Controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Contro le retribuzioni abusive»
La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha proceduto alla deliberazione di dettaglio del controprogetto indiretto del Consiglio degli Stati, raccomandando di respingerlo nella votazione sul complesso.

Dopo che, lo scorso aprile, aveva proposto di mantenere il controprogetto diretto del Consiglio nazionale e di raccomandare di respingere l’iniziativa popolare «Contro le retribuzioni abusive» (08.080 s Contro le retribuzioni abusive. Iniziativa popolare), la Commissione ha concluso la deliberazione di dettaglio del controprogetto indiretto (progetto 1 dell’oggetto 10.443 s Iv. Pa. Controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive»). Contro il parere della sua Commissione, il Consiglio nazionale era entrato in materia sul progetto durante la sessione primaverile 2011.

Nell’ambito della deliberazione di dettaglio, varie maggioranze commissionali hanno deciso in particolare le seguenti proposte:

  1. le quote di retribuzione corrisposte ai membri degli organi societari e ai lavoratori che superano tre milioni di franchi («retribuzioni molto elevate») devono essere equiparate a un impiego dell’utile e, dal profilo fiscale, non devono costituire un onere giustificato dall’uso commerciale. Tale disciplinamento si applica anche alle società che non sono quotate in borsa. La Commissione riprende così la parte inerente al diritto fiscale del concetto, proposto del Consiglio federale e deciso dal Consiglio degli Stati nella sessione invernale 2010, di sottoporre le retribuzioni molto elevate a un regime particolare (progetto 1 dell’oggetto 10.443 s Iv. Pa. Controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive») [proposta approvata con 12 voti contro 11];
  2. l’assemblea generale deve decidere ogni anno in merito all’approvazione dell’importo complessivo delle retribuzioni corrisposte ai membri della direzione (art. 731l) [proposta approvata con 16 voti contro 9]. Il Consiglio degli Stati aveva deciso che gli statuti potevano derogare da questo principio;
  3. l’assemblea generale delle società di servizi finanziari deve inoltre decidere ogni anno in merito all’approvazione dell’ammontare totale, a livello di gruppo, di tutte le componenti salariali variabili per l’esercizio precedente, dedotte le retribuzioni supplementari decise per il consiglio di amministrazione, il consiglio consultivo e la direzione [proposta approvata con 12 voti contro 11 e un’astensione];
  4. nel regolamento sulle retribuzioni non deve necessariamente essere fissato il rapporto massimo ammesso tra retribuzione di base e retribuzione aggiuntiva (art. 731d cpv. 3 2a frase) [proposta approvata con 18 voti contro 8];
  5. è fatto divieto ai membri del consiglio di amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo di ricevere un premio dalla controparte per l’acquisto o la vendita di un’impresa. È inoltre loro vietato percepire un premio dalla propria azienda per la vendita di un’impresa. Sono per contro ammessi i premi corrisposti dalla propria azienda per l’acquisto di un’impresa; tali premi devono essere comprovati [proposta approvata con 19 voti contro 5];
  6. la partecipazione degli azionisti all’assemblea generale va incoraggiata, nello specifico con misure atte ad agevolarne l’iscrizione nel libro delle azioni e a facilitarne l’esercizio del diritto di voto [proposta approvata con 10 voti contro 8 e 7 astensioni];
  7. la disposizione penale (art. 326quinquies CP) dev'essere stralciata dal progetto [proposta approvata con 16 voti contro 5 e un'astensione];
  8. gli istituti di previdenza devono potere esercitare i propri diritti di voto nelle società quotate in borsa solamente per quanto possibile (art. 71a cpv. 1 LPP) [proposta approvata con 12 voti contro 8 e 1 astensione].

Al termine della deliberazione di dettaglio, la Commissione si è pronunciata contro il progetto con 12 voti contro 9 e un’astensione. Raccomanda pertanto al suo Consiglio di respingerlo nella votazione sul complesso.

 

10.093 s Per giochi in denaro al servizio del bene comune. Iniziativa popolare

Come il Consiglio degli Stati, anche la Commissione sostiene il controprogetto del Consiglio federale, che riprende sostanzialmente l’iniziativa popolare, eliminandone tuttavia le lacune (cfr. comunicato stampa della Commissione omologa del 1° febbraio 2011). Nella votazione sul complesso, la Commissione si è espressa a favore del controprogetto con 13 voti contro 4 e 3 astensioni.

La Commissione ha deciso, con 17 voti contro 5 e 3 astensioni, di menzionare esplicitamente nel controprogetto la prevenzione della dipendenza dal gioco e la protezione dei giovani (cpv. 5). Una minoranza ritiene superflua questa precisazione.

La Commissione ha respinto altre proposte di modifica, che verranno ora sottoposte al Consiglio come proposte di minoranza:

  • ammissione di giochi in denaro con vincite istantanee soltanto nella case da gioco
    (cpv. 2bis e 3 lett. a; minoranza di 8 membri);
  • menzione esplicita della competenza dei Cantoni per l’autorizzazione e la sorveglianza dei tornei di jass e di poker con una puntata unica di 100 franchi al massimo (cpv. 3 lett. d; minoranza di 9 membri);
  • utilizzo dello 0,5 per cento dei proventi lordi dai giochi in denaro per prevenire la dipendenza dal gioco e lottare contro di essa (cpv. 5; minoranza di 4 membri);
  • istituzione di una Commissione indipendente dal Governo cantonale che decide per quali scopi di utilità pubblica devono essere utilizzati gli utili dei giochi in denaro (cpv. 6; minoranza di 9 membri);
  • competenza dei Cantoni per l’autorizzazione e la sorveglianza delle lotterie, comprese quelle con quote di vincita fisse, fatti salvi i sistemi di jackpot delle case da gioco (cpv. 3 lett. a; minoranza di 6 membri).

 

08.458 n Iv. Pa. Precisazione del campo d’applicazione delle disposizioni concernenti l’inchiesta mascherata

10.465 n Iv. Pa. Schlüer. Ricerche sotto copertura per la prevenzione di crimini

La Commissione ha approvato all’unanimità un avamprogetto inteso a modificare il codice di diritto processuale penale svizzero per attuare l’iniziativa parlamentare 08.458, depositata dal consigliere nazionale Daniel Jositsch. Il nuovo disciplinamento proposto descrive l’inchiesta mascherata in maniera più restrittiva rispetto alla giurisprudenza del Tribunale federale (v. in particolare DTF 134 IV 266). Si è in presenza di un’inchiesta mascherata quando membri della polizia o persone impiegate provvisoriamente per compiti di polizia tentano, utilizzando un’identità fittizia e comportandosi in modo da stringere contatti con persone e instaurare con esse una particolare relazione di fiducia, di infiltrare un ambiente criminale per impedire reati gravi. Occorre altresì creare una base legale per l’attività d’inchiesta meno radicale, la cosiddetta ricerca mascherata. L’avamprogetto sarà sottoposto a una procedura di consultazione.

Con 16 voti contro 7, la Commissione propone al suo Consiglio di non dare seguito all’iniziativa parlamentare 10.465, depositata dal consigliere nazionale Ulrich Schlüer. Una minoranza propone di darvi seguito.

 

10.425 n Iv. Pa. Gruppo V. Rendere più efficiente l’attività parlamentare inerente ai tribunali della Confederazione

Con 13 voti contro 11 e 2 astensioni, la Commissione ha deciso di dare seguito all’iniziativa summenzionata, che chiede di completare la legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10) in modo tale che il presidente del Tribunale federale sia presente in occasione di deliberazioni concernenti le competenze, l’organizzazione o l’amministrazione dei tribunali federali. Secondo la situazione giuridica vigente, le commissioni danno ai tribunali della Confederazione l’occasione di esprimersi su disegni di atti legislativi da esse esaminati e concernenti le competenze, l’organizzazione o l’amministrazione dei tribunali della Confederazione (art. 162 cpv. 4 LParl). La Commissione è del parere che l’iniziativa parlamentare semplifichi gli scambi tra Parlamento e Tribunale federale, istituzionalizzandoli. Eventuali questioni potrebbero essere chiarite direttamente durante le deliberazioni. Gran parte della Commissione ritiene tuttavia che l’attuale prassi sia consolidata e teme che l'istituzionalizzazione degli scambi di cui sopra violi il principio della separazione dei poteri.

 

La Commissione si è riunita a Berna il 12 e il 13 maggio 2011, sotto la presidenza della consigliera nazionale Anita Thanei (PS/ZH) e in parte alla presenza della consigliera federale Simonetta Sommaruga.

 

Berna, 13 maggio 2011 Servizi del Parlamento