Statuto di Roma
La Commissione degli affari giuridici si è occupata nuovamente, nell'ambito dell'eliminazione delle divergenze, dell'attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale. Essa chiede al suo consiglio di tener fede alla sua decisione in alcuni importanti punti.

La Commissione ha esaminato le differenze che erano rimaste dopo l'esame da parte del Consiglio degli Stati (08.034 Corte penale internazionale. Attuazione dello Statuto di Roma). Mediante questa revisione dovranno essere ripresi nel Codice penale, oltre al genocidio, anche i crimini contro l'umanità e definiti più dettagliatamente i crimini di guerra, che nella legge penale militare attualmente in vigore sono oggetto di una disposizione globale.

La Commissione propone al suo consiglio di mantenere la sua decisione riguardo a diversi importanti punti:

– con 18 voti favorevoli, 3 contrari e 3 astensioni essa chiede di non applicare la regola dell'imprescrittibilità retroattiva a crimini contro l'umanità (art. 101 cpv. 3 CP): i crimini prescritti al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni devono quindi rimanere prescritti.

– Secondo la decisione del Consiglio degli Stati, l'esortazione pubblica al genocidio dev'essere punibile in Svizzera anche se ha avuto luogo all'estero e il genocidio non riguarda la popolazione svizzera (art. 259 cpv. 1bis CP). La Commissione propone con 18 voti contro 7 di attenersi alla versione del Consiglio federale. Di conseguenza, una simile esortazione dev'essere punibile in Svizzera solo se il genocidio è stato commesso in tutto o in parte in Svizzera. Tenuto conto della gravità del reato, la minoranza della Commissione si è espressa a favore della versione del Consiglio degli Stati.

 Con 16 voti contro 8, la Commissione propone di respingere il disciplinamento secondo cui gli atti preparatori a crimini di guerra o a crimini contro l'umanità sono punibili anche in casi di «minore gravità» (art. 260bis cpv. 1 lett. i e j CP). La minoranza intende attenersi a questo disciplinamento per ragioni pratiche.

 Con 18 voti contro 4 e 1 astensione, la Commissione propone, in tutti i casi di genocidio, di mantenere la pena detentiva di almeno 10 anni (art. 264 CP). La minoranza si è espressa a favore della differenziazione introdotta dal Consiglio degli Stati secondo cui per determinati reati considerati come genocidi (impedimento alla nascita all'interno di un gruppo, trasferimento forzato di bambini da un gruppo a un altro) è prevista una pena minima di 5 anni, sempre che al riguardo si tratti di reati di «minore gravità».

 

08.011 s CO. Diritto della società anonima e diritto contabile

Alla luce della raccomandazione di voto del Consiglio nazionale in merito all'iniziativa popolare «Contro le retribuzioni abusive», nonché dell'accettazione della controproposta diretta, la Commissione ha deciso con 12 voti contro 10 e 2 astensioni di scorporare tutte le disposizioni relative alla Corporate Governance dal progetto del Consiglio federale per la revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile e per il momento di non elaborarlo ulteriormente.

La Commissione ha condotto la discussione di dettaglio sulle disposizioni relative alle strutture di capitale della società anonima. La sua maggioranza chiede di accogliere gran parte delle modifiche proposte nella versione del Consiglio degli Stati. Con 13 voti contro 5 e 8 astensioni, la maggioranza della Commissione propone tuttavia che, per le società quotate in borsa, l'importo di spesa per l'acquisto di nuove azioni possa essere fissato molto più in basso del loro valore reale, anche quando l'Assemblea generale ha approvato tale importo con almeno due terzi dei voti e la maggioranza dei valori delle azioni nominali rappresentati. Con 16 voti favorevoli, 7 contrari e 2 astensioni, la Commissione propone inoltre di stralciare nuovamente l'aggiunta nell'articolo 671 capoverso 2 CO decisa dal Consiglio degli Stati, secondo la quale la riserva legale di capitale può essere utilizzata anche per il rimborso agli azionisti sempre che le riserve legali superino la metà del capitale azionario.

La Commissione ha inoltre discusso la parte del progetto del Consiglio federale che riguarda la modernizzazione dell'Assemblea generale della società anonima. La maggioranza si allinea alle proposte del Consiglio degli Stati o del Consiglio federale.

 

09.086 n Legge federale sulla protezione dei marchi. Modifica e progetto Swissness

In merito ai progetti del Consiglio federale, la Commissione ha sentito le cerchie interessate. Essa deciderà in occasione di una prossima seduta su un'eventuale entrata in materia.

La Commissione ha infine approvato senza voti contrari l'Accordo tra la Svizzera e la Serbia sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità (09.070).

La Commissione si è riunita il 25 e 26 marzo 2010 a Berna sotto la presidenza della consigliera nazionale Anita Thanei (PS, ZH) e, in parte, in presenza della consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf.

 

Berna, 26 marzo 2010 Servizi del parlamento