La Commissione degli affari giuridici ha discusso in merito al seguito dei lavori concernenti la revisione delle norme sul cognome dei coniugi. Ha preso atto della decisione del Consiglio nazionale di circoscrivere la revisione alle modifiche resesi assolutamente necessarie a seguito della sentenza pronunciata il 22 febbraio 1994 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Burghartz contro Svizzera. La Commissione ha inoltre esaminato varie iniziative parlamentari concernenti temi diversi.

 

 03.428  n Iv. Pa. Leutenegger Oberholzer. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità

L’11 marzo 2009 il Consiglio nazionale ha deciso con 98 voti contro 89 di entrare in materia sul progetto; con 99 voti contro 92 ha nondimeno risolto di rinviarlo alla Commissione pregandola di circoscrivere la revisione alle modifiche resesi assolutamente necessarie a seguito delle sentenza pronunciata il 22 febbraio 1994 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Burghartz contro Svizzera. Con 14 voti contro 7 e 1 astensione la Commissione ha deciso di attenersi al mandato conferitole dalla propria Camera, rinunciando pertanto a riattivare la sottocommissione che aveva preparato il progetto preliminare e ad affidarle un mandato più ampio. In una delle prossime sedute, la Commissione esaminerà un progetto preliminare conforme al mandato del proprio Consiglio.

 

La Commissione ha esaminato altre otto iniziative parlamentari, dando seguito soltanto a una di esse.

 

 08.458  n Iv. Pa. Jositsch. Precisazione del campo d’applicazione delle disposizioni concernenti l’inchiesta mascherata

La Commissione ha dato seguito all’iniziativa con 21 voti contro 0 e 2 astensioni. L’iniziativa chiede di inserire nel Codice di procedura penale (CPP), adottato dalle Camere federali ma non ancora in vigore, una disposizione relativa all’inchiesta mascherata. Si tratta in sostanza di definire con maggiore precisione la nozione di inchiesta mascherata prevista dalla legge federale relativa (LFIM; RS 312.8), così da escludere dal campo d’applicazione del CPP attività d’indagine elementari quali «il semplice fatto di mentire» e «il fatto di procedere a un acquisto ai fini dell’inchiesta». Alla luce della nuova giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 134 IV 266 del 16 giugno 2008), la Commissione ritiene sia necessario legiferare nel senso auspicato dall’iniziativa.

 

 07.422  n Iv. Pa. Rechsteiner Paul. Legge generale sulla parità di trattamento

La Commissione propone con 14 voti contro 8 e 1 astensione di non dare seguito all’iniziativa del consigliere nazionale Paul Rechsteiner, che propone di emanare una legge sulla parità di trattamento volta ad impedire o eliminare la discriminazione in base al sesso, al colore della pelle o alla provenienza etnica, alla religione o alle convinzioni, all’età, ad una menomazione o all’identità sessuale. La maggioranza della Commissione ha ritenuto che le disposizioni in vigore siano sufficienti e non sia perciò opportuno legiferare a questo riguardo. Una minoranza propone invece di dare seguito all’iniziativa poiché reputa necessario concretizzare con una legge il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione.

 

 08.417  n Iv. Pa. Lüscher. Legge federale sul diritto internazionale privato. Modifica dell’articolo 7

Con 11 voti contro 10 la Commissione propone di non dare seguito all’iniziativa parlamentare 08.417. L’iniziativa chiede di modificare l’articolo 7 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291) prevedendo che, nell’ambito internazionale, il tribunale svizzero sospenda il procedimento, indipendentemente dalla sede del tribunale arbitrale, finché quest’ultimo abbia deciso sulla propria competenza, a meno che da un esame sommario risulti che le parti non sono legate da un patto d’arbitrato. La maggioranza della Commissione ha ritenuto non sia opportuno legiferare nel senso auspicato dall’iniziativa, in quanto teme che ciò possa ridimensionare la sovranità dei tribunali svizzeri. Una minoranza propone invece di dare seguito all’iniziativa, in particolare per preservare l’attrattiva della Svizzera quale sede di arbitrati internazionali.

 

 

 08.454  n Iv. Pa. Wehrli. Parto anonimo. Tutela della vita
 08.493  n Iv. Pa. Tschümperlin. Parto discreto come via d’uscita da un dilemma

La Commissione propone di non dare seguito alle iniziative summenzionate con 14 voti contro 4 e 5 astensioni (08.454) e con 12 voti contro 1 e 10 astensioni (08.493). L’iniziativa presentata dal consigliere nazionale Reto Wehrli chiede di creare le basi legali necessarie affinché il cosiddetto parto anonimo sia autorizzato in via eccezionale e mira in particolare a istituire un quadro giuridico più chiaro per quanto riguarda gli «sportelli per neonati» e altre soluzioni analoghe. L’iniziativa prevede inoltre che la madre abbia diritto all’assistenza medica durante il parto ma non sia tenuta a rendere nota la propria identità. Anche l’iniziativa del consigliere nazionale Andy Tschümperlin è volta a disciplinare il parto anonimo, ma si limita a chiedere che il parto possa svolgersi con relativa discrezione. In altri termini, è previsto che la madre possa lasciare informazioni sulla propria identità e su quella del padre al servizio competente. La maggioranza della Commissione ha ritenuto che una revisione non darebbe risultati soddisfacenti. Le disposizioni proposte dalle iniziative sarebbero inoltre in contrasto con la Costituzione federale e con vari accordi internazionali che riconoscono il diritto di conoscere le proprie origini. Poiché l’opzione del parto discreto (la donna può partorire in ospedale per dare subito in adozione il neonato) è già permessa dal diritto vigente, la maggioranza non ritiene necessario legalizzare il parto anonimo; considera inoltre che in tal modo non verrebbe raggiunto l’obiettivo perseguito dalle due iniziative, vale a dire la difesa della vita. Una minoranza reputa per contro opportuno legiferare in questo campo e propone pertanto di dare seguito all’iniziativa Wehrli (08.454).

 

 08.416  n Iv. Pa. Thanei. Diritto della locazione. Mora nel pagamento delle spese accessorie

La Commissione ha deciso con 14 voti contro 8 e 1 astensione di non dare seguito all’iniziativa con cui la consigliera nazionale Anita Thanei propone di sopprimere la menzione delle spese accessorie all’articolo 257d del Codice delle obbligazioni (disdetta in caso di mora del locatore). La maggioranza della Commissione ha espresso dubbi quanto all’attendibilità degli abusi cui fa riferimento la consigliera nazionale Thanei e ritiene che non vi sia motivo di attenuare la protezione del conduttore contro il locatore in mora. Una minoranza propone invece di dare seguito all’iniziativa poiché, a suo avviso, non di rado le fatture emesse sulla base del conteggio definitivo delle spese accessorie sono di consistente entità e spesso i locatori non sono in grado di onorarle nel termine previsto di 30 giorni. Reputa pertanto opportuno proteggere tali locatori dalle gravi conseguenze derivanti da una disdetta straordinaria fondata sull’articolo 257d CO.

 

 08.490  n Iv. Pa. Stamm. Irrogazione obbligatoria di una pena senza condizionale a chi porta armi senza permesso

La Commissione ha deciso con 16 voti contro 7 e 1 astensione di non dare seguito all’iniziativa presentata dal consigliere nazionale Luzi Stamm. La maggioranza della Commissione reputa sia poco giudizioso prevedere un regime speciale per il porto d’armi senza permesso; ritiene inoltre che le misure proposte siano sproporzionate (esclusione della sospensione condizionale, pena detentiva di 6 mesi almeno, esecuzione della pena entro un mese). La minoranza della Commissione propone invece di dare seguito all’iniziativa.

 

 08.508  n Iv. Pa. Jositsch. Punibilità di gravi violazioni dei doveri di diligenza nella gestione degli affari

La Commissione ha deciso con 17 voti contro 6 di non dare seguito all’iniziativa presentata dal consigliere nazionale Daniel Jositsch. La maggioranza della Commissione ritiene più opportuno attenersi al principio vigente secondo cui i reati contro il patrimonio sono penalmente perseguibili soltanto se commessi intenzionalmente; ritiene inoltre sia assai difficile stabilire quando sia data una grave negligenza nella gestione degli affari. La maggioranza reputa inoltre che spetti al diritto civile determinare quando la retribuzione degli organi dirigenti debba ritenersi adeguata. La minoranza propone di dare seguito all’iniziativa poiché a suo avviso è inimmaginabile che una grave negligenza degli organi di un’impresa possa restare impunita.

 

Presieduta dalla consigliera nazionale Gabi Huber (PLR/UR), la Commissione si è riunita a Berna il 4 e 5 maggio 2009. A parte delle sedute ha assistito la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf.

 

Berna, il 5 maggio 2009  Servizi del Parlamento