La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha avviato la deliberazione di dettaglio sul disegno di revisione del diritto della società anonima. La maggioranza della Commissione ha sinora sostanzialmente aderito alle decisioni del Consiglio degli Stati.

08.011 s CO. Diritto della società anonima e diritto contabile

Dopo aver deciso, nel mese di giugno del 2009, di entrare in materia sul disegno del Consiglio federale inteso a modificare il diritto della società anonima e il diritto contabile, ieri la Commissione ha avviato la deliberazione di dettaglio delle nuove norme sulla società anonima, occupandosi in primo luogo delle disposizioni concernenti il governo d’impresa. La maggioranza della Commissione ha sinora sostanzialmente aderito alle decisioni del Consiglio degli Stati, che in quanto Camera prioritaria aveva esaminato il disegno nel corso della sessione estiva. Numerosi sono tuttavia gli aspetti controversi.

Queste le proposte principali della Commissione:

- con 12 voti contro 11 e 2 astensioni, la Commissione ha proposto di adottare il modello «nominee», prescelto dal Consiglio degli Stati, giacché ritiene che concorra a risolvere il problema delle «azioni dispo», che non è disciplinato dalla legislazione attuale. Si tratta del caso in cui il nuovo proprietario di azioni nominative quotate in borsa non si fa iscrivere nel libro delle azioni e rimane così ignoto alla società, con la conseguenza che una parte considerevole degli azionisti non può esercitare i diritti di partecipazione e non prende dunque parte al processo decisionale dell’assemblea generale. Tale situazione accresce inoltre il rischio di una scalata ostile (cfr. messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2007 [FF 2008 1321, in particolare 1350 seg.]). Secondo il modello del «nominee», se l’acquirente non presenta domanda di riconoscimento entro 30 giorni dall’acquisto, il depositario è tenuto a iscriversi in sua vece nel libro delle azioni, impedendo in tal modo che nel libro delle azioni figurino azioni il cui proprietario è ignoto («azioni dispo»). Il depositario esercita quindi il diritto di voto seguendo le istruzioni dell’azionista; in assenza di istruzioni il depositario si astiene. Per impedire l’elusione di eventuali limitazioni del diritto di voto, il depositario deve far sì che nessuno degli azionisti da lui rappresentato detenga oltre lo 0,2 % dei voti. Va infine precisato che ogni società è libera di applicare o meno questo modello. Una consistente minoranza della Commissione ha nondimeno proposto di rinunciare all’introduzione di queste norme, poiché ritiene comportino più inconvenienti che vantaggi. Più in particolare, reputa che il modello del nominee sia in contrasto con gli obiettivi di garantire maggiore trasparenza e di far sì che nel processo decisionale possa esprimersi la reale volontà dell’azionista.

- Con 9 voti contro 8 e 7 astensioni, la Commissione propone – sconfessando il Consiglio degli Stati – di non sopprimere la rappresentanza istituzionale (art. 689c cpv. 5 del disegno e art. 689d del vigente CO). Una minoranza ha nondimeno proposto di accogliere la proposta del Consiglio federale di sopprimere la rappresentanza da parte degli organi sociali o del depositario.

- Con 11 voti contro 9, la Commissione propone di aderire alla decisione del Consiglio degli Stati in merito alla durata del mandato dei membri del consiglio d’amministrazione (3 anni, cfr. art. 710 cpv. 1 del disegno). Una minoranza rilevante propone tuttavia di aderire alla proposta del Consiglio federale, che aveva optato per un mandato della durata di un anno.

La Commissione proseguirà la deliberazione di dettaglio nel corso della prossima seduta.

 

09.021 s Decisioni in materia civile e commerciale. Approvazione e attuazione della revisione della Convenzione di Lugano

Con 21 voti contro 1, la Commissione propone di approvare il disegno del Consiglio federale, aderendo quindi alla decisione presa dal Consiglio degli Stati nella sessione autunnale.

In vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 1992, la Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 ha introdotto una disciplina uniforme della competenza giurisdizionale e un efficace sistema per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni estere, accrescendo in tal modo la certezza del diritto. La Convenzione di Lugano ha dato nel complesso buoni risultati. Tuttavia svariate disposizioni sono controverse e all’origine di difficoltà nell’applicazione del diritto. Inoltre, recenti sviluppi, tra cui ad esempio le transazioni commerciali transfrontaliere in forma elettronica, ma anche il desiderio di rendere più efficienti le procedure di riconoscimento ed esecuzione, hanno creato la necessità di procedere ad una serie di adeguamenti. L’Unione europea ha adottato la revisione in forma di regolamento – il regolamento «Bruxelles I» – entrato in vigore per gli Stati membri il 1° marzo 2002. La revisione della Convenzione di Lugano, firmata il 30 ottobre 2007, coincide ampiamente con il regolamento «Bruxelles I».

 

09.024 s Immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni. Convenzione ONU

Con 18 voti contro 7, la Commissione propone di approvare la Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni nonché di autorizzare il Consiglio federale a ratificarla e a presentare le contestuali dichiarazioni interpretative. La Convenzione ha lo scopo di instaurare norme universalmente applicabili che definiscono le condizioni in cui uno Stato e i suoi beni possono essere assoggettati alla giurisdizione di un altro Stato in procedimenti diversi da quelli penali. La maggioranza della Commissione concorda con il Consiglio degli Stati e ritiene anch’essa che la Convenzione concorra a conferire una maggiore stabilità giuridica alle relazioni internazionali. Una minoranza propone invece di non entrare in materia, poiché reputa che la Convenzione indebolirebbe lo Stato di diritto e non comporterebbe alcun progresso in termini di certezza del diritto.

 

07.061 CC. Cartella ipotecaria registrale e altre modifiche della disciplina dei diritti reali

Preso atto delle decisioni prese dal Consiglio degli Stati nella scorsa sessione autunnale, la Commissione ha esaminato nuovamente il disegno di modifica del Codice civile concernente i diritti reali immobiliari. Queste le sue proposte:

- catasti delle condotte (art. 676): con 21 voti contro 1, la Commissione propone di confermare la decisione del 27 aprile 2009 di stralciare la disposizione che autorizzava i Cantoni a introdurre un catasto delle condotte. Una minoranza propone invece di aderire alla decisione del Consiglio degli Stati.

- Ipoteca legale dei subappaltatori (art. 837 cpv. 1°): con 14 voti contro 12, la Commissione propone di adottare la formulazione bocciata di stretta misura (19 voti contro 16) dal Consiglio degli Stati («Un subappaltatore può chiedere la costituzione di un’ipoteca legale soltanto se il proprietario del fondo ha acconsentito per scritto alla conclusione del contratto tra imprenditore e subappaltatore.»). Una minoranza propone invece di aderire alla decisione del Consiglio degli Stati, che prevede lo stralcio della nuova condizione prevista per i subappaltatori, e di non modificare il diritto vigente sotto quest’aspetto.

- Fine della proprietà per piani (art. 712f) : con 12 voti contro 11 e 1 astensione, la Commissione propone di aderire alla decisione presa senza voti contrari dal Consiglio degli Stati (cattivo stato dell’immobile, proprietà per piani di durata superiore ai 50 anni, diritto del singolo di chiedere lo scioglimento). La minoranza ha invece espresso una preferenza per la soluzione proposta dal Consiglio nazionale (proprietà per piani di durata superiore ai 30 anni, ruolo preponderante della comunione dei proprietari, maggioranza qualificata).

 

09.430 n Iv. Pa. Leutenegger Oberholzer. Legge concernente l’aiuto alle vittime di reati

Con 20 voti contro 1 e 3 astensioni, la Commissione ha deciso di dare seguito all’iniziativa parlamentare che intende ampliare i diritti delle vittime nei procedimenti penali. L’iniziativa prevede che le autorità siano tenute a informare la vittima sull’esecuzione della pena e sulle decisioni importanti inerenti alla detenzione dell’autore del reato, quali in particolare il rilascio, la concessioni di congedi o della semilibertà. L’oggetto passa ora alla Commissione omologa del Consiglio degli Stati.

 

Presieduta dalla consigliera nazionale Gabi Huber (PLR. I Liberali/UR), la Commissione si è riunita a Berna l’8 e il 9 ottobre 2009. A parte delle sedute ha partecipato la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf.

 

Berna,  9 ottobre 2009 Servizi del Parlamento