Lotta contro la tratta di esseri umani
La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale propone alla sua Camera di approvare il decreto federale concernente l’approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (10.097).

La Convenzione del Consiglio d’Europa è finalizzata alla lotta, su scala nazionale e internazionale, contro la tratta di esseri umani in tutte le sue forme. A questo scopo la Convenzione definisce gli standard giuridici nei settori del diritto penale, dell’assistenza alle vittime, del diritto sugli stranieri e della protezione procedurale ed extraprocedurale dei testimoni. Il diritto vigente in Svizzera soddisfa ampiamente i requisiti sanciti dalla Convenzione: è necessario legiferare soltanto sulla protezione extraprocedurale dei testimoni. Le misure di protezione extraprocedurali mirano alla protezione delle persone esposte a pericoli al di fuori del procedimento vero e proprio, ovvero durante il suo svolgimento e dopo la sua conclusione. Il Consiglio federale propone una nuova legge sulla protezione extraprocedurale dei testimoni per creare le strutture statali e le condizioni necessarie per lo svolgimento di programmi di protezione dei testimoni. Con 16 voti contro 5 e 1 astensione, la Commissione propone al Consiglio nazionale di approvare la Convenzione del Consiglio d’Europa e la nuova legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni. Una minoranza propone di non entrare in materia sul decreto federale e quindi sul disegno di legge. Dubita in effetti che quest’ultimo permetta di ottenere miglioramenti determinanti in materia di perseguimento penale.

07.057 Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. Modifica. Messaggio aggiuntivo.

Con 18 voti contro 4 e 3 astensioni, la Commissione è entrata in materia sul nuovo disegno del 27 ottobre 2010 che intende rivedere la legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI). La maggioranza della Commissione è del parere che rinviando il primo progetto del 2007, il Consiglio federale abbia adempiuto il mandato. Ritiene opportuno il modo di procedere del Consiglio federale di sopprimere le parti contestate del progetto iniziale e di presentare in un secondo momento un disciplinamento globale sui servizi informazioni civili («legge sul servizio informazioni»). Una minoranza propone di non entrare in materia ritenendo che il progetto contenga ancora elementi discutibili nell’ambito dello Stato di diritto e che non sia necessario legiferare ora, siccome un disciplinamento generale è in elaborazione. La Commissione ha avviato la deliberazione di dettaglio.

Revisione parziale delle ordinanze sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

L’8 giugno 2011 il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha avviato un’indagine conoscitiva concernente la revisione parziale dell’ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e della relativa ordinanza sugli emolumenti. L’obiettivo è adeguare questi due testi, entrati in vigore una decina di anni fa, allo stato della tecnica, e non introdurre nuove misure di sorveglianza.  

Conformemente all’articolo 151 della legge sul Parlamento, la Commissione ha chiesto di essere consultata circa il progetto di revisione, per ottenere informazioni dettagliate e rivolgere eventuali raccomandazioni al Consiglio federale.

La revisione dell’ordinanza, puntuale, è distinta dalla revisione più generale della legge sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, attualmente in corso. Il suo carattere prioritario è stato recentemente sottolineato dal Tribunale amministrativo federale (decisione A-824/2010 del 21 giugno 2011).

La sorveglianza regolamentata nella legge e nell’ordinanza è ammessa esclusivamente su mandato del pubblico ministero e previa autorizzazione del giudice dei provvedimenti coercitivi nel quadro di una procedura penale – la sorveglianza preventiva da parte dei servizi informazioni è disciplinata nella legge sulla salvaguardia della sicurezza interna. Secondo l’articolo 269 del Codice di procedura penale, la sorveglianza può essere disposta soltanto per perseguire determinati reati gravi elencati in modo esaustivo, se esistono gravi sospetti che sia stato commesso un reato o se le operazioni d’inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

Dopo la consultazione, la Commissione ha deciso di non rivolgere raccomandazioni al Consiglio federale.

10.112 s Assistenza giudiziaria in materia penale. Trattato con l'Argentina

Con 20 voti contro 0 e 5 astensioni, la Commissione approva la ratifica di un accordo con l’Argentina concernente l’assistenza giudiziaria in materia penale. Una minoranza propone di rinviare il progetto al Consiglio federale in attesa di un nuovo negoziato, affinché l’assistenza giudiziaria in materia penale venga accordata anche nei casi di infrazioni fiscali. La maggioranza della Commissione ha respinto questa proposta con 18 voti contro 4 e 4 astensioni. Constata che il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di elaborare un progetto volto a modificare la legge sull’assistenza penale internazionale al fine di estendere l’assistenza giudiziaria ai reati fiscali, come è già avvenuto nel quadro dell’assistenza amministrativa (comunicato stampa del 29 giugno 2011, Ufficio federale di giustizia). Con questa revisione, saranno raggiunti gli obiettivi della proposta della minoranza. La minoranza ritiene che il trattato (art. 3) sia incompatibile con la strategia del Consiglio federale concernente la piazza finanziaria; sottolinea che i lavori legislativi si protrarranno ancora per un certo tempo.

11.431 n Iv. Pa. Rechsteiner Paul. Riabilitazione delle persone internate su decisione amministrativa

La Commissione ha esaminato questa iniziativa parlamentare la quale chiede che il Parlamento emani una legge sulla riabilitazione delle persone internate su decisione amministrativa. Questa legge farebbe in modo che il torto inflitto alle persone interessate venga riconosciuto, che vengano chiariti i fatti e le loro conseguenze, che alle persone interessate venga dato accesso senza restrizioni agli atti e che questi ultimi vengano archiviati. La Commissione è dell’avviso che gli obiettivi mirati siano importanti e giustificati e ha dato seguito all’iniziativa con 17 voti contro 4 e 2 astensioni. Ha inoltre precisato di non prevedere alcun indennizzo finanziario.

10.453 n Iv. Pa. Gruppo S. Rappresentanza delle donne nei tribunali della Confederazione conforme alla Costituzione federale

Con 17 voti contro 8 e 1 astensione, la Commissione propone di non dar seguito a questa iniziativa parlamentare che chiede l’istituzione delle basi legali necessarie affinché sia garantita una rappresentanza dei sessi conforme alla Costituzione in seno ai tribunali della Confederazione. La maggioranza della Commissione ritiene che l’iniziativa possa essere attuata soltanto con l’introduzione di quote, una soluzione che essa respinge per ragioni di principio. In effetti, dubita che il numero di candidature inoltrate da donne e dotate delle qualifiche richieste sia sufficiente per il raggiungimento delle quote, se non a scapito della qualità del reclutamento. Per contro, una minoranza della Commissione propone di dar seguito all’iniziativa, evocando che la Costituzione prevede l’effettiva parità tra i sessi (art. 8 cpv. 3 Cost.) e che i tribunali della Confederazione fanno parte delle istituzioni in cui questo principio è ben lungi dall’essere rispettato. Siccome nessun miglioramento sembra profilarsi in questo settore, la minoranza reputa che spetti al legislatore adottare le misure necessarie.

10.513 n Iv. Pa. Thanei. Lotta alla corruzione nello sport

La Commissione ha esaminato l’iniziativa che chiede un modifica dell’articolo 322septies del Codice penale («Corruzione di pubblici ufficiali stranieri») affinché le federazioni sportive internazionali (CIO, FIFA, UEFA, ecc.) siano equiparate alle organizzazioni internazionali (ad es. l’ONU). La Commissione ha deciso, con 19 voti contro 4 e 3 astensioni, di sospendere l’esame di questa iniziativa fino all’ottenimento del rapporto che l’Ufficio federale dello sport sta preparando e che dovrebbe offrire una visione d’insieme delle misure adottate dalle stesse federazioni, della necessità di legiferare e degli interventi possibili (revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione nel Codice penale [pubblici ufficiali; perseguimento d’ufficio], revisione della legge federale contro la concorrenza sleale [settore privato; reati perseguibili a querela di parte], eventuali altre vie).   

 

Presieduta dalla consigliera nazionale Anita Thanei (presidente, PS, ZH) e del consigliere nazionale Yves Nidegger (vice-presidente; UDC, GE), la Commissione si è riunita a Berna l’11 e il 12 agosto 2011. A parte della seduta erano presenti la consigliera federale Simonetta Sommaruga e il consigliere federale Ueli Maurer.

 

 Berna, 15 agosto 2011 Servizi del Parlamento