La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati ha approvato all’unanimità la revisione della legge sugli agenti terapeutici dopo aver discusso gli ultimi punti rimasti in sospeso. Sull’ultima divergenza, che riguarda la legge sulle professioni mediche, propone una soluzione di compromesso.

​Al termine della discussione sulla revisione della legge sugli agenti terapeutici (12.080), la Commissione ha adottato essenzialmente le seguenti proposte (Si vedano anche i comunicati stampa della CSSS-S del 27 agosto 2014 et du 24 ottobre 2014):

  1. La disciplina delle prestazioni valutabili in denaro (art. 57a LATer e art. 56 cpv. 3bis e art. 82a LAMal) dovrà essere limitata ai medicamenti soggetti a prescrizione medica; il Consiglio nazionale ha voluto registrare anche i medicamenti non soggetti a prescrizione medica e i dispositivi medici, peraltro molto più numerosi. La proposta della Commissione si orienta sui seguenti obiettivi: per principio devono essere possibili sconti senza tuttavia esercitare un influsso sulla decisione terapeutica. I fornitori di prestazioni dovranno mantenere gli incentivi, soprattutto nel negoziare gli sconti. Nel contempo però anche i pazienti, gli assicuratori malattie e gli enti che finanziano il settore ospedaliero dovranno beneficiare degli sconti che potranno essere ripartiti, del tutto o in parte, fra coloro che sopportano i costi oppure impiegati per migliorare la qualità della terapia medicamentosa.
  2. Al pari del Consiglio federale, la Commissione intende garantire più trasparenza mediante l’obbligo di registrare tutti gli sconti e i rimborsi accordati all’acquisto di agenti terapeutici (medicamenti e dispositivi medici) (art. 57c cpv. 1). Su questo punto la Commissione va oltre quanto proposto dal Consiglio nazionale (6 voti contro 4 e 1 astensione). Allineandosi al Consiglio nazionale, invece, non chiede l’introduzione dell’obbligo per i medici di dichiarare ai propri pazienti le loro partecipazioni in aziende farmaceutiche o in farmacie per corrispondenza (art. 57 cpv. 2; 6 voti contro 4 e 1 astensione).
  3. Per quanto riguarda le disposizioni penali nella legge sugli agenti terapeutici, la Commissione segue all’unanimità le decisioni del Consiglio nazionale. Anche in merito all’articolo 102 capoverso 2 del Codice penale si allinea al Consiglio nazionale (5 voti contro 3).

Con 3 voti contro 2 e un’astensione, la Commissione propone di respingere la Mo. del Consiglio nazionale (Gilli). Mantenere la diversità dei medicamenti nella medicina complementare (12.3847 n), poiché con la revisione della legge sugli agenti terapeutici e le relative modifiche a livello di ordinanza l’omologazione di medicamenti fitoterapeutici è già facilitata. All’unanimità ha inoltre deciso di non approvare l’Iv. Pa Parmelin. Più efficacia nella repressione della contraffazione, della frode e del traffico di medicamenti (10.495 n), dato che i suoi obiettivi sono essenzialmente adempiti con la revisione della legge sugli agenti terapeutici.

Legge sulle professioni mediche

Per quanto attiene alla revisione della legge sulle professioni mediche LPMed (13.060 s), nel corso della sua ultima seduta la Commissione si è allineata al Consiglio nazionale su tutte le divergenze tranne che sulla questione della competenza linguistica per l’esercizio di una professione medica. A tal proposito ha quindi proposto un compromesso, ossia conferire al datore di lavoro la responsabilità di verificare se una persona che esercita una professione medica universitaria dispone delle necessarie conoscenze linguistiche per esercitare la professione in questione nel servizio pubblico o nel settore privato sotto vigilanza tecnica. Viene quindi fatta astrazione dal concetto di “padronanza di una lingua nazionale” e occorre altresì prescindere da una comminatoria di pena.

Sgravare i giovani adulti dai premi delle casse malati

Con un’astensione e senza voti contrari, la Commissione ha approvato la decisione della CSSS del Consiglio nazionale di dare seguito all’iniziativa parlamentare Rossini. LAMAL. Revisione delle categorie dei premi per minorenni, giovani adulti e adulti (13.477 n). L’obiettivo principale è di adeguare la compensazione dei rischi tra le casse malati affinché queste ultime possano concedere ai giovani adulti (19-25 anni) uno sconto maggiore sui premi. La CSSS del Consiglio nazionale potrà ora elaborare un progetto di atto legislativo in tal senso.

Con 8 voti contro 2, la CSSS-S ha approvato la decisione della sua commissione omologa di dare seguito all’Iv. Ct. BE. Congedo pagato per genitori di figli gravemente malati (10.322 n).

Presieduta da Liliane Maury Pasquier (PS, GE), la Commissione si è riunita il 17 novembre 2014 a Berna. A parte della seduta era presente il consigliere federale Alain Berset.

 

Berna, 18 novembre 2014 Servizi del Parlamento