Gli averi di provenienza illecita di «persone politicamente esposte» (PPE) pongono numerosi problemi. La Svizzera ha reagito in merito sin dagli anni Ottanta con una politica proattiva di restituzione degli averi che poggia su due pilastri: la prevenzione e l'assistenza. Tuttavia il fenomeno in continuo aumento degli Stati in dissesto ha mostrato i limiti di questo sistema, ad esempio attraverso i casi Mobutu e Duvalier. Il disegno presentato dal Consiglio federale è nato dalle difficoltà incontrate dalle autorità svizzere per restituire a siffatti Stati i fondi bloccati in Svizzera dopo che il procedimento di assistenza penale internazionale non aveva avuto esito.
Il disegno di legge costituisce una soluzione sussidiaria alla legge sull'assistenza giudiziaria in materia penale. Rende possibile la confisca di averi di provenienza manifestamente illecita senza che la PPE in questione sia stata condannata. Prevede i tre strumenti del blocco, della confisca e della restituzione per risolvere i casi di averi di provenienza illecita di PPE depositati in Svizzera e quando gli Stati di origine di tali averi non sono in grado di esperire un procedimento penale che soddisfi le esigenze della nostra legge sull'assistenza penale internazionale. La legge proposta si applica anche ai fondi Duvalier che il Consiglio federale ha dovuto bloccare nuovamente all'inizio dell'anno in seguito a una decisione del Tribunale federale che ha ordinato la restituzione ai titolari degli averi in virtù della prescrizione dell'azione penale.
La Commissione ha respinto con 9 voti contro 1 e 3 astensioni una proposta che chiedeva che la legge non fosse applicabile qualora la parte lesa possa far valere sui valori patrimoniali diritti ai sensi dell'articolo 70 del Codice penale (confisca penale). Ha pure respinto con 8 voti contro 5 una proposta volta ad addossare agli intermediari finanziari la totalità o una parte delle spese risultanti dal blocco e dalla restituzione. Queste due modifiche saranno presentate alla Camera come proposte di minoranza.
Legge sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione. Concretizzazione a livello di ordinanza
La legge del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali prevede che l'Assemblea federale disciplini mediante ordinanza i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei procuratori generali sostituti e, d'altro lato, l'organizzazione e i compiti dell'autorità di vigilanza del Ministero pubblico della Confederazione. La Commissione ha iniziato i lavori per l'elaborazione di queste due ordinanze e ha deciso il 22 aprile 2010 di presentare due iniziative parlamentari (10.441 e 10.442). Il 30 aprile 2010 l'omologa Commissione del Consiglio nazionale ha approvato le iniziative. La Commissione del Consiglio degli Stati ha ora approvato all'unanimità i due progetti di ordinanza; propone inoltre alla sua Camera una modifica della legge sull'organizzazione delle autorità penali per prevedere l'esigenza della nazionalità svizzera per l'eleggibilità alla carica di procuratore della Confederazione e di sostituto procuratore. Le ordinanze dovranno entrare in vigore il 1° gennaio 2011.
La Commissione ha comunicato le sue decisioni in merito all'iniziativa popolare contro le rimunerazioni abusive (08.080) in una conferenza stampa.
Presieduta dal consigliere agli Stati Claude Janiak (S, BL), la Commissione si è riunita a Berna il 20 maggio 2010. A parte della seduta era presente la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf.
Berna, 21 maggio 2010 Servizi del Parlamento