Nel quadro dell’iniziativa parlamentare «Maggiore protezione dei consumatori. Modifica dell’articolo 210 del Codice delle obbligazioni» (06.490) depositata dalla consigliera nazionale Susanne Leutenegger Oberholzer, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha elaborato due avamprogetti (varianti) di modifica del Codice delle obbligazioni. La Commissione invia le due varianti in consultazione fino al 20 settembre 2010 e, dopo averne valutato i risultati, deciderà in che direzione andare. I pareri vanno trasmessi in triplice copia all’Ufficio federale di giustizia (Bundesrain 20, 3003 Berna). Gli avamprogetti e il rapporto esplicativo possono essere consultati sul sito web della Commissione e su quello generale dell’Amministrazione federale.
Da un lato, nell’ottica di un rafforzamento ragionevole della protezione dei consumatori, la Commissione propone una proroga moderata del termine di prescrizione delle azioni per difetti della cosa nella vendita di cose mobili a due o cinque anni. Dall’altro, essa vuole adeguare il termine di prescrizione delle azioni per difetti di una cosa mobile che è stata adoperata secondo le condizioni d’uso previste per un’opera immobiliare e ne ha provocato i difetti, portandolo a cinque anni come quello del committente d’una costruzione immobiliare nei confronti dell’appaltatore. Nel diritto in materia di contratto di appalto si continuerà a rinviare alle disposizioni sulla prescrizione relative al diritto di compravendita. Si vuole così ovviare al problema sollevato dall’iniziativa parlamentare «Modifica del termine di prescrizione nel diritto d’acquisto (art. 210 CO)» (07.497) depositata dal consigliere agli Stati Hermann Bürgi.
Berna, 1° giugno 2010 Servizi del Parlamento