Legge sulle epizoozie e LF-CITES
La modifica della legge sulle epizoozie rafforza e migliora in maniera efficace la  prevenzione contro queste epidemie. La Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale è entrata in materia all’unanimità sul disegno del Consiglio federale per la revisione della legge sulle epizoozie (11.059) e lo ha approvato con una modifica. Rimane in sospeso la questione del finanziamento di programmi di durata limitata contro le epizoozie.

Il 7 settembre 2011, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il suo messaggio concernente la modifica della legge sulle epizoozie (11.059). Il progetto prevede misure più efficaci e più rapide per la lotta contro le epizoozie e le zoonosi come pure una migliore prevenzione.  La Commissione della cultura, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) ha deciso all’unanimità di entrare in materia. Nella deliberazione di dettaglio, la Commissione ha modificato soltanto l’articolo relativo alle indennità (art. 34). La disposizione secondo la quale nessuna indennità deve essere versata per animali indigeni  che si trovano in macelli pubblici e privati è stata stralciata. Una minoranza ha proposto l’emanazione, da parte della Confederazione e di concerto con i Cantoni, di prescrizioni     

di polizia sanitaria per le aziende (art. 22). Cosciente del fatto che le frontiere nazionali non fermano le epizoozie, la maggioranza della Commissione  ha approvato la disposizione che disciplina la collaborazione internazionale (art. 53b). Una minoranza propone lo stralcio di questo articolo.

La questione relativa all’armonizzazione nazionale del finanziamento di prestazioni per la lotta contro le epizoozie e la prevenzione ha suscitato un ampio dibattito. La Commissione ha incaricato l’Amministrazione di introdurre una disposizione di legge per il finanziamento di misure di durata limitata volte alla lotta contro le epizoozie. Prima della votazione sul complesso del disegno, la CSEC-N si occuperà ancora di questo problema nella sua prossima seduta.      

 

La Commissione è entrata in materia, senza opposizioni, sulla legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette. (11.058). Attualmente, disposizioni importanti per l’attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna in via di estinzione (Convenzione CITES) sono definite in un’ordinanza. Il Consiglio federale le vuole disciplinare a livello di legge. La questione inerente la delega delle competenze al Consiglio federale per la stipula di trattati internazionali nel settore del controllo della circolazione di specie di animali e di piante (art. 4), è stata oggetto di una discussione approfondita. La maggioranza della Commissione considera questa soluzione prammatica e opportuna. Una minoranza chiede che spetti in linea di massima al  Parlamento decidere in materia di trattati internazionali.  
Nel quadro delle deroghe all’obbligo di dichiarazione e di autorizzazione, nella versione del Consiglio federale, fondata sulla convenzione summenzionata, vengono esclusi gli oggetti adibiti a uso privato (art. 8). Questo articolo ha ottenuto l’approvazione della maggioranza, mentre una minoranza chiede tuttavia che le deroghe dettagliate disciplinate attualmente da un’ordinanza, vengano iscritte nella legge.    

La Commissione ha inoltre espresso un certo disagio circa il termine “Exemplar” impiegato nella versione tedesca della legge, riferito anche ad animali vivi.  Essa è dell’avviso che questo  termine generico impiegato per designare animali e piante, sia indegno. Nella votazione sul complesso il disegno è stato approvato con 14 voti, 6 astensioni e un voto contrario.

 

In seguito, la Commissione si è occupata di due iniziative parlamentari che concernono entrambe l’ingegneria genetica. L’articolo 119 della Costituzione federale (Cost.) è dedicato alla medicina riproduttiva e all’ingegneria genetica in ambito umano. L’Iv. Pa. Neirynck. Modifica dell'articolo 119 della Costituzione federale (10.486) vorrebbe concretizzare i principi di questo articolo costituzionale (cpv. 2 lett. a–g) a livello di legge. La CSEC-N, con 15 voti contro 5 e un’astensione, propone alla Camera di non dar seguito all’iniziativa parlamentare. La maggioranza ritiene necessario e giusto che i principi dell’articolo 119 Cost. vengano attuati a livello costituzionale.
Una minoranza propone alla Camera di dar seguito all’iniziativa. La richiesta di attuazione dei principi a livello della legge permetterebbe un adeguamento rapido e flessibile della legislazione alle nuove conoscenze che giorno per giorno la ricerca mette a disposizione.

La modifica richiesta dall’Iv. Pa. Neirynck. Modifica della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (10.487) autorizzerebbe l’espletamento di  esami genetici sull’essere umano anche in assenza di ragioni mediche concrete. La CSEC-N riconosce che in questo settore è opportuno intervenire, in particolare per far fronte alla diminuzione costante dei costi degli esami genetici e alle derive che potrebbero risultarne. Ma la Commissione reputa che esami genetici condotti senza assistenza professionale e senza controlli statali possono essere particolarmente pericolosi. Con 10 voti contro 1 e 4 astensioni, propone pertanto di respingere l’iniziativa. La Commissione ha inoltre deciso all’unanimità di presentare una mozione commissionale, con la quale si incarica il Consiglio federale di evidenziare le eventuali lacune della legge e proporre gli adeguamenti del caso.         
 
 

Berna, 28 ottobre 2011 Servizi del Parlamento