Occorre dare agli autori di un’iniziativa popolare la possibilità di ritirare la loro iniziativa sotto espressa condizione che il controprogetto indiretto sotto forma di legge sia accettato? L’esempio dell’iniziativa popolare «Acqua viva» ha convinto la Commissione delle istituzione politiche del Consiglio degli Stati (CIP) della necessità di intervenire in tal senso. Per questo motivo, ha elaborato un progetto di modifica della legge federale sui diritti politici e l’ha posto in consultazione.

L’iniziativa popolare «Acqua viva» (07.060) è attualmente pendente alle Camere federali, così come una revisione della legge sulla protezione delle acque (07.492 Iv. pa. «Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua»). Questa revisione è stata presentata quale controprogetto indiretto all’iniziativa popolare e sarà pubblicata solo se l’iniziativa è ritirata o respinta in votazione popolare. Se i promotori dell’iniziativa «Acqua viva» decidessero di ritirare la loro iniziativa a favore della revisione elaborata dal Parlamento, rischierebbero di restare a mani vuote. Pur evitando un’onerosa campagna di votazione a favore dell’iniziativa, correrebbero il rischio che, in caso di riuscita del referendum, il controprogetto indiretto sia respinto in votazione popolare.

Il progetto elaborato dalla CIP del Consiglio degli Stati in attuazione di un’iniziativa parlamentare del consigliere agli Stati Filippo Lombardi (PPD/TI)  (08.515 s Iv. pa. « Ritiro condizionato di un’iniziativa popolare in caso di controprogetto indiretto») si prefigge di fare in modo che i promotori di un’iniziativa popolare non si trovino di fronte a questo dilemma. La Commissione è convinta che il problema  non sia limitato all’iniziativa popolare  «Acqua viva». In effetti, la pubblicazione dei controprogetti indiretti sotto forma di legge è spesso legata al ritiro o al rigetto dell’iniziativa popolare poiché il legislatore vuole chiarire dapprima la situazione a livello costituzionale. Questa situazione implica che i promotori delliniziativa debbano decidere di ritirarla in un momento in cui non si conosce ancora la sorte del controprogetto indiretto che potrebbe soddisfarli. Di conseguenza, chi non vuole correre rischi ha tutto linteresse a non ritirare liniziativa.

Le modifiche proposte si prefiggono di offrire ai comitati d’iniziativa la possibilità di ritirare la loro iniziativa a condizione che il controprogetto indiretto entri effettivamente in vigore. Il termine di referendum per il controprogetto indiretto decorre dal momento in cui il comitato diniziativa opta per questo ritiro condizionato. Se è lanciato il referendum e il controprogetto è respinto in votazione popolare, liniziativa popolare è posta in votazione.

Il 27 marzo 2009, la Commissione ha adottato il progetto all’unanimità in vista della procedura di consultazione. Essendo confrontata con un caso concreto, la Commissione ritiene auspicabile adottare rapidamente le modifiche proposte affinché possano esplicare i loro effetti anche sul caso in questione. Per questo motivo ha allestito un calendario ambizioso per l’elaborazione del progetto e ha fissato un termine abbreviato per la consultazione. I Cantoni e le cerchie interessate hanno la possibilità di esprimere il loro parere sino al 24 aprile 2009.

Il progetto può essere consultato su Internet al seguente indirizzo:

http://www.parlament.ch/i/dokumentation/berichte/vernehmlassungen/08-515/pagine/default.aspx

 

Berna,  30 marzo 2009 Servizi del Parlamento