Il progetto poggia sul principio secondo cui il cognome di nascita è immutabile e prevede che il matrimonio non influenzi né il cognome né la cittadinanza. Tuttavia, i fidanzati hanno la possibilità di dichiarare all’ufficio dello stato civile la loro scelta di portare un cognome coniugale comune, che può essere il cognome da celibe dell’uno oppure il cognome da nubile dell’altra. Il cognome coniugale comune dei genitori sposati è trasmesso ai figli. I fidanzati che non vogliono portare un cognome coniugale comune devono decidere in occasione del matrimonio il cognome dei figli, anche se in casi motivati l’ufficio dello stato civile può dispensarli da tale obbligo. Gli sposi possono peraltro riconsiderare questa decisione nell’anno che segue la nascita del loro primo figlio.
La minoranza della Commissione propone di accettare il progetto di portata più limitata adottato dal Consiglio nazionale nel dicembre 2009. Essa deplora che si rinunci alla normativa attuale secondo cui il cognome dello sposo diviene cognome coniugale. È inoltre critica nei confronti dell’obbligo imposto agli sposi di decidere il cognome dei futuri figli in occasione del matrimonio e ritiene troppo vaga l’esenzione prevista «in casi motivati».
Il progetto adottato dal Consiglio degli Stati corrisponde al primo progetto della Commissione. A quest’ultimo il Consiglio nazionale aveva preferito una normativa di portata più limitata secondo cui, nei casi in cui la coppia avesse scelto il cognome della donna come cognome coniugale, lo sposo avrebbe portato un doppio cognome.
07.057 Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. Modifica. Messaggio aggiuntivo.
Dopo essere entrata in materia in agosto sul progetto di revisione della LMSI del 27 ottobre 2010, la Commissione ha concluso la deliberazione di dettaglio e ha accettato il progetto con 15 voti contro 8 e un’astensione. La maggioranza della Commissione conferma in ampia misura le decisioni del Consiglio degli Stati. La sola modifica materiale proposta è stata accettata con 16 voti contro 9 e prevede la competenza del Consiglio federale (e non del Capo del DFGP) di vietare determinate attività (art. 9 D-LMSI). Una minoranza (9 membri della Commissione) ritiene invece che tale decisione debba essere di competenza del Capo del DFGP. Un’altra minoranza (4 membri) sostiene che la disposizione sia troppo vaga e che la portata del divieto sia eccessiva, ragion per cui chiede lo stralcio di questa norma.
La minoranza ha presentato diverse proposte, segnatamente le seguenti:
Con 11 voti contro 11 e il voto preponderante del presidente, la Commissione ha respinto la proposta di sopprimere il passaggio dell’articolo 10a capoverso 4 D-LMSI, secondo cui il sistema elettronico che dà un quadro della situazione della sicurezza interna può essere messo a disposizione di enti privati e di autorità di sicurezza e di polizia estere. La concessione dell’accesso dipende dall’adempimento di strette condizioni legali. Una minoranza della Commissione ritiene che la trasmissione di dati personali sia sufficientemente disciplinata nell’ambito dell’articolo 17 LMSI.
È pure controversa la portata dell’obbligo delle autorità di fornire informazioni al servizio delle attività informative della Confederazione (art. 13 cpv. 3 e 13a). La Commissione ha deciso di seguire il Consiglio degli Stati con 14 voti contro 5 e un’astensione per quanto concerne l’articolo 13 capoverso 3 e con 17 voti contro 8 per quanto concerne l’articolo 13a. La maggioranza ritiene necessari questi obblighi di informazione, fermo restando che non vi è estensione degli obblighi attuali; questi ultimi sono soltanto precisati. La minoranza propone di stralciare l’articolo 13 capoverso 3 e di abrogare l’articolo 13a perché costituiscono chiaramente un’estensione degli obblighi di informazione. I medesimi problemi si pongono anche per quanto concerne gli obblighi di informazione delle istituzioni delle assicurazioni sociali, come per esempio le casse malati.
La Commissione ha respinto con 15 voti contro 8 la proposta di stralciare una disposizione che permette di rimborsare le spese degli informatori e di ricompensarli (art. 14a cpv. 2 e 3 D-LMSI). La maggioranza ritiene che il servizio delle attività informative della Confederazione debba disporre di questo margine di manovra. Invece, la minoranza teme che ciò incoraggi le attività degli informatori e dubita che la regola prevista nel capoverso 3, secondo cui queste indennità e ricompense non devono figurare né come reddito imponibile né come reddito ai sensi della LAVS, sia conforme alla Costituzione.
10.451 n Iv. Pa. Gruppo liberale radicale. Lottare efficacemente contro lo spionaggio economico
10.456 s Iv. Pa. Leumann. Lottare efficacemente contro lo spionaggio economico
La Commissione ha deciso con 15 voti contro 6 di dare seguito all’iniziativa parlamentare 10.451 del Gruppo liberale radicale. Inoltre, ha approvato la decisione della Commissione omologa del Consiglio degli Stati di dare seguito all’iniziativa parlamentare 10.456 che ha il medesimo contenuto. Le due iniziative chiedono di modificare l’articolo143 del Codice penale («Acquisizione illecita di dati») affinché, oltre all’acquisizione illecita di dati non destinati all’autore dell‘infrazione, sia punita la trasmissione illecita di dati da parte di una persona che vi ha accesso nell’ambito della sua attività professionale. La Commissione ritiene importante sottoporre il diritto vigente a un esame approfondito per appurare se presenta lacune in tale ambito (cfr. art. 162 e 273 CP e art. 47 LBCR).
09.522 n Iv. Pa. Leutenegger Oberholzer. Salari eccessivi nelle società di gestione. Modifica della legge sui diritti d’autore.
La Commissione conferma con 12 voti contro 7 e 3 astensioni la propria decisione di dare seguito a questa iniziativa e sottoporrà al proprio Consiglio una proposta in tal senso. Contrariamente alla sua omologa del Consiglio degli Stati, ritiene che sia necessario porre dei limiti alla politica delle società di gestione in materia di rimunerazione. La minoranza non considera necessario intervenire sul piano legislativo poiché vi sarebbe un rapporto ragionevole tra le rimunerazioni percepite dagli organi dirigenti e le loro responsabilità.
10.435 n Iv. Pa. Galladé. Vietare la prostituzione minorile
10.439 n Iv. Pa. Barthassat. Vietare la prostituzione minorile
10.311 s Iv. Ct. GE. Modifica del Codice penale
10.320 s Iv. Ct. VS. Vietare ai minori l’esercizio della prostituzione
La Commissione ha confermato all’unanimità la sua decisione dell'8 aprile 2011 di dare seguito alle iniziative parlamentari Galladé e Barthassat e disapprova la decisione del Consiglio degli Stati del 7 giugno 2011 di non dare seguito alle iniziative cantonali. La Commissione proporrà pertanto al suo Consiglio di dare seguito a tutte le iniziative che chiedono sanzioni penali per chi ricorre ai servizi di persone che hanno meno di 18 anni ed esercitano la prostituzione. Le due iniziative cantonali chiedono inoltre che sia ratificata la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. La Commissione ha preso atto con soddisfazione dei lavori avviati in tale ambito dal Consiglio federale, il quale ha avviato la consultazione sulla ratifica del menzionato strumento del Consiglio d’Europa.
Infine, la Commissione ha iniziato la deliberazione di dettaglio del cosiddetto progetto «Swissness» (09.086 n Legge federale sulla protezione dei marchi. Modifica e progetto Swissness). L’informazione sulle sue decisioni in proposito avverrà una volta terminato l’esame del progetto.
La Commissione si è riunita a Berna il 1° e il 2 settembre 2011 sotto la presidenza della consigliera nazionale Anita Thanei (presidente, PS, ZH). I consiglieri federali Simonetta Sommaruga e Ueli Maurer hanno presenziato a parte della seduta.
présents.
Berna, 2 settembre 2011 Servizi del Parlamento