica nei confronti di un'estensione dell'assistenza internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa, propone di rinviare l'oggetto al Consiglio federale invitandolo a rielaborare il decreto federale per quanto concerne la consegna di cittadini svizzeri, il transito senza audizione e la trasmissione di mezzi di prova ad altri Stati, affinché queste questioni vengano discusse in Parlamento. Chiede inoltre di limitare le competenze del Consiglio federale in materia di estensione del campo d'applicazione del decreto federale alla cooperazione con altri tribunali internazionali istituiti dal Consiglio di sicurezza dell’ONU. La maggioranza della Commissione non ritiene necessario modificare il decreto federale poiché la cooperazione con i tribunali internazionali ha funzionato bene finora e il decreto disciplina in modo chiaro le condizioni delle diverse procedure.
La Commissione propone con 13 voti contro 12 di accogliere una mozione volta a disgiungere l'andamento delle pigioni da quello dei tassi ipotecari (07.3648 Mo CS [Frick]. Pigioni più basse). Una minoranza della Commissione propone di respingere la mozione; una seconda minoranza propone di sospendere la decisione fino a quando il Consiglio federale si sarà pronunciato in merito al progetto di revisione del diritto di locazione attualmente in corso.
Con 11 voti contro 5 e 4 astensioni la Commissione ha approvato gli sviluppi dell’acquis di Schengen nell'ambito del Sistema d’informazione Schengen (SIS ; 07.089 ). Questi sviluppi concernono l'adeguamento delle basi legali del SIS. Si tratta da un lato di procedere a diversi miglioramenti del sistema di prima generazione (SIS I+) e dall'altro di adeguare le basi legali del sistema di seconda generazione (SIS II) che, non appena sarà operativo, sostituirà il SIS I+.
La Commissione propone di approvare l'Accordo con la Bosnia-Erzegovina sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità (07.080 ) e un nuovo accordo con la Francia che rafforza la cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (07.096 ).
Infine la Commissione è entrata in materia sulla revisione del diritto della tutela (06.063 CC. Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione). Ha terminato l'esame del Codice di diritto processuale civile svizzero (06.062) e pubblicherà un comunicato stampa in merito a metà della settimana prossima.
La Commissione si è riunita a Berna il 3 e il 4 aprile 2008 sotto la presidenza della consigliera nazionale Gabi Huber (PLR/UR) e in parte alla presenza della consigliera federale Widmer-Schlumpf.
Berna, 4 aprile 2008 Servizi del Parlamento