Nel gennaio 2010, la Commissione aveva incaricato una Sottocommissione di esaminare le possibilità di attuare due iniziative parlamentari relative alla giurisdizione costituzionale (05.445 Iv. Pa. Giurisdizione costituzionale; 07.476 Iv. Pa. Diritto costituzionale determinante per chi è chiamato ad applicare il diritto). Basandosi sui lavori della Sottocommissione, la Commissione è entrata in materia, con 16 voti contro 8 e un'astensione, su un progetto di decreto federale inteso a modificare la Costituzione federale (Cost.). Una minoranza della Commissione si oppone all'istituzione di una giurisdizione costituzionale per le leggi federali e all'entrata in materia sul progetto. Con 22 voti contro 2 e 2 astensioni, la Commissione propone di abrogare l'articolo 190 Cost. con la conseguente soppressione della limitazione del controllo delle norme per le leggi federali. Le leggi federali, come le ordinanze federali e gli atti normativi cantonali, potrebbero essere controllate da tutte le autorità nell'applicazione in relazione alla loro conformità alla Costituzione federale e al diritto internazionale. Innanzitutto sarebbero controllate per la loro conformità con la Costituzione. Contrariamente alla prassi attuale, in caso di conflitto il Tribunale federale darebbe la precedenza, rispetto a una legge federale, ai diritti fondamentali che non sono garantiti dal diritto internazionale e alle disposizioni costituzionali sulla ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni. Una minoranza propone di mantenere il contenuto dell'attuale articolo 190 Cost. limitando solo il principio secondo il quale le leggi federali, anche quelle anticostituzionali, sono determinanti per le autorità, le quali non sarebbero più tenute ad applicare quelle che violano i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale o i diritti umani tutelati dal diritto internazionale. La Commissione approverà un rapporto esplicativo durante la sua prossima seduta e in seguito darà avvio alla procedura di consultazione.
10.443 Iv. Pa. Controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive»
08.080 Contro le retribuzioni abusive. Iniziativa popolare. CO. Modifica
Nel corso della sessione invernale 2010, il Consiglio degli Stati ha approvato due progetti di modifica del Codice delle obbligazioni e di altre leggi federali quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Contro le retribuzioni abusive». Il secondo progetto si distingue dal primo poiché comprende, oltre alle disposizioni contenute in quest'ultimo, anche disposizioni che rientrano nel diritto della società anonima e nel diritto fiscale, che disciplinano le parti di retribuzione superiori a tre milioni di franchi («retribuzioni molto elevate»). Con 13 voti contro 13 e il voto preponderante della presidente, la Commissione del Consiglio nazionale è entrata in materia sul secondo progetto e ha avviato la deliberazione di dettaglio. Con lo stesso numero di voti ha invece deciso di non entrare in materia sul primo progetto. La Commissione proseguirà i lavori durante la sua prossima seduta e presenterà i risultati della deliberazione di dettaglio al termine della stessa.
La Commissione ha inoltre deciso all'unanimità di aspettare la fine della procedura di appianamento delle divergenze sul controprogetto indiretto per trattare le divergenze relative al controprogetto diretto ed emanare la raccomandazione di voto sull'iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive».
06.490 Iv. Pa. Maggiore protezione dei consumatori. Modifica dell'articolo 210 del Codice delle obbligazioni
La Commissione ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione condotta nell'estate 2010. Il relativo rapporto è consultabile sul sito Internet della Commissione.
La Commissione ha accolto all'unanimità una modifica del Codice delle obbligazioni che prevede un termine di prescrizione di massima di due anni per azioni di garanzia derivanti da contratti di compravendita e di appalto relativi a una cosa mobile o a un’opera mobiliare. Un termine di cinque anni va tuttavia applicato alle relative azioni per difetti della cosa mobile che è stata adoperata secondo le condizioni d’uso previste per un’opera immobiliare e ne ha provocato i difetti. Lo stesso vale per l’opera mobiliare che soddisfa questi requisiti. Nulla cambia quanto al termine di cinque anni per le opere immobiliari o per la vendita di fondi. Vanno considerati nulli i patti in merito all’abolizione o alla limitazione del termine di due anni nei contratti di compravendita fra commercianti e consumatori, fermo restando che il termine per le cose usate può essere ridotto a un anno (variante 1 dell'avamprogetto). L'adozione di questa variante dovrebbe consentire l'attuazione simultanea dell'iniziativa parlamentare 06.490, depositata dalla consigliera nazionale Susanne Leutenegger Oberholzer, e dell'iniziativa parlamentare 07.497 «Modifica del termine di prescrizione nel diritto d'acquisto (art. 210 CO)», depositata dal consigliere agli Stati Hermann Bürgi.
10.417 Iv. Pa. Lüscher. Ampliare i diritti delle parti lese nella procedura penale militare
La Commissione ha deciso, senza voti contrari, di dare seguito all'iniziativa summenzionata, che chiede di modificare la procedura penale militare in modo tale che la vittima e i suoi congiunti possano costituirsi parte civile e godere di tutti i diritti di parte, indipendentemente dalla loro capacità di far valere pretese civili nei confronti dell'accusato.
09.514 n Iv. Pa. Teuscher. Combattere efficacemente le molestie sessuali
Dopo aver proceduto all'esame preliminare dell'iniziativa summenzionata, la Commissione propone, con 15 voti contro 8 e un'astensione, di non darvi seguito. La maggioranza della Commissione ritiene infatti che l'istituzione di una struttura di accoglienza da parte di tutte le aziende creerebbe delle difficoltà. In particolare, tale misura sarebbe sproporzionata per le aziende più piccole. Inoltre, l'alleviamento dell'onere della prova previsto dal diritto civile potrebbe avere ripercussioni negative su un'eventuale procedura penale. La minoranza della Commissione sostiene l'iniziativa e afferma che le misure proposte avrebbero un effetto preventivo.
10.3491 s Mozione del Consiglio degli Stati (Lombardi). Riconoscimento dei meriti del colonnello Martinoni nei Fatti di Chiasso del 28 aprile 1945
La Commissione propone senza voti contrari di accogliere la mozione. Il Consiglio nazionale aveva già accolto il 1° ottobre 2010, sempre senza voti contrari, una mozione dello stesso tenore depositata dal consigliere nazionale Norman Gobbi. La mozione chiede al Consiglio federale di riconoscere ufficialmente il ruolo di mediatore svolto dal colonnello Martinoni che, esortando i Tedeschi ad arrendersi, ha contribuito a salvare Chiasso e la sua popolazione. Nella sua risposta del 1° settembre 2010, il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad accogliere la mozione.
Da ultimo, la Commissione ha approvato la modifica che il Consiglio degli Stati ha apportato al testo della mozione 08.3790 Mo. Consiglio nazionale (Aubert). Proteggere i minori dai maltrattamenti e dagli abusi sessuali.
La Commissione si è riunita a Berna il 20 e 21 gennaio 2011 a Berna sotto la presidenza della consigliera nazionale Anita Thanei (PS/ZH). A parte della seduta era presente la consigliera federale Simonetta Sommaruga.
Berna, 20 gennaio 2011 Servizi del Parlamento