La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha concluso l'esame del disegno di modifica del Codice civile «Cartella ipotecaria registrale e altre modifiche della disciplina dei diritti reali» (07.061 ) adottandolo con 16 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astensioni.

Questo disegno tiene conto degli svariati interventi parlamentari concernenti la cartella ipotecaria e l'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori. Permette inoltre di migliorare in modo duraturo le condizioni quadro giuridiche ed economiche nel settore dei diritti reali immobiliari e di fare del registro fondiario un sistema di informazione fondiaria più moderno di quanto lo sia oggi.

La Commissione propone diverse modifiche creando in tal modo numerose divergenze rispetto alle decisioni adottate dal Consiglio degli Stati durante la sessione estiva. Essa intende, ad esempio, stralciare la disposizione secondo cui i Cantoni possono conferire la pubblica fede del registro fondiario ai catasti delle condotte (art. 676 cpv. 4 del disegno), rendere la forma autentica obbligatoria per la costituzione di una servitù prediale (art. 732 cpv. 1), tornare alla proposta del Consiglio federale secondo cui la cartella ipotecaria garantisce soltanto gli interessi effettivamente dovuti (art. 818 cpv. 1 n. 3), mantenere l'attuale termine di tre mesi (e non di quattro  come proposto dal Consiglio degli Stati) per far iscrivere l'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori (art. 839 cpv. 2) e far rispondere il proprietario di un fondo appartenente al patrimonio amministrativo come fideiussione semplice per i crediti non pagati dei subappaltatori (art. 839 cp. 4 e 5).

La Commissione ha discusso approfonditamente sull'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori (applicabilità ai subappaltatori, lavori interessati, lavori commissionati dai locatari, fondi del patrimonio amministrativo ecc.). Fatte salve le due proposte già menzionate (termine di tre mesi, fondi del patrimonio amministrativo), la maggioranza della Commissione ha aderito alle decisioni del Consiglio degli Stati; sono state presentate diverse proposte di minoranza.

La Commissione ha quindi esaminato diverse iniziative parlamentari.

Con 15 voti contro 7 e un'astensione ha deciso di proporre al proprio Consiglio di non dare seguito all'iniziativa Schelbert (06.460. Protezione dei dati. Dalla protezione contro gli abusi al diritto all'autodeterminazione). Questa iniziativa si prefigge di completare la Costituzione federale in modo tale che la protezione dei dati non si limiti unicamente alla protezione contro gli abusi (art. 13 cpv. 2 Cost.), ma includa anche il diritto all'autodeterminazione in materia di informazione, garantendo così a tutti il diritto di disporre dei propri dati personali. La maggioranza della Commissione considera questa misura inutile, ritenendo che le disposizioni costituzionali in vigore siano sufficienti. Per contro, una minoranza auspica che il diritto all'autodeterminazione in materia d'informazione sia sancito esplicitamente nella Costituzione al fine di assicurarsi che il legislatore trasponga effettivamente questo diritto fondamentale in una legge.

La Commissione ha quindi proposto, con 8 voti contro 6 e un'astensione, di non dare seguito all'iniziativa parlamentare «06.465n Soppressione del rapporto di filiazione in caso di annullamento dei cosiddetti matrimoni di compiacenza, compatibilità della legge sugli stranieri con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia». Presentata dall'ex-consigliera nazionale Anne-Catherine Menétrey-Savary, l'iniziativa si propone di stralciare l'articolo 109 capoverso 3 del Codice civile (adottato con la nuova legge sugli stranieri), secondo cui «la presunzione di paternità del marito decade se il matrimonio è dichiarato nullo», a causa della sua incompatibilità con la Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti dell'infanzia. La Commissione ritiene che nel caso di un matrimonio di compiacenza la presunzione di paternità non si giustifichi, poiché si può legittimamente pensare che i figli nati durante una tale unione coniugale non siano stati concepiti dai due congiunti. Nell'ipotesi del tutto straordinaria che ciò si verifichi, nulla impedisce al padre di rivendicare a posteriori la filiazione avviando un'azione di riconoscimento (art. 260 cpv. 1 CC) o di paternità (art. 261 CC). Essa ritiene che il menzionato capoverso 3 non sia contrario alla Convenzione citata. Una minoranza, per contro, propone di dare seguito all'iniziativa ritenendo che il o i figli interessati rischierebbero di rimanere orfani di padre e precisando che il presunto padre mantiene comunque la possibilità di contestare la presunzione di paternità davanti al giudice (art. 256 CC).

La Commissione, infine, ha nuovamente esaminato un'iniziativa parlamentare presentata dalla consigliera nazionale Simoneschi-Cortesi (04.469 n Obbligo di presentare l'estratto del casellario giudiziario per le persone che lavorano con bambini) e un'iniziativa del consigliere nazionale Darbellay (04.473 n Autori di reati di pedofilia. Divieto di esercitare professioni a contatto con bambini). Nel gennaio 2008, la maggioranza della Commissione aveva proposto al Consiglio nazionale di non dare seguito a queste iniziative parlamentari, ritenendo che le misure proposte non fossero applicabili o presentassero importanti lacune e che i loro effetti fossero sproporzionati. Nel marzo 2008, il Consiglio nazionale ha dato loro seguito, mentre nel giugno scorso il Consiglio degli Stati ha deciso di non darvi seguito. Nel quadro dell'appianamento delle divergenze fra i Consigli, la Commissione vuole tener conto del segnale dato dal Consiglio nazionale a favore di un rafforzamento della prevenzione contro gli atti di pedofilia. Ha deciso con 12 voti contro 8 di avviare una modifica legislativa che conferisca al giudice la possibilità di impedire all'autore di atti di pedofilia l'esercizio di qualsiasi attività professionale o di svago organizzata che lo ponga in relazione con fanciulli di meno di 16 anni; un tale divieto dovrebbe essere regolarmente riesaminato e, se del caso, poter essere tolto. Occorrerà inoltre emanare disposizioni che garantiscono un'applicazione efficace del divieto di esercitare una professione. Le misure previste sono più flessibili e rispettano maggiormente il principio della proporzionalità di quanto richiesto dalle iniziative Simoneschi-Cortesi e Darbellay. La Commissione ha adottato questa decisione, fatta salva l'approvazione della Commissione omologa del Consiglio degli Stati. Una volta che quest'ultima si sarà pronunciata, la Commissione si esprimerà sul seguito da dare alle iniziative Simoneschi-Cortesi e Darbellay.

La Commissione si è riunita l'11 e il 12 settembre 2008 a Berna, sotto la presidenza della consigliera nazionale Gabi Huber (PRD/UR) e in parte alla presenza della consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf.

Berna,  12  settembre 2008 Servizi del Parlamento