La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) è favore-vole all’iniziativa secondo la quale le persone senza permesso di domicilio, per e-sempio i richiedenti l’asilo respinti ma accolti provvisoriamente, non possono più essere naturalizzate. La Commissione rifiuta invece di pronunciarsi già oggi su un’eventuale durata di soggiorno minima come condizione per la naturalizzazione degli stranieri domiciliati.

1. 06.485 n Iv. pa. gruppo UDC. Nessuna naturalizzazione senza previo permesso di domicilio / 07.446 n Iv. pa. gruppo UDC. Nessuna naturalizzazione senza permesso di domicilio da almeno sette anni

Con 12 voti contro 12 e un’astensione, e con il voto decisivo del presidente, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) ha dato seguito a un’iniziativa parlamentare del gruppo UDC che chiedeva di accordare la naturalizzazione solo alle persone titolari di un permesso di soggiorno ( 06.485 ). La Commissione si è in effetti stupita del fatto che il diritto in vigore consenta di naturalizzare persone che dispongono di un permesso di soggiorno di durata limitata. Capita anche che richiedenti l’asilo respinti, ma che sono stati accolti provvisoriamente, mantengano questo statuto per oltre dieci anni e siano in seguito naturalizzati. In questi casi, la procedura d’asilo termina con la naturalizzazione. Secondo logica, dovrebbero prima esserci le condizioni per un permesso di soggiorno per poter in seguito depositare una domanda di naturalizzazione.

Una minoranza della Commissione ritiene che le condizioni stabilite nella legge sulla cittadinanza siano sufficienti per la concessione del diritto di cittadinanza, in particolare quelle riguardanti la durata di residenza e l’integrazione del richiedente nella comunità svizzera. Anche se queste condizioni possono in generale essere soddisfatte unicamente da stranieri domiciliati, la minoranza ritiene che sia del tutto possibile che persone senza permesso di domicilio possano comunque soddisfarle.

Con 16 voti contro 8 e un’astensione, la Commissione ha invece respinto un’altra iniziativa parlamentare del gruppo UDC che andava ancora più lontano e chiedeva che la naturaliz-zazione fosse possibile solo con un permesso di soggiorno da almeno sette anni ( 07.446 ).

2. 07.488 n Iv. pa. gruppo UDC. Soppressione della naturalizzazione agevolata

Con 16 voti contro 7 e 2 astensioni, la Commissione propone di respingere un’altra iniziativa parlamentare depositata dal gruppo UDC volta a sopprimere la naturalizzazione agevolata. Secondo i suoi autori, lo scopo dell’iniziativa è di evitare che troppi stranieri che non sono integrati nella società svizzera beneficino della naturalizzazione agevolata per il semplice fatto di aver sposato un cittadino svizzero o di avere un genitore svizzero.

La maggioranza della Commissione ritiene a questo proposito che se da un lato la durata di residenza richiesta per la naturalizzazione agevolata è effettivamente ridotta per buoni motivi, d’altro lato valgono gli stessi criteri d’integrazione applicabili alla procedura di naturalizzazione ordinaria. Se è capitato che le autorità  competenti non abbiano verificato con il necessario rigore il rispetto di questi criteri, ciò non basta per giustificare la soppressione pura e semplice della naturalizzazione agevolata.

3. 07.083 n Codice frontiere Schengen. Modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo

In quanto Commissione incaricata dell’esame preliminare, la CIP-N si è occupata delle modifiche del diritto sull’asilo e sugli stranieri a cui il Parlamento deve procedere in vista dell’entrata in vigore nel diritto svizzero del codice frontiere Schengen, prevista per il 1° novembre 2008. Con 13 voti contro 2 e 10 astensioni, nella votazione sul complesso la Commissione ha approvato il disegno di atto del Consiglio federale sul recepimento del codice frontiere. Con 12 voti contro 4 e 7 astensioni, ha approvato un altro disegno di legge per la trasposizione dell’acquis di Schengen e di Dublino nella legislazione sugli stranieri e sull’asilo. Ha invece nettamente respinto diverse proposte di estendere i termini di ricorso o di introdurre un effetto sospensivo per i ricorsi presentati contro le decisioni prese contro persone che si trovano illegalmente in Svizzera. Il Consiglio nazionale dovrebbe esaminare questo oggetto nel corso della sessione estiva 2008.

4. 07.456 n Iv. pa. Allemann. Diritto di voto a 16 anni

Poco prima del cambiamento di legislatura, la CIP del Consiglio nazionale si era pronunciata a debole maggioranza a favore dell’introduzione del diritto di voto a partire da 16 anni (cfr. comunicato stampa del 30 novembre 2007). Dopo che la CIP del Consiglio degli Stati ha rifiutato, con una maggioranza molto netta (9 voti contro 3), di sostenere l’iniziativa (cfr. comunicato stampa del 23 gennaio 2008), la Commissione del Consiglio nazionale non ritiene attualmente opportuno mantenere la sua posizione e propone quindi al Consiglio, con 15 voti contro 8, di non dar seguito all’iniziativa parlamentare della consigliera nazionale Evi Allemann (PS/BE).

La Commissione si è riunita il 10 aprile 2008 a Berna sotto la presidenza del consigliere nazionale Gerhard Pfister (PDC/ZG).

Berna,  11 aprile 2008 Servizi del Parlamento