In occasione della modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (08.047), nel testo sottoposto a referendum la decisione delle Camere di stralciare l’articolo 16 capoverso 5 non è stata riportata correttamente. L’errore concerne le tre lingue ufficiali. Il testo sottoposto a referendum, così come pubblicato, non rispecchia quindi l’esito dei dibattiti parlamentari e deve essere rettificato secondo l’articolo 58 della legge sul Parlamento (rettifiche dopo la votazione finale). La Commissione di redazione ha disposto la correzione riprodotta qui di seguito e l’ha trasmessa alla Cancelleria federale per pubblicazione nel Foglio federale.
Legge federale
sull’assicurazione contro gli infortuni
(LAINF)
(Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni)
Modifica del 25 settembre 2015
(FF 2015 5853)
Invece di:
Art. 16 cpv. 4 e 5
4 L’indennità giornaliera è versata ai disoccupati senza computare periodi di attesa (art. 18 cpv. 1 LADI) o giorni di sospensione (art. 30 LADI).
5 Concerne soltanto il testo francese
Leggasi:
Art. 16 cpv. 4
4 L’indennità giornaliera è versata ai disoccupati senza computare periodi di attesa (art. 18 cpv. 1 LADI) o giorni di sospensione (art. 30 LADI).
Il termine di referendum ridecorre dalla data di pubblicazione della presente correzione.
Berna, 27.10. 2015 Servizi del Parlamento