In base alla Costituzione federale, i Cantoni gestiscono le risorse idriche e possono prelevare un canone per lo sfruttamento di tali risorse nei limiti previsti dalla legislazione federale. La legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche (LUFI; RS 721.80) prescrive che il canone annuo non può superare gli 80 franchi per chilowatt lordo. Questo importo è rimasto invariato dal 1° maggio 1997. Per il periodo maggio 1997 – giugno 2008, il rincaro calcolato sull’indice nazionale dei prezzi al consumo è del 12,5 per cento. In un avamprogetto di modifica della LUFI che attua l'iniziativa parlamentare 08.445 (Canoni per i diritti d’acqua adeguati), la Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati propone di compensare il rincaro del canone mediante un aumento ragionevole, scaglionato nel tempo, dell’aliquota massima del canone prevista dal diritto federale. Dal 2010, il canone massimo per i diritti d’acqua ammonterà a 100 franchi per chilowatt lordo; sarà quindi di 110 franchi dal 2015 a fine 2019, mentre dal 2020 esso sarà riesaminato in Parlamento.

L’avamprogetto di legge è messo in consultazione fino al 12 gennaio 2009. I pareri vanno inviati all’Ufficio federale dell’energia (Mühlestrasse 4, 3063 Ittigen). L’avamprogetto e il relativo rapporto esplicativo possono essere scaricati dalla pagina Internet seguente: http://www.parlament.ch/I/dokumentation/ed-berichte-parl-org/ed- pa-berichte-parlament-vernehmlassungen/Pagine/vernehmlassung-angemessene-wasserzinsen.aspx.

Berna,  5 novembre 2008 Servizi del Parlamento