Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete
La Commissione avvia la consultazione sul progetto preliminare di modifica dell’articolo 293 del Codice penale («Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete»). Spesso ci si appella a tale disposizione per sanzionare i giornalisti che rendono pubblici documenti o informazioni oggetto di un’indiscrezione. La maggioranza della Commissione (15 voti) vuole consentire al giudice di ponderare l’interesse a mantenere il segreto e gli interessi opposti che impongono un’informazione del pubblico. La minoranza della Commissione (7 voti) vuole semplicemente abrogare la disposizione.

Da tempo l’articolo 293 del Codice penale è oggetto di discussioni. Se ne propone periodicamente l’abrogazione, spesso in seguito a condanne di giornalisti. Un esempio è quello della pubblicazione, alla fine di gennaio del 1997, da parte della «Sonntagszeitung», di due articoli che citavano svariati passaggi di un documento strategico confidenziale redatto dall’ambasciatore Carlo Jagmetti in merito all’affare degli averi non rivendicati. Il giornalista della «Sonntagszeitung» era stato condannato dal Tribunale distrettuale di Zurigo a una multa di 800 franchi, sentenza contestata fino a Strasburgo. In un primo tempo, il 26 aprile 2006, la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva condannato la Svizzera per il mancato rispetto della relativa Convenzione. Su ricorso del nostro Paese, il 10 dicembre 2007 la sezione allargata della Corte era giunta a una conclusione contraria.

La maggioranza della Commissione degli affari giuridici ritiene importante mantenere la disposizione, che protegge la formazione della volontà delle autorità, ma desidera renderla conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, consentendo alle autorità giudiziarie di ponderare l’interesse a mantenere il segreto e gli interessi opposti che impongono un’informazione del pubblico: l’atto non sarà punibile «se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione». Al pari dell’autore dell’iniziativa parlamentare 11.489, la minoranza della Commissione propone la semplice abrogazione l’articolo 293; considera assurdo che venga condannata la persona che ha reso pubblica l’informazione, mentre quella responsabile della fuga di notizie spesso sfugga a qualsivoglia procedimento, rimanendo sconosciuta o beneficiando di un’immunità.

Gli ambienti interessati possono inviare il proprio parere entro il 31 marzo 2015, per posta, all’Ufficio federale di giustizia, Alessandra Ignoto, Bundesrain 20, 3003 Berna o, via mail, all’indirizzo alessandra.ignoto@bj.admin.ch. I documenti relativi alla consultazione possono essere consultati sul sito Internet dell’Assemblea federale o su quello dell’Amministrazione federale.

 

Berna, 8 dicembre 2014 Servizi del Parlamento