Nell'ambito dello sviluppo dell’acquis di Schengen, la CIP-N ha esaminato la trasposizione della direttiva della Comunità europea sul rimpatrio (09.087 Sviluppo dell'acquis di Schengen. Recepimento della direttiva sul rimpatrio e modifica della LStr). Nel voto sull'insieme dell'oggetto, essa propone al plenum, con 17 voti contro 8, di adottare il progetto. La Commissione osserva con un certo scetticismo l'ampiezza assunta dalla trasposizione dello sviluppo dell’acquis di Schengen ed è impensierita in particolare dall'ingerenza di Schengen nel diritto svizzero sull'asilo. Con 17 voti contro 9, la Commissione rifiuta di modificare il diritto vigente e di ridurre da 24 a 18 mesi la durata massima della carcerazione. Per la maggioranza della Commissione, il diritto svizzero deve essere rispettato e non vi è dunque motivo di modificare una norma adottata in votazione popolare che è in vigore soltanto dal 2007. Per una minoranza della Commissione, la Svizzera si è impegnata a recepire lo sviluppo dell’acquis di Schengen e dovrebbe rispettare quest'impegno. Inoltre, sarebbe insensato mettere in pericolo l’acquis di Schengen per evitare una modifica in fin dei conti trascurabile, dato che la carcerazione in vista di rinvio coatto raramente si protrae oltre i 18 mesi. La Commissione ha inoltre modificato il progetto adottato dal Consiglio degli Stati per tener conto della sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) del 10 febbraio 2010. Il TAF ha infatti giudicato che la prassi dell'Ufficio federale della migrazione consistente nel rinviare nello Stato membro di Dublino competente i richiedenti l'asilo che ricorrono secondo la procedura di Dublino non appena è stata notificata la decisione di prima istanza viola il diritto a una tutela giudiziaria effettiva. Il TAF ha ritenuto che il richiedente l'asilo debba poter rimanere in Svizzera fintanto che il TAF abbia statuito sulla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso contro la non entrata in materia secondo la procedura di Dublino. L'adeguamento della prassi a questa sentenza comporta tuttavia ritardi nell'esecuzione dei rinvii coatti nello Stato membro di Dublino competente. Le modifiche proposte dal Dipartimento di giustizia e polizia e adottate dalla Commissione permettono di migliorare questo tipo di procedimenti e di evitare che le persone interessate passino alla clandestinità dopo la notifica della decisione.
09.414 n Iv. pa. Gruppo V. Il diritto internazionale non deve prevalere sul diritto nazionale
L'articolo 190 della Costituzione federale prevede che il Tribunale federale è tenuto ad applicare le leggi federali e il diritto internazionale, ma non dice come procedere quando vi è una contraddizione tra una legge federale e una norma di diritto internazionale. Di conseguenza, il gruppo UDC propone di completare questo disposto con un capoverso che obblighi il Tribunale federale ad applicare la legge federale più recente quando contraddice un trattato internazionale precedente. Tuttavia, la Commissione vuole mantenere l'equivalenza tra il diritto internazionale e il diritto nazionale; con 13 voti contro 9 e un'astensione propone dunque di respingere l'iniziativa. La Commissione sottolinea che, per risolvere i conflitti tra questi due tipi di norme giuridiche, il Tribunale federale ha affinato una giurisprudenza differenziata che ha dato buoni risultati e tiene conto in particolare della portata specifica di ciascun trattato internazionale. Una minoranza della Commissione, invece, reputa che la volontà del legislatore debba essere rispettata e che le norme di diritto nazionale debbano prevalere sui trattati internazionali conclusi dai Governi.
La Commissione si è riunita il 20 e 21 maggio 2010 a Berna, sotto la presidenza del consigliere nazionale Yvan Perrin (V, NE).
Berna, 21 maggio 2010 Servizi del Parlamento