Da più di un secolo in Svizzera il diritto civile materiale è unificato essenzialmente nel Codice civile e nel Codice delle obbligazioni; tuttavia ogni Cantone applica ancora il proprio codice di procedura. Poiché questa situazione comporta notevoli inconvenienti, l’unificazione del diritto processuale civile assume una grande importanza per la giustizia svizzera. Dopo la riforma dell’organizzazione giudiziaria e l’unificazione del diritto processuale penale ( 05.092 ), l’unificazione del diritto processuale civile rappresenta la terza e ultima tappa della riforma giudiziaria, accettata da Popolo e Cantoni nel 2000.
Sotto la presidenza di Gabi Huber (RL/UR), in occasione della sua seduta del 3 e 4 aprile 2008 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha approvato il disegno di Codice di diritto processuale svizzero ( 06.062 ) con 11 voti contro 5 e 7 astensioni. Il disegno prevede diverse procedure che variano in funzione del tipo di parti e di controversia. Ai casi minori e alle cause civili di carattere «sociale» (diritto della locazione e del lavoro, protezione dei consumatori) viene così applicata la procedura semplificata; tale procedura è meno formalizzata, privilegia maggiormente l’aspetto orale e permette al giudice di svolgere un ruolo più attivo.
L’organizzazione delle autorità giudicanti, il disciplinamento della competenza materiale e la determinazione della tariffa dei costi restano di competenza del diritto cantonale. Una minoranza è tuttavia dell’avviso che il disegno limiti eccessivamente la libertà dei Cantoni, e intende quindi rinviare il testo al Consiglio federale, incaricandolo di garantire ai Cantoni una completa autonomia normativa. Un’altra minoranza chiede invece di costringere i Cantoni a istituire tribunali paritetici in materia di locazione e lavoro.
Il disegno propone soluzioni pragmatiche per sanare i conflitti di interesse tra le parti: l’attore esige una tutela giurisdizionale rapida, economica, efficiente e duratura, mentre il convenuto chiede un’ampia scelta di mezzi di difesa e rimedi giuridici efficaci. Il futuro Codice prevede ad esempio una normativa equilibrata che conferisce alle parti il diritto di allegare nuovi fatti e produrre nuovi mezzi di prova (cfr. infra), istituisce una procedura particolarmente rapida se il caso è chiaro e contempla la possibilità di un’esecuzione anticipata della decisione nonostante la pendenza di un ricorso.
Tribunale per le controversie di diritto commerciale (art. 6)
Come il Consiglio federale e il Consiglio degli Stati, la Commissione intende dare la possibilità ai Cantoni di istituire un tribunale speciale competente in materia di controversie di diritto commerciale. La maggioranza della Commissione ritiene tuttavia che tale tribunale non debba decidere in istanza cantonale unica, ma che vi debba essere la possibilità di impugnare le sue decisioni prima di adire un’autorità giudiziaria federale.
Controversie relative alle assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie (art. 6a)
La Commissione ritiene che i Cantoni debbano avere la possibilità di istituire un tribunale competente per giudicare in istanza cantonale unica controversie in materia di assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie. Per il giudizio di simili cause 14 Cantoni prevedono già la competenza di tribunali cantonali delle assicurazioni sociali o di tribunali amministrativi.
Rappresentanza delle parti (art. 66)
La Commissione propone di apportare due modifiche al disegno di legge: innanzitutto vuole dare ai Cantoni la possibilità di prevedere l’intervento di commissari titolari di una patente e di agenti giuridici in ogni controversia a cui si applica la procedura sommaria. In secondo luogo, questa possibilità dovrebbe essere concessa anche a rappresentanti professionalmente qualificati che intervengono dinanzi alle giurisdizioni speciali competenti in materia di diritto della locazione e diritto del lavoro.
Azione collettiva (art. 87)
Il disegno del Consiglio federale prevede che le associazioni e altre organizzazioni di importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi. Il Consiglio degli Stati e la maggioranza della Commissione del Consiglio nazionale approvano questa normativa; i pareri divergono tuttavia per quel che concerne il numero di membri del gruppo che devono essere toccati affinché l’organizzazione sia legittimata a intentare azione. Una minoranza della Commissione vuole limitare la portata della disposizione e propone di inserire soltanto un rimando alle possibilità di intentare azione previste dal diritto materiale vigente.
Anticipazione delle spese (art. 96)
Secondo il disegno, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili. Una minoranza ritiene che tale importo debba ammontare al massimo alla metà di tali spese.
Lingua del procedimento (art. 127)
La Commissione propone di non autorizzare altre lingue al di fuori di quelle ufficiali del Cantone.
Assunzione delle prove (art. 152)
La Commissione propone di precisare che le ordinanze circa le prove devono essere emanate prima della fase dell’assunzione delle prove. Tali ordinanze devono in particolare indicare i mezzi di prova ammessi e definire a quali parti incombe l’onere della prova o della controprova e in relazione a quali fatti. Queste ordinanze possono essere modificate o completate in ogni momento.
Eccezioni alla procedura di conciliazione (art. 195)
I casi in cui eccezionalmente non è prevista una procedura di consultazione sono stati oggetto di approfondite discussioni e sono state avanzate diverse proposte di minoranza. Per quel che concerne le cause di divorzio e di scioglimento dell’unione domestica registrata, la maggioranza della Commissione si riallaccia alla soluzione del Consiglio federale, che escludeva in linea generale il tentativo di conciliazione. Una minoranza predilige invece la soluzione del Consiglio degli Stati (esclusione della procedura di conciliazione soltanto per le cause di divorzio o scioglimento dell’unione domestica registrata su richiesta comune dei due coniugi o dei due partner).
Mediazione (art. 210 segg.)
La maggioranza della Commissione è d’accordo con la decisione del Consiglio degli Stati di mantenere le disposizioni sulla mediazione. Una minoranza propone di stralciarle, mentre un’altra minoranza suggerisce di limitare il campo d’applicazione di queste regole alle cause di diritto della famiglia.
Nuovi fatti e mezzi di prova (art. 224 segg.)
Secondo il disegno del Consiglio federale, fino al termine delle prime arringhe all’inizio del dibattimento le parti possono senza restrizioni allegare nuovi fatti e produrre nuovi mezzi di prova. La soluzione adottata dal Consiglio degli Stati è leggermente più restrittiva: le parti possono allegare nuovi fatti e produrre nuovi mezzi di prova senza restrizioni unicamente durante lo scambio di scritti e la preparazione del dibattimento; nel corso del dibattimento è possibile allegare nuovi fatti e produrre nuove prove soltanto in via eccezionale. La Commissione del Consiglio nazionale propone di seguire la soluzione più generosa formulata nel disegno governativo.
Procedura in materia di diritto della locazione
La Commissione ha discusso approfonditamente delle disposizioni applicabili in materia di diritto della locazione. Una minoranza propone di continuare ad applicare in linea generale le vigenti disposizioni speciali del Codice delle obbligazioni (art. 274-274g) e di prevedere quindi la gratuità della procedura. La maggioranza della Commissione opta invece per una via di mezzo: si attiene al principio della codificazione, ma è disposta a prevedere alcune eccezioni per questo ambito particolare. Un’altra minoranza propone invece di riprendere nel Codice di diritto processuale civile soltanto l’articolo 274g del Codice delle obbligazioni.
Rapimento internazionale di minori (art. 298)
La Commissione propone di rinunciare a disciplinare nel Codice di diritto processuale civile la procedura in caso di rapimento di minori e di rinviare alla legge federale sul rapimento internazionale dei minori e alle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti, approvate dal Parlamento il 21 dicembre 2007 (FF 2008 33 segg.).
Berna, 9 aprile 2008 Servizi del Parlamento