08.3928 s Mo. Consiglio degli Stati (Burkhalter). Convenzione di partenariato per l'introduzione dell'«allarme rapimento»
La Commissione propone all’unanimità al suo Consiglio di accettare, come ha fatto il Consiglio degli Stati, la mozione depositata dal consigliere agli Stati Didier Burkhalter. La mozione incarica il Consiglio federale di elaborare una convenzione di partenariato per l'introduzione di un sistema di «allarme rapimento» a livello nazionale. Tale convenzione disciplinerà i principi che regolano l'accordo di partenariato con gli interessati, in particolare i Cantoni, le società di trasporti, gli operatori telefonici, i media e le associazioni a sostegno delle vittime. Parallelamente, la Commissione si è occupata anche di una petizione i cui obiettivi sono simili a quelli della mozione e della quale ha approvato i termini. In tale contesto, ha già depositato due mozioni (07.3553 Mo. Consiglio nazionale (CAG-CN) Allestimento di un sistema «Allarme rapimento» e 07.3554 Mo. Consiglio nazionale (CAG-CN) Allestimento di un sistema d'allarme MMS in caso di scomparsa di bambini) trasmesse al Consiglio federale nel corso della sessione invernale 2007. La Commissione ritiene necessario che l’allestimento di questo sistema avvenga in maniera più rapida di quella prevista finora, pur essendo cosciente della portata del compito, sia a livello giuridico sia a livello tecnico.
08.078 n Semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge (Sviluppo dell'acquis di Schengen)
La Commissione ha deciso con 8 voti contro 5 e 7 astensioni di proporre al suo Consiglio l’approvazione di questo sviluppo dell’acquis di Schengen. La maggioranza della Commissione propone di riprendere senza modifiche il progetto del Consiglio federale. Per quanto concerne l’articolo 2 capoverso 2 del progetto di legge sullo scambio di informazione con gli Stati Schengen (LSIS), essa precisa tuttavia che cosa si debba intendere con «misure coercitive previste dal diritto di procedura»: si tratta «in particolare delle misure coercitive possibili secondo il diritto svizzero di polizia e il diritto processuale penale». Una minoranza propone di non entrare in materia; diverse altre chiedono modifiche del progetto di legge.
Il decreto federale che il Consiglio federale trasmette al Parlamento verte sull’approvazione e l’attuazione di uno scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente la ripresa della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale. La decisione quadro è ripresa nel diritto svizzero attraverso l’istituzione di una nuova legge speciale. Questa legge disciplina lo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale degli Stati Schengen. Essa non contiene disposizioni materiali, ma fissa soltanto le modalità dello scambio di informazioni. Ad eccezione della trasmissione spontanea di informazioni ai sensi dell’articolo 7, detta legge non prevede nuovi diritti in materia di trattamento. Le informazioni continuano ad essere scambiate in base alle disposizioni del diritto nazionale. La Svizzera mette a disposizione soltanto informazioni che possono essere raccolte, registrate e trasmesse conformemente alla sua legislazione nazionale e accessibili senza l’applicazione di misure coercitive.
07.445 n Iv. Pa. Gruppo socialista. Potenziamento dei mezzi di confisca degli averi depositati in Svizzera di dittatori o despoti
La Commissione si è occupata di un’iniziativa parlamentare depositata dal gruppo socialista che chiede il potenziamento dei mezzi legali per la confisca dei valori patrimoniali di dittatori o despoti depositati in Svizzera. La Commissione ritiene necessario intervenire in questo settore, ma, dato che il Consiglio federale ha già incaricato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di elaborare un disegno di legge in tal senso, essa ha deciso di sospendere l’esame preliminare dell’iniziativa parlamentare fino a quando questo progetto non sarà stato approvato dal Consiglio federale.
07.057 Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI). Modifica.
Nel dicembre del 2008, il Consiglio nazionale ha deciso di non entrare in materia sul disegno di revisione della LMSI che prevede l’applicazione di nuovi mezzi per la ricerca d’informazioni che permettano di riconoscere tempestivamente le minacce terroristiche, lo spionaggio politico o militare e il commercio illegale di materiale radioattivo. Nel corso della sessione primaverile, il Consiglio degli Stati è entrato in materia sul progetto e ha deciso di rinviarlo al Consiglio federale. Il Consiglio nazionale deve ora pronunciarsi sul rinvio al Consiglio federale (art. 87 LParl). La Commissione propone con 17 voti contro 6 di aderire a questa decisione. Il Consiglio degli Stati potrà in tal modo pronunciarsi su nuove proposte del Consiglio federale, prima che il progetto ritorni al Consiglio nazionale. Una minoranza della Commissione si oppone al rinvio al Consiglio federale ritenendo che la revisione non sia necessaria.
00.431 Iv.Pa. Iniziativa parlamentare. Legge quadro concernente il settore delle attività a rischio (Cina) e l’attività di guida alpina
Nel febbraio del 2007, la maggioranza della Commissione ha aderito al parere del Consiglio federale secondo il quale una legge speciale non è necessaria, tenuto conto delle disposizioni legali esistenti a livello cantonale e a livello federale nonché dell’autorego-lazione che caratterizza questo settore. Essa ha pertanto proposto di stralciare l’iniziativa parlamentare. Il 12 giugno 2007, il Consiglio nazionale aveva rifiutato lo stralcio. In seguito a questa decisione, la Commissione aveva ripreso i suoi lavori. In data odierna, essa ha esaminato un nuovo disegno di legge sulle guide alpine e gli organizzatori di altre attività a rischio, elaborato dalla sua sottocommissione ad hoc. Questo nuovo disegno ricalca essenzialmente il testo della Commissione del 1° dicembre 2006 (FF 2007 1427 segg.). Se ne differenzia soltanto su un punto, ossia sull’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione che nel nuovo disegno non costituisce più un presupposto per la concessione di un’autorizzazione ad esercitare una delle professioni in questione. Tuttavia, ogni persona che eserciti a titolo professionale un’attività sottoposta a questa legge dovrà stipulare un’assicurazione relativa alla responsabilità civile professionale o fornire garanzie finanziarie equivalenti. Dovrà inoltre informarne i suoi clienti. La Commissione ha mantenuto il suo parere, per quanto attiene l’opportunità e la necessità di tale legge. Con 12 voti contro 9 e 3 astensioni, essa ha deciso di non entrare in materia sul disegno della sottocom-missione, ciò che equivale a una nuova proposta di stralcio dell’iniziativa parlamentare. Ma, per quanto concerne il mandato del suo Consiglio, essa ha proceduto all’esame dettagliato del progetto e lo sottoporrà al Consiglio nazionale quale proposta eventuale.
08.501 s Iv.Pa. Aumento dei posti di giudice presso il Tribunale amministrativo federale (CAG-CS)
La Commissione proporrà al suo Consiglio di condividere la decisione presa dal Consiglio degli Stati, nel corso della sessione primaverile, di aumentare di un’unità il numero dei posti di giudice in seno al Tribunale amministrativo federale passando così da 64 a 65 giudici (modifica dell’ordinanza sui posti di giudice, RS 173.321). Con 13 voti contro 8 e 1 astensione, essa ha respinto la proposta di passare da 64 a 67 posti – una proposta di minoranza è stata depositata. Il Tribunale amministrativo federale aveva chiesto un aumento di 6 posti per raggiungere il massimo legale di 70 previsto dall’articolo 1 della legge sul Tribunale amministrativo federale.
07.473 n Iv. Pa. Thanei. Per un'equa regolamentazione del mantenimento postdivorzio in casi di carenza
Con 12 voti contro 11, la Commissione propone al Consiglio nazionale di non dare seguito all’iniziativa parlamentare «Per un'equa regolamentazione del mantenimento postdivorzio in casi di carenza» depositata dalla consigliera nazionale Anita Thanei. Questa iniziativa chiede che il Codice civile sia completato mediante una disposizione che, in casi di carenza, vale a dire in casi in cui, dopo una separazione e un divorzio, il reddito familiare non basti per coprire il fabbisogno di due economie domestiche, il deficit venga ripartito equamente tra i coniugi. Per parte sua, una forte minoranza della Commissione propone di dar seguito all’iniziativa.
Protezione dei bambini dai criminali pedofili
Infine, la Commissione ha preso atto del fatto che l’Amministrazione federale ha avviato i lavori relativi al mandato conferitole dal Parlamento con la mozione 08.3373 (Mo. CN Carlo Sommaruga. Rafforzare il diritto penale per prevenire la pedocriminalità e altri reati) tenendo in tal modo conto anche dell’obiettivo dell’iniziativa parlamentare 08.448 (CAG-CN. Divieto dell’esercizio di una professione per gli autori di atti pedosessuali). La Commissione s’informerà sullo stato di avanzamento di questi lavori entro la fine dell’anno. In tale contesto essa ha deciso di rinviare la decisione concernente l’esame preliminare delle iniziative parlamentari 04.469 (Iv.Pa. Simoneschi-Cortesi. Obbligo di presentare l'estratto del casellario giudiziario per le persone che lavorano con bambini) e 04.473 (Iv.Pa. Darbellay. Divieto di esercitare una professione a contatto con bambini per gli autori di atti pedofili).
La Commissione si è riunita il 26 e 27 marzo 2009 a Berna sotto la presidenza della consigliera nazionale Gabi Huber (PRD/UR). A parte della seduta erano presenti la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf e il consigliere federale Ueli Maurer.
Berna, 27 marzo 2009, Servizi del Parlamento