Nel quadro del suo diritto di consultazione (art. 15 LParl), la CAG-N ha esaminato il disegno di ordinanza mediante il quale il Consiglio federale intende attuare provvisoriamente – in attesa della legge – l’iniziativa popolare «Contro le retribuzioni abusive». La Commissione ha potuto prendere atto dei risultati della consultazione e discutere con i responsabili del dossier sulle modifiche che tali risultati potrebbero comportare per il progetto. Ci si è soffermati in particolare sulla retribuzione degli organi direttivi (art. 18 seg.), sulle retribuzioni vietate (art. 20 seg.), sugli obblighi degli istituti di previdenza (art. 22 seg.), sulle disposizioni penali (art. 24) e sul diritto transitorio. Oltre alle osservazioni scaturite dalla discussione, la Commissione ha sottoposto alcune raccomandazioni formali al Consiglio federale, concernenti in particolare gli aspetti seguenti:
– titolo dell’atto: «Ordinanza sul rafforzamento dei diritti degli azionisti delle società quotate in borsa»;
– rifiuto di approvare l’importo totale delle remunerazioni (art. 18 cpv. 2): il consiglio d’amministrazione non deve essere il solo a poter sottoporre una nuova proposta all’assemblea generale – parità tra consiglio d’amministrazione e azionisti;
– indennità vietate (art. 20 cpv. 1): per evitare gli abusi deve essere precisato che sono vietate anche le indennità legate all’abbandono di una funzione ed equiparabili alle indennità di partenza;
– disposizioni penali (art. 24): queste regole vanno riesaminate per consentire il rispetto del principio di proporzionalità (progressione delle sanzioni in funzione della gravità delle infrazioni, riduzione delle pene previste, riesame del ruolo del dolo eventuale).
Informazione delle vittime
La Commissione ha preso atto dei risultati della consultazione relativa al progetto di legge sul diritto delle vittime ad essere informate (09.430). Alla luce di quanto emerso ha modificato il testo in alcuni punti, adottandolo in seguito senza voti contrari, ma con due astensioni. In occasione di una delle sue prossime sedute, la CAG-N trasmetterà il progetto, passibile ancora di qualche modifica redazionale, alla sua Camera e, per parere, al Consiglio federale. La Commissione ha in particolare ampliato la cerchia delle persone autorizzate a chiedere un’informazione, ha reso possibile una richiesta d’informazioni a posteriori e ridefinito la presa in considerazione degli interessi (del condannato) a non fornire informazioni alla vittima.
Spese di giustizia e detenzione
Con 17 voti contro 7, la Commissione propone di non dare seguito all’iniziativa 12.440 «Riscossione delle spese di giustizia e partecipazione alle spese di detenzione per le persone non assoggettate ad imposta in Svizzera». Una minoranza suggerisce invece di darvi seguito.
Accusatore privato
La Commissione ha esaminato due iniziative (12.463 e 12.492) relative al diritto del danneggiato, rispettivamente dei suoi congiunti, di intervenire nella procedura penale qualora il reato sia stato commesso da un impiegato pubblico, per esempio un medico o un infermiere di un ospedale pubblico. Con 15 voti contro 8, la Commissione ha deciso di dare seguito a queste due iniziative al fine di eliminare le disparità di trattamento attualmente esistenti nel Codice di procedura penale (art. 115 segg.) e nella legge sul Tribunale federale (art. 81).
Carcerazione preventiva
Con 15 voti contro 7 e 1 astensione, la Commissione propone di non dare seguito a un'iniziativa parlamentare dal titolo «Procedura penale. Sgravare il giudice dei provvedimenti coercitivi» (12.465) intesa ad aumentare le competenze del ministero pubblico in materia di carcerazione preventiva. Una minoranza della Commissione suggerisce invece di darvi seguito.
Prostituzione
La Commissione ha dato seguito, con 17 voti contro 4 e 3 astensioni, all'iniziativa del Cantone di Berna «La prostituzione non è immorale» (12.317).
Discriminazione di disabili
Con 17 voti contro 5, la Commissione propone di non dare seguito all’iniziativa del Cantone di Basilea Campagna (11.316) che chiede di introdurre, sul modello dell’attuale articolo 216bis («discriminazione razziale»), una disposizione penale che sanzioni la discriminazione di disabili. Una minoranza suggerisce invece di darvi seguito.
Presieduta dal consigliere nazionale Yves Nidegger (UDC, GE), la Commissione si è riunita a Ginevra il 5 e il 6 settembre 2013.
Berna, 6 settembre 2013 Servizi del Parlamento